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03.3496 · Interpellanza · 2003-10-01

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il 13 febbraio 2002 il DFF ha istituito una commissione di esperti presieduta dal professor Peter Forstmoser. Essa è stata incaricata di condurre un'esaustiva revisione della legge sui fondi d'investimento e di presentare al DFF un progetto di legge corredato di un rapporto esplicativo. Tale rapporto è stato presentato il 30 marzo 2003. Nell'ambito della consultazione degli Uffici in apertura della procedura di consultazione è emerso che vari aspetti in materia di diritto fiscale devono ancora essere verificati approfonditamente. Bisogna sopprattutto chiarire quali ripercussioni avranno sulle finanze federali le modifiche di legge proposte. Il Consiglio federale ritiene che il progetto potrà essere posto in consultazione all'inizio del 2004.

Uno degli scopi principali della commissione di esperti era aumentare la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera nel settore dei fondi d'investimento e regolamentare in modo coerente tutte le forme d'investimento collettivo in un'unica legge. La commissione propone dunque per la Svizzera forme giuridiche nuove e innovative, l'assoggettamento alla legislazione sui fondi delle forme esistenti d'investimento collettivo nonché una vigilanza che tenga conto delle esigenze di protezione delle singole categorie di investimenti.

Un'ulteriore richiesta importante è il mantenimento della compatibilità con l'UE dei fondi in valori mobiliari svizzeri. Il 23 ottobre 2001 il Parlamento europeo ha approvato due proposte di modifica della direttiva dell'UE sui fondi d'investimento (risalente al 1985). Gli Stati membri dell'UE devono trasporre queste modifiche nel loro diritto nazionale entro il 13 febbraio 2004. Sulla base dell'articolo 43 capoverso 3 della legge sui fondi di investimento (LFI), la Svizzera deve adempire le esigenze della legislazione della Comunità europea per quanto concerne le prescrizioni di investimento applicabili ai fondi in valori mobiliari. Al fine di non pregiudicare la posizione del settore svizzero dei fondi d'investimento nell'area dell'UE attraverso un'incompatibilità temporanea tra legislazione svizzera sui fondi e legislazione europea, si verifica l'opportunità di apportare modifiche puntuali mediante una revisione parziale anticipata dell'ordinanza sui fondi d'investimento (OFI), sulla base dell'articolo 43 capoverso 3 LFI.

Risposta del Consiglio federale.