03.3472 · Interpellanza · 2003-09-25
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Osservazioni preliminari
Nel messaggio del 10 giugno 1996 concernente la nuova legge sulle poste (LPO, FF 1996 III 1141), all'articolo 12 del disegno della nuova legge sulle poste era originariamente prevista un'esplicita regolamentazione della garanzia dello Stato. Nell'ambito dell'eliminazione delle divergenze in merito alla legge sulle poste, le Camere hanno deciso di rinunciare a menzionare esplicitamente nella legge la garanzia statale. Si è infatti espressa l'opinione che, anche se la legge avesse previsto una garanzia limitata e sussidiaria, la Confederazione avrebbe comunque dovuto assumersi la responsabilità degli impegni della Posta, in quanto sua azienda di diritto pubblico. Di conseguenza, in caso d'insolvibilità di quest'ultima, si sarebbe dovuto impiegare a copertura dei debiti in primo luogo il patrimonio della Posta stessa, e segnatamente il capitale di dotazione. Qualora ciò non fosse stato sufficiente, la responsabilità sarebbe toccata alla Confederazione, in quanto garante di tutti i debiti della Posta e quindi anche dei debiti verso i clienti del traffico dei pagamenti. Ne risulta che, secondo quanto stabilito nel messaggio del 22 maggio 2002 concernente la modifica della legge federale sull'organizzazione delle poste (FF 2002 4497), la Posta dispone di una garanzia dello Stato implicita ma completa. Poiché, con la revisione della legge sull'organizzazione delle poste (LOP) del 13 dicembre 2002, la Posta è nel contempo stata autorizzata ad accedere a nome e per conto proprio al mercato dei capitali dal 1° gennaio 2004 (articoli 11 lettere a-c LOP e articolo 35 della legge sulle finanze della Confederazione, LFC), in futuro essa dovrà provvedere autonomamente alla propria continua solvibilità. La garanzia di liquidità prestata sinora dalla Confederazione è pertanto soppressa.
Ad 1
Con le modifiche alla LOP adottate dal Parlamento vengono ridefinite le competenze relative alla solvibilità della Posta e della tesoreria, nonché le responsabilità degli organi. Nel messaggio succitato, il Consiglio federale ha illustrato in maniera dettagliata l'ordinamento vigente per quanto riguarda la garanzia statale della Confederazione nei confronti degli impegni assunti dalla Posta. In sintesi, la garanzia dello Stato è rimasta immutata dall'entrata in vigore della riforma della Posta, all'inizio del 1998. A queste condizioni, una responsabilità sussidiaria della Confederazione sarebbe possibile solo se la Posta non riuscisse più a far fronte con il suo patrimonio agli impegni contratti a proprio nome.
Ad 2
PostFinance e la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) collaborano per offrire un servizio di negoziazione titoli in Internet (yellowtrade). Come si evince dalle Condizioni (generali) di adesione a yellowtrade, l'utente stipula un rapporto contrattuale sia con la Posta che con la BCV. Nel documento si specifica inoltre che PostFinance si assume la gestione del call-center, la cura del contatto con i clienti, l'assistenza per le domande tecniche dei clienti e la commercializzazione del servizio, mentre la BCV mette a disposizione l'infrastruttura tecnica per la trasmissione e l'esecuzione degli ordini dei clienti (commissionaria di borsa) e, nella sua funzione di banca depositaria, svolge i relativi lavori. Redigendo il testo, la Posta e la BCV si sono adoperate per limitare la loro responsabilità nei confronti dei clienti. Ad esempio, non è offerta alcuna garanzia per la correttezza, l'affidabilità o la completezza delle informazioni ottenibili tramite yellowtrade; non si risponde né per eventuali errori, né per guasti non eliminati e nemmeno per eventuali virus, e si declina qualsiasi responsabilità per la mancata o tardiva esecuzione di ordini o per il danno che ne dovesse derivare. Simili clausole di non responsabilità sono naturalmente valide solo nell'ambito delle disposizioni legali, tant'è che è escluso segnatamente un esonero dalla responsabilità in caso di colpa grave, e la rinuncia alla responsabilità dipendente da colpa leggera può essere considerata nulla dal giudice se la responsabilità risulta dall'esercizio di un'industria sottoposta a pubblica concessione (articolo 100 capoversi 1 e 2 del Codice delle obbligazioni, CO).
Ad 3
Secondo l'ordinamento vigente, la Posta è autorizzata ad avere un'assicurazione in proprio per coprire i rischi derivanti dalle sue attività commerciali. Nel quadro della riforma delle PTT si è constatato che questa regolamentazione vantaggiosa dal profilo economico, in vigore dal 1910, aveva dato buona prova di sé e si è pertanto deciso di mantenerla anche nella nuova legislazione. L'ordinamento attuale non esclude però che la Posta stipuli anche una copertura assicurativa esterna, nella misura in cui ciò sia più appropriato ed economicamente più interessante.
Ad 4
Nel messaggio summenzionato concernente la modifica della legge sull'organizzazione delle poste, il Consiglio federale ha mantenuto la garanzia dello Stato nella sua estensione attuale. Adottando il disegno di legge, il Parlamento ha approvato lo statu quo dell'ordinamento vigente, relativo alla garanzia statale implicita. A queste condizioni appare opportuno rinunciare a una limitazione della responsabilità della Confederazione per i rischi corsi dalla Posta al di fuori del suo mandato di prestazione.
Ad 5
Con l'entrata in vigore dell'articolo 11a LOP il prossimo 1° gennaio 2004, la Posta potrà gestire una propria tesoreria conformemente alle disposizioni della legge e a una convenzione stipulata con l'Amministrazione federale delle finanze, nonché in stretta collaborazione con quest'ultima. Per gli investimenti, l'articolo 11c LOP prescrive che il consiglio d'amministrazione della Posta, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 11a, emetta le pertinenti direttive in materia, nelle quali il principio della prudenza assume un ruolo centrale. Sono queste le nuove condizioni quadro per gli "investimenti propri".
Gli "investimenti dei clienti" possono essere offerti unicamente dai partner della Posta. Giusta l'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza sulle poste (OPO), la Posta è autorizzata ad offrire forme d'investimento sul mercato monetario a condizione che non sia richiesta un'autorizzazione giusta la legge sulle borse.
Ad 6
Secondo l'articolo 5 LOP, la Confederazione assegna alla Posta un capitale di dotazione senza interessi. Nel messaggio, questa disposizione è stata motivata con il fatto che, giusta l'articolo 12 LOP, la Posta è tenuta a versare alla Confederazione gli utili. Per questo motivo si è rinunciato a remunerare il capitale di dotazione.
Ad 7
Le basi legali vigenti permettono alla Posta di offrire a proprio nome servizi nel settore del traffico dei pagamenti: essa può gestire per conto della clientela conti con o senza limiti di prelievo, versare interessi a condizioni di mercato e autorizzare, in considerazione delle esigenze relative al traffico dei pagamenti, scoperti di conto alle condizioni praticate sul mercato. Le altre prestazioni sono offerte a nome del partner interessato e sottostanno pertanto alle prescrizioni del diritto di sorveglianza stabilite nelle corrispondenti leggi speciali.
Ad 8
La responsabilità degli organi della Posta è disciplinata nel nuovo articolo 10a LOP: dal 1° gennaio 2004, ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione della Posta sono applicabili per analogia le disposizioni del diritto azionario in materia di responsabilità, più severe rispetto alle norme attuali.
Ad 9
La Posta non detiene quote di società aventi sede all'estero, che operano sul mercato locale nel settore del traffico dei pagamenti o dei prodotti finanziari o che accettano fondi dei clienti. L'unica eccezione è costituita dalla collaborazione con la Posta del Principato del Liechtenstein, che viene proseguita come sinora.
Risposta del Consiglio federale.