03.3480 · Interpellanza · 2003-09-29
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Domanda 1
Nell'estate del 2000 la Sorveglianza dei prezzi ha effettuato su Internet diversi rilevamenti a campione dei prezzi di alcuni prodotti Office e Window destinati ai consumatori (i cosiddetti Full Packaged Products). Da questo confronto fra i vari prezzi è emerso che i prezzi dei prodotti Microsoft in Europa si trovano più o meno sullo stesso livello. In ogni caso non è stato possibile rilevare alcuna discriminazione nei confronti dei consumatori svizzeri rispetto a quelli di altri Paesi europei. È stata invece constatata una notevole differenza tra i prezzi applicati in Europa e quelli praticati negli USA.
Siccome nell'autunno del 2000 tali differenze rispetto agli USA si sono sensibilmente ridotte in seguito alla situazione del cambio, la Sorveglianza dei prezzi non ha ritenuto necessario intervenire e ha rinunciato ad avviare una procedura formale.
In occasione della conferenza stampa annuale del 2001, la Sorveglianza dei prezzi ha ampiamente informato l'opinione pubblica in merito a queste differenze nei prezzi e alle conclusioni a cui è giunta. I risultati di tale analisi non giustificavano la diffusione di informazioni più dettagliate.
Domanda 2
La Sorveglianza dei prezzi è venuta a conoscenza tramite la stampa dell'azione collettiva condotta in California contro Microsoft. Secondo le notizie riportate dai mass media, i clienti californiani hanno promosso una causa che ha avuto un esito positivo, denunciando lo sfruttamento della posizione di monopolio e i prezzi eccessivamente elevati di certi prodotti Microsoft. Secondo l'accordo recentemente raggiunto, Microsoft si impegna a risarcire ai clienti interessati un importo totale massimo di 1,1 miliardi di dollari sotto forma di buoni. L'accordo riguarda prodotti Microsoft acquistati da clienti privati e commerciali negli anni dal 1995 al 2001 e destinati all'utilizzo in California.
Da tale accordo si deduce che in California Microsoft ha venduto i propri prodotti, per un certo periodo, a prezzi evidentemente eccessivi. Ciò non significa però che in Svizzera, durante lo stesso periodo e per le versioni tedesca, francese e italiana di tali prodotti Microsoft, siano stati applicati prezzi elevati tali da rappresentare, in base alla legge sulla sorveglianza dei prezzi, un abuso nei confronti dei consumatori; tanto più che Microsoft contesta di aver violato il diritto californiano in materia di concorrenza e di aver truffato i consumatori. Il tribunale californiano competente, che ha sancito l'accordo, non ha dovuto esprimersi su questo punto.
Un'eventuale analisi da parte della Sorveglianza dei prezzi sui prodotti Microsoft riguarderebbe unicamente la situazione attuale e non quella passata. I provvedimenti in materia di prezzi presi dal Sorvegliante dei prezzi non possono in linea di massima avere effetto retroattivo. In base alla legge sulla sorveglianza dei prezzi, il Sorvegliante dei prezzi non potrebbe pertanto costringere Microsoft a restituire ai consumatori eventuali somme incassate in misura eccessiva, in passato, sotto qualsiasi forma. Del resto la figura giuridica dell'azione collettiva non esiste in Svizzera.
Domanda 3
Secondo le informazioni di cui dispone il Sorvegliante dei prezzi, Microsoft adotta una politica dei prezzi unitaria per ogni continente. Nuove rilevazioni effettuate dal Sorvegliante dei prezzi hanno mostrato che le differenze a livello di prezzi di vendita al minuto in Europa sono comparativamente esigue e che i consumatori svizzeri non sono discriminati rispetto a quelli di altri Paesi europei. Attualmente esistono tuttavia differenze significative rispetto al mercato americano.
Siccome è diffuso generalmente in tutta Europa, il problema dei prezzi elevati può essere opportunamente affrontato solamente a livello europeo. Di conseguenza le prime interessate sono le autorità in materia di concorrenza dell'UE. Il Consiglio federale ritiene comunque opportuno che il Sorvegliante dei prezzi attenda eventuali risultati di indagini condotte dalle autorità europee e utilizzi le proprie limitate risorse principalmente quando è necessario intraprendere procedure a livello nazionale.
Domanda 4
Come già menzionato in precedenza, la legge sulla sorveglianza dei prezzi non prevede alcuna possibilità per costringere Microsoft a un rimborso di eventuali somme pagate in eccesso in passato. Sulla base delle esperienze fatte, non vi è disponibilità da parte delle imprese interessate ad impegnarsi volontariamente nei termini di una composizione amichevole (art. 9 LSPr).
Domanda 5
Come è già stato spiegato, Microsoft attua principalmente una politica dei prezzi a livello continentale. In questo modo non dovrebbe sussistere una discriminazione dei consumatori svizzeri nei confronti di quelli dell'UE. Nel caso in cui le autorità europee in materia di concorrenza dovessero imporre a Microsoft prezzi più bassi, si presuppone che ciò varrebbe anche per i prezzi applicati in Svizzera. Se, contrariamente alle aspettative, ciò non dovesse accadere, sarebbe compito del Sorvegliante dei prezzi, nell'ambito della sua competenza giuridica, garantire che i consumatori svizzeri non siano svantaggiati rispetto a quelli dell'UE.
Domanda 6
In materia di diritto della concorrenza non esistono trattati di reciproca assistenza giudiziaria tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE. Gli attuali contatti vengono tenuti, per quanto riguarda la Svizzera, dalla Commissione della concorrenza e hanno unicamente carattere informale. La Commissione della concorrenza intrattiene contatti con altre autorità in materia di concorrenza, in particolare nell'ambito dell'adesione svizzera all'OCSE. Per quanto riguarda il caso attualmente all'esame della Commissione europea (collegamento del sistema operativo Window con Media Player, ampliamento della posizione dominante di mercato di Microsoft sui server semplici) la Commissione della concorrenza non intrattiene alcun contatto particolare.
Domanda 7
In mancanza di un trattato di reciproca assistenza giudiziaria e di una relativa richiesta da parte delle autorità europee che si occupano di concorrenza, la Commissione della concorrenza o la sua Segreteria non si immischieranno nella procedura della Commissione europea relativa a Microsoft. L'imminente decisione della Commissione europea per quanto riguarda la questione succitata dovrebbe inoltre avere effetto anche per la Svizzera. Per questo motivo la Commissione della concorrenza attende l'esito della procedura europea e, a tempo debito, deciderà se prendere gli eventuali provvedimenti indicati.
Risposta del Consiglio federale.