03.3489 · Mozione · 2003-09-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale concorda con l'autrice della mozione sul fatto che gli avvocati utilizzano sempre di più mezzi di telecomunicazione moderni, e che occorre - se del caso - adeguare la legislazione a tale evoluzione.
Già adesso gli avvocati possono offrire e fornire le loro prestazioni facendo uso dei moderni mezzi di telecomunicazione. Possono ad esempio servirsi del telefono per fornire consulenza o utilizzare il fax o l'e-mail per inviare scritti ai clienti, previo il loro consenso. Contrariamente alla supposizione dell'autrice della mozione, ciò vale anche per gli avvocati iscritti nel registro cantonale. Gli avvocati sono tenuti a rispettare le regole professionali contemplate dalla legge sugli avvocati non soltanto nell'ambito della loro attività forense, ma nell'intero ambito d'esercizio della loro professione, quindi anche per quel che concerne la consulenza giuridica. È il caso in particolare per l'obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA) e per quello di mantenere il segreto professionale (art. 13 LLCA). È per esempio ipotizzabile una violazione dell'obbligo di cura e diligenza in casi complessi o delicati se la consulenza giuridica è fornita esclusivamente per telefono. Infatti la descrizione telefonica da sola potrebbe non essere sufficiente ad analizzare accuratamente fatti e situazioni complesse. Il fatto che gli avvocati iscritti nel registro siano tenuti a rispettare regole professionali severe anche nel fornire consulenza, mentre le persone non iscritte in un registro d'avvocati possono offrire e fornire consulenza senza alcuna restrizione, è in ultima analisi un vantaggio per il cliente perché l'iscrizione nel registro garantisce la qualità della prestazione dell'avvocato. Va pertanto ritenuto che, secondo il vigente diritto, anche gli avvocati iscritti nel registro possono fornire prestazioni mediante i moderni mezzi di telecomunicazione. Non è quindi necessaria una modifica della legge sugli avvocati nel senso auspicato dall'autrice della mozione.
Nella decisione citata dalla mozionante, il Tribunale federale confermò il divieto cantonale di fornire consulenza giuridica facendo capo al sistema Telebusiness (DTF 124 I 310 segg.). Il problema in quel caso però non risiedeva tanto nel fatto di offrire consulenza legale per telefono quanto nel utilizzare il sistema Telebusiness e quindi fatturare il servizio unicamente in base alla durata della conversazione. In Svizzera i Cantoni sono liberi di disciplinare - o no - le tariffe degli avvocati. Il tempo impiegato non è che uno dei tanti fattori che concorrono alla determinazione dell'onorario. Altri criteri sono ad esempio la complessità del caso nonché le condizioni economiche del cliente.
La questione dell'ammissibilità dell'impiego dei moderni mezzi di telecomunicazione si pone viepiù anche nell'ambito forense, dove l'impiego di tali mezzi solleva (ancora) molteplici problemi. Secondo il diritto attuale, ad esempio, non è ammesso l'inoltro di uno scritto al Tribunale federale via fax, poiché mancherebbe la firma (valida) del ricorrente o del suo rappresentante (cfr. DTF 121 II 252 segg.). Nelle comunicazioni con altre autorità giudiziarie o amministrative federali, l'inoltro di scritti via fax è considerato ammesso in casi isolati (cfr. p. es. l'art. 23 cpv. 1 dell'ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo o l'art. 19 della legge federale sugli acquisti pubblici). Il problema particolare della firma digitale si inserisce nella tematica inerente alle comunicazioni con le autorità mediante mezzi di trasmissione elettronici. Nel suo messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria, il Consiglio federale si è chinato sul tema della comunicazione elettronica con le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione (cfr. Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, n. 2.6). La questione dell'ammissibilità dell'impiego di mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure civile e penale è approfondita nei rispettivi progetti di unificazione a livello federale. L'articolo 120 dell'avamprogetto del giugno 2003 di procedura civile federale redatto dalla commissione di esperti prevede ad esempio che gli atti destinati al tribunale possono essere allestiti in forma cartacea o elettronica. In caso di trasmissione elettronica, il documento deve essere munito di una firma digitale riconosciuta. Il tribunale può inoltre esigere che l'atto trasmesso elettronicamente sia in seguito confermato in forma cartacea. È infine stato avviato il progetto di governo elettronico JusLink, coordinato dal Tribunale federale in collaborazione con l'Associazione svizzera degli avvocati e l'Ufficio federale di giustizia. JusLink permetterà la comunicazione elettronica tra gli avvocati e i tribunali nonché tra i tribunali stessi. Entro la metà del 2004 i primi avvocati collauderanno JusLink inviando i dati inseriti e le eventuali prove al tribunale competente utilizzando canali elettronici (per i particolari cfr. Auf dem Weg zum papierlosen Prozess, Jacques Bühler / Roland Gysin in: plädoyer 5/03, p. 36 segg.; www.govlink.ch). Comunque mancano tuttora le basi giuridiche per un impiego capillare di JusLink, segnatamente a livello cantonale.
Per tali motivi non riteniamo opportuno modificare la legge sugli avvocati nel senso dalla mozione. Il Consiglio federale è però disposto, nell'ambito della prossima revisione della legge, a valutare se permane la necessità di disciplinare sul piano federale la prestazione di servizi legali mediante mezzi di telecomunicazione.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.