03.3487 · Interpellanza · 2003-09-30
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le relazioni economiche e finanziarie tra gli Stati Uniti e la Svizzera sono consistenti e si sviluppano in generale in maniera favorevole. Poggiando su un quadro contrattuale denso, sono favorite da contatti ufficiali seguiti ai più alti livelli e coordinate in seno alla Commissione economica bilaterale (JEC). Il Consiglio federale ritiene che queste relazioni bilaterali non siano oscurate da alcun problema essenziale, sebbene la piazza finanziaria svizzera sia toccata da un certo numero di misure di sicurezza legittime e di portata mondiale - rafforzate in seguito all'attentato dell'11 settembre 2001 -, adottate dal Governo americano per lottare contro il terrorismo e il crimine economico organizzato.
2. Il Consiglio federale si era già espresso nel 1982 in merito alla questione se l'ingiunzione di violare il segreto bancario emessa da un'autorità estera nei confronti di una banca svizzera giustificasse lo stato di necessità per la banca interessata (IP Robbiani 81.577). Nella sua risposta, il Consiglio federale aveva indicato che spettava in primo luogo ai tribunali giudicare l'applicabilità della disposizione sullo stato di necessità sancita dal Codice penale svizzero (art. 34 CP; RS 311.0). Precisava inoltre che minacce di sanzioni sproporzionate da parte di autorità estere nei confronti di imprese o di persone che si rifiutavano di divulgare un segreto protetto dalla legislazione svizzera costituivano doppiamente una violazione della sovranità svizzera: in primo luogo, con il tentativo di costringere persone soggette alla giurisdizione della Svizzera a violare il diritto svizzero e, in secondo luogo, con il tentativo di decretare uno stato di necessità impedendo al giudice svizzero di applicare le nostre prescrizioni sull'obbligo del segreto. Nel 1982, il Consiglio federale non si era allineato al parere dell'ex giudice federale Hans Walder (cfr. perizia menzionata del 26 ottobre 1981) secondo il quale la minaccia di multe elevate o di revoca della licenza bancaria fondavano lo stato di necessità e ancora oggi condivide questa impostazione. In seguito alle esperienze fatte nel caso Marc Rich (1983-1985), allo scopo di meglio proteggere le imprese e le persone svizzere contro simili minacce, il Consiglio federale ha concluso nel 1987 un "Memorandum of Understanding" con il Governo americano. In vista di un conflitto giurisdizionale, occorre altresì ricercare il dialogo e usare prudenza nell'adottare misure coercitive unilaterali (FF 1988 II 340 segg.). Da allora non si sono più verificati gravi incidenti comparabili.
3. L'introduzione di passaporti leggibili elettronicamente risponde a una raccomandazione dell'OACI (Organizzazione dell'aviazione civile internazionale) e non a un'esigenza formulata dagli Stati Uniti. Le autorità americane si sono limitate a stabilire che, a partire dal 26 ottobre 2004, i titolari di un passaporto leggibile elettronicamente saranno esonerati dall'obbligo del visto per entrare negli Stati Uniti. L'introduzione del passaporto svizzero leggibile elettronicamente è stata approvata dal Parlamento mediante l'adozione della legge federale del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri.
Per quanto concerne la richiesta formulata dagli Stati Uniti d'integrare i dati biometrici nei documenti d'identità, il Consiglio federale ha chiesto al Dipartimento federale di giustizia e polizia di realizzare uno studio di fattibilità sugli aspetti giuridici, finanziari, organizzativi e tecnici di una simile misura entro l'estate 2004. Solo dopo aver preso atto di tutti gli elementi, deciderà come agire in seguito.
4. Gli accordi detti dell'"Intermediario qualificato" ("Qualified Intermediary Agreement") sono parte integrante della procedura americana per la riduzione delle imposte alla fonte, che gli Stati Uniti concedono nell'ambito delle convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI). Sui proventi del capitale conseguiti negli Stati Uniti e versati a persone residenti in uno Stato che ha concluso una CDI con gli Stati Uniti è accordata infatti una riduzione dell'imposta alla fonte (di regola 15 per cento sui dividendi e 0 per cento sugli interessi). In assenza di una CDI, questi proventi sono gravati, secondo il diritto interno degli Stati Uniti, da un'imposta del 30 per cento. Succede tuttavia che queste CDI siano applicate in maniera abusiva: alcune persone acquistano titoli per il tramite di banche con sede in Paesi che hanno concluso a questo proposito una CDI particolarmente vantaggiosa con gli Stati Uniti, potendo in tal modo beneficiare di agevolazioni fiscali a cui non hanno diritto. Per rimediare a questo "treaty shopping" che gli procura perdite annue pari a centinaia di milioni di dollari USA all'anno, a partire dall'1.1.2001 l'autorità fiscale americana (Internal Revenue Service; IRS) ha riorganizzato su scala mondiale il suo sistema di riduzione dell'imposta alla fonte sui proventi del capitale conseguiti negli Stati Uniti. Da quel momento, occorre presentare il formulario W-8BEN ("Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner") per beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista dalla CDI. In caso contrario, si applica l'aliquota del 30 per cento. Un'eccezione permette tuttavia a un intermediario residente in un Paese in cui vigono le regole "know your customer", riconosciute dalle autorità fiscali americane, di concludere un accordo d'intermediario qualificato (QI). Questo statuto permette al debitore americano di applicare la deduzione d'imposta e autorizza la banca a riversare ai suoi clienti i vantaggi previsti da una CDI conclusa dagli Stati Uniti. Le disposizioni di un accordo QI garantiscono che l'identità di un cliente non debba mai essere svelata senza il suo consenso. In compenso, l'intermediario qualificato deve vegliare affinché i cittadini americani e le persone residenti negli Stati Uniti, i cui proventi esteri sono soggetti ad imposta negli Stati Uniti, possano acquistare titoli americani solo se sono disposti a rivelare la loro identità alle autorità fiscali americane. Questa procedura americana non è diretta contro la Svizzera, poiché vale per i cittadini di tutti i Paesi. L'introduzione del sistema QI ha peraltro migliorato la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera. Tale sistema permette alle banche di riversare la riduzione direttamente ai clienti che hanno diritto a una riduzione delle imposte alla fonte in virtù di una CDI. Il segreto bancario non viene pregiudicato in nessun modo, dal momento che i dati personali dei clienti che beneficiano di una riduzione d'imposta vengono comunicati solo con il consenso degli stessi.
Fra la compagnia aerea Swiss e le autorità americane non è stato stipulato alcun accordo relativo all'accesso ai dati dei passeggeri. È vero invece che un simile accesso è stato chiesto da parte americana e che sono in corso a questo proposito contatti in primo luogo a livello di autorità. Il Consiglio federale si adopera per trovare una soluzione che tenga conto delle esigenze della protezione dei dati.
5. Il Consiglio federale è pienamente consapevole della portata della lotta al terrorismo. È nell'interesse della Svizzera collaborare con altri Stati, e quindi anche con gli Stati Uniti, in questo settore nell'ambito della legislazione svizzera. Le autorità svizzere non hanno constatato a questo riguardo alcun provvedimento discriminatorio diretto contro cittadini svizzeri. Per quanto concerne il traffico passeggeri, la Svizzera è uno dei 27 Paesi che beneficiano dell'entrata senza visto nel quadro del programma americano Visa Waiver (VWP). È vero che le misure richieste dagli Stati Uniti riguardo alla leggibilità elettronica dei passaporti sono unilaterali, ma riguardano nella stessa misura tutti i membri del VWP e non solo la Svizzera. In riferimento ai dati biometrici, la Svizzera s'impegna a livello multilaterale (Organizzazione dell'aviazione civile internazionale) a favore di una soluzione unitaria per tutti gli Stati e conforme alla sua legislazione sulla protezione dei dati.
6. La Svizzera difende da sempre i suoi interessi nei confronti degli Stati Uniti grazie a una fitta rete di trattati, comprendente anche il trattato d'amicizia del 1850. In caso di conflitto fra i due ordinamenti giuridici, è sempre stato possibile trovare soluzioni (cf. anche risposta al punto 2). Le relazioni d'amicizia e gli strumenti giuridici a disposizione del Consiglio federale hanno consentito di far fronte con misure appropriate a qualsiasi ingerenza soprattutto da parte della giustizia americana.
7. Per quanto concerne gli Stati Uniti, occorre far conoscere per tempo gli interessi svizzeri e difendere fermamente le nostre posizioni, avvalendoci ad esempio del principio di reciprocità e sostenendo le posizioni svizzere anche in seno a gremi multilaterali. Le relazioni con gli Stati Uniti, intensificatesi nel corso degli ultimi anni, vanno curate e, ove possibile, sviluppate. La fiducia conquistata e la vicinanza con i centri decisionali americani permettono, di riflesso, di reagire rapidamente a sviluppi indesiderati e offrono in futuro buone garanzie per la Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.