03.3504 · Interpellanza · 2003-10-01
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Le competenti autorità svizzere stanno attualmente trattando due procedimenti d'assistenza giudiziaria con l'Argentina; entrambi i procedimenti concernono l'ex presidente argentino Carlos Saùl Menem.
Il primo procedimento riguarda un'indagine aperta dalle autorità giudiziarie argentine nei confronti di Menem e di altre persone a lui vicine per presunto contrabbando di armi verso l'Ecuador e la Croazia.
Il secondo procedimento riguarda un'indagine aperta in Argentina nei confronti di Menem sospettato di aver ricevuto 10 milioni di dollari americani da parte di rappresentanti del Governo iraniano per evitare una qualsivoglia implicazione delle autorità iraniane nell'attentato commesso nel 1994 contro i centri ebraici A.M.I.A. e D.A.I.A. a Buenos Aires.
Nell'ambito dei due procedimenti giudiziari anzidetti, le autorità argentine hanno indirizzato alla Svizzera diverse commissioni rogatorie. Alcune di queste domande erano incomplete; l'Ufficio federale di giustizia, in quanto autorità centrale in materia d'assistenza giudiziaria, ha pertanto chiesto, a più riprese, alle autorità argentine di completarle. Le domande e le informazioni supplementari, fornite ulteriormente, sono state trasmesse all'ufficio dei giudici istruttori del Cantone di Ginevra per trattamento.
Nella misura in cui le informazioni messe a disposizione dalle autorità giudiziarie argentine erano sufficienti per accordare l'assistenza, l'ufficio dei giudici istruttori del Cantone di Ginevra è entrato nel merito delle domande e a disposto l'esecuzione degli atti richiesti. L'esecuzione delle domande d'assistenza giudiziaria è tuttora in corso.
Nel contempo, l'ufficio dei giudici istruttori del Cantone di Ginevra ha aperto a livello cantonale un procedimento penale per riciclaggio di denaro vertente sul medesimo caso. Il fatto che sono stati aperti contemporaneamente un procedimento penale e un procedimento d'assistenza giudiziaria rende difficile il compito delle autorità di perseguimento penale e spiega il ritardo dei risultati.
Risposte alle domande
ad 1:
Nell'ambito della lotta contro la criminalità, la lotta contro il terrorismo e il suo finanziamento attraverso l'uso abusivo della piazza finanziaria svizzera riveste per la Svizzera la massima importanza. Il nostro Paese è membro di tutte le convenzioni delle Nazioni Unite contro il terrorismo; dal settembre 2003 ha aderito anche a quelle più recenti: la Convenzione del 9 dicembre 1999 per la lotta al finanziamento del terrorismo e la Convenzione del 15 dicembre 1997 per la repressione di attentati dinamitardi terroristici. Il Codice penale svizzero contiene disposizioni che prevedono pene pesanti per atti di violenza criminali commessi con intenti terroristici. La pena può anche essere la reclusione a vita. Queste norme penali (segnatamente gli art. 260bis, ter e quinquies [quest'ultimo in vigore dal 1° ottobre 2003] del Codice penale svizzero) permettono di avviare le indagini ancor prima della commissione di un atto terroristico. Il finanziamento di persone singole o di gruppi scarsamente organizzati può quindi già essere punito quando non è ancora stato commesso alcun atto terroristico. In tale contesto va rilevato che il segreto bancario non costituisce un impedimento per la concessione dell'assistenza giudiziaria internazionale.
Il Consiglio federale sostiene gli sforzi delle autorità competenti volti ad adottare le necessarie misure preventive e repressive onde evitare che la piazza finanziaria svizzera sia utilizzata per tali scopi. Il rafforzamento degli effettivi del Ministero pubblico della Confederazione, autorità di perseguimento penale competente in materia di lotta contro il terrorismo, e la realizzazione di una legislazione in materia di riciclaggio sono due esempi che dimostrano la volontà con cui la Svizzera intende combattere il rischio legato a tale forma di criminalità.
ad 2:
Nel quadro del procedimento concernente l'attentato contro i centri ebraici A.M.I.A. e D.A.I.A., l'autorità richiedente argentina ha chiesto alle autorità svizzere di ascoltare un testimone allo scopo di localizzare una banca a Ginevra presso la quale sarebbero stati versati i 10 milioni di dollari americani. L'ufficio dei giudici istruttori del Cantone di Ginevra non decide unicamente in merito alle indagini da condurre nel procedimento penale pendente per riciclaggio di denaro, ma è altresì competente per la valutazione delle misure d'assistenza giudiziaria appropriate. Detta autorità conduce entrambi i procedimenti con la massima diligenza. In qualità di autorità di vigilanza in materia di assistenza giudiziaria, l'Ufficio federale di giustizia segue da vicino tali sviluppi al fine di garantire che l'esecuzione delle domande d'assistenza giudiziaria argentine avvenga il più celermente possibile.
ad 3 e 4:
L'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia è l'autorità centrale e di vigilanza in materia d'assistenza giudiziaria. In tale veste, l'Ufficio federale di giustizia dispone dei mezzi d'intervento previsti dall'articolo 17a della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza giudiziaria in materia penale (AIMP), che possono andare dalla semplice ingiunzione fino alla ripresa del procedimento d'assistenza giudiziaria e alla sua esecuzione da parte dell'Ufficio federale di giustizia (art. 79a lett. b AIMP), a spese dell'autorità d'esecuzione inadempiente.
Nell'ambito della sua funzione di autorità di vigilanza, l'Ufficio federale di giustizia ha seguito e continua a seguire da vicino l'esecuzione delle domande d'assistenza giudiziaria indirizzate alla Svizzera dalle autorità argentine; inoltre l'Ufficio federale di giustizia è in continuo contatto con l'ufficio dei giudici istruttori del Cantone di Ginevra. L'Ufficio federale di giustizia è intervenuto a più riprese presso l'ufficio dei giudici istruttori del Cantone di Ginevra per garantire un'esecuzione quanto più coscienziosa possibile dell'assistenza giudiziaria richiesta. L'ufficio dei giudici istruttori del Cantone di Ginevra e l'Ufficio federale di giustizia sono consapevoli della grande importanza che rivestono queste domande d'assistenza giudiziaria ; una loro rapida esecuzione è quindi prioritaria per ambo le autorità.
Per quanto riguarda il procedimento concernente il riciclaggio di denaro, condotto dall'ufficio dei giudici istruttori del Cantone di Ginevra, l'Ufficio federale di giustizia non può intervenire in un procedimento giudiziario cantonale, per esempio, assumendosi l'onere di eseguire le domande d'assistenza giudiziaria che sono legate all'indagine ginevrina.
Va inoltre rilevato che la metà delle domande presentate dall'Argentina relative al procedimento nei confronti dell'ex presidente Menem erano insufficientemente motivate e che costituivano delle richieste d'informazione imprecise (fishing expedition). Date queste circostanze, la Svizzera è stata costretta a chiedere ulteriori complementi d'informazione, il che ha ritardato notevolmente lo svolgimento del procedimento.
Risposta del Consiglio federale.