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03.3515 · Mozione · 2003-10-02

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La Svizzera dispone di un ricco apparato legislativo e di vigilanza destinato a impedire il deposito, in banche svizzere, di fondi acquisiti in modo illecito da capi di Stato e ministri stranieri.

L'ordinanza del 18 dicembre 2002 della Commissione federale delle banche (CFB) relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro, entrata in vigore il 1° luglio 2003, precisa che le banche non possono accettare i valori patrimoniali di cui sanno o devono presumere che provengono dalla corruzione o dalla sottrazione di fondi pubblici. Le banche devono dunque esaminare attentamente la situazione se vogliono stabilire relazioni d'affari, dirette o indirette, con persone che assumono importanti cariche politiche per uno Stato secondo o con persone e società che sono riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d'affari alle persone summenzionate nonché se vogliono accettare in deposito degli averi loro appartenenti. A questo tipo di relazioni sono applicabili dei doveri di chiarificazione e di controllo complementari allo stesso titolo della procedura di chiarificazione complementare riguardante le relazioni che presentanto rischi superiori. L'intermediario finanziario è obbligato a valutare l'insieme della sua clientela e a determinare i clienti che comportano rischi superiori sulla base dei criteri da lui stabiliti in funzione dei rischi legati alla sua attività. L'ammissione di relazioni d'affari con persone politicamente esposte è di esclusiva competenza della direzione della banca. Se la direzione decide di stabilire simili relazioni d'affari, deve esprimersi periodicamente sul loro proseguimento. In caso di dubbi dovranno essere effettuate chiarificazioni complementari e, in base a queste, la direzione deciderà se eventualmente interrompere o comunicare la relazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. L'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro introdurrà, grazie alla revisione totale della sua ordinanza relativa agli obblighi di diligenza degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004, regole comparabili a quelle sopra descritte della CFB.

La legge sul riciclaggio di denaro è in vigore da cinque anni. In virtù di questa legge, le banche che sanno o presumono, sulla base di sospetti fondati, che i valori patrimoniali provengono da un crimine non solo hanno il diritto ma l'obbligo di darne comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Nel 2002 il numero di comunicazioni ammontava a 515 segnando un aumento del 50 per cento rispetto al 2001. Oltre alla legge sul riciclaggio di denaro bisogna ricordare la revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione. L'entrata in vigore di tali disposizioni (1° maggio 2000) ha dissipato gli ultimi dubbi sussistenti nella dottrina, ovvero se i fondi provenienti dalla corruzione di funzionari stranieri costituissero un reato preliminare al riciclaggio di denaro e fossero, di conseguenza, sottoposti all'obbligo di comunicazione. La Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali è stata approvata dall'Assemblea federale il 9 dicembre 1999, poi ratificata il 31 maggio 2000.

Tale regolamentazione, tra le più severe sul piano internazionale, permette alla CFB e all'Autorità di controllo di disporre di mezzi efficaci per scoprire e scoraggiare il deposito di fondi acquisiti illegalmente da potentati.

La mozione evoca diversi affari di cui conviene precisare quanto segue.

Nel quadro di una richiesta di assistenza giudiziaria indirizzata alla Svizzera, il Tribunale speciale per la Sierra Leone ha richiesto alla Svizzera di procedere al congelamento degli averi di Charles Taylor, dei suoi familiari, delle imprese e delle persone a lui legate per motivi personali o d'affari nonché di produrre i relativi documenti bancari. Il Tribunale speciale per la Sierra Leone sospetta Charles Taylor di essere il principale responsabile dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile. In tale contesto, nel corso del mese di giugno 2003, l'Ufficio federale di giustizia ha dato istruzione a parecchie banche di Ginevra e Zurigo di bloccare a titolo cautelativo tutti i conti delle persone menzionate nella richiesta di assistenza giudiziaria. Il 23 luglio 2003, l'Ufficio federale di giustizia ha dichiarato che, secondo le informazioni fornite dalle banche, sono stati bloccati i conti di due persone appartenenti alla cerchia di Charles Taylor. Gli averi congelati ammontano a circa due milioni di franchi. Nessun conto intestato a Charles Taylor o direttamente connesso al medesimo è stato scoperto. L'Ufficio federale di giustizia ha delegato l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria al Ministero pubblico della Confederazione.

Il caso dei fondi depositati presso conti svizzeri dall'ex presidente nigeriano Sani Abacha, deceduto nel 1998, è molto spiacevole, come già indicato dal Consiglio federale in occasione di una risposta a un precedente intervento dell'autore della mozione (00.3339). Nel mese di settembre del 2000, la Commissione federale delle banche ha pubblicato i risultati della sua inchiesta sulle relazioni d'affari delle banche svizzere con la cerchia dell'ex presidente Abacha. Nel caso di tre banche, la CFB ha ordinato una revisione straordinaria il cui scopo era di verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle loro misure interne, l'analisi delle relazioni d'affari esistenti e il controllo dell'affidabilità dei sistemi di controllo interni. L'affare Abacha, con le sue numerose ramificazioni internazionali, dimostra che la lotta contro il riciclaggio di denaro resta una delle sfide capitali per l'insieme della comunità internazionale. Nel quadro della richiesta di assistenza presentata dalla Nigeria, parecchie centinaia di milioni di dollari sono stati bloccati in Svizzera. Inoltre, parallelamente alla richiesta di assistenza giudiziaria, si è aperta a Ginevra una procedura penale cantonale per riciclaggio di denaro e crimine organizzato. Nel quadro di questa seconda procedura la Svizzera ha, attualmente, restituito 66 milioni di dollari alla Nigeria.

L'azione delle autorità di vigilanza nella lotta contro le operazioni abusive effettuate sulla piazza finanziaria svizzera - siano esse opera di persone politicamente esposte o di qualsiasi altro tipo di clientela desiderosa di depositare fondi di origine dubbia - è continua.

La Commissione federale delle banche è stata attiva non solo tramite le procedure avviate contro le banche, come nell'affare Abacha, ma ugualmente nell'ambito della regolamentazione di questa problematica a livello nazionale e internazionale.

Infatti, su iniziativa Svizzera, nel mese di novembre del 2000, si è tenuto a Losanna un seminario che ha riunito i rappresentanti delle autorità giudiziarie e di vigilanza bancaria degli Stati membri del G-7 e della Svizzera riguardo ai fondi di personalità politicamente esposte e in particolare riguardo all'affare dei fondi Abacha. Lo scopo principale della riunione era di confrontare i sistemi in funzione in ogni Paese e definire in quale modo il problema dei fondi di persone esercitanti funzioni pubbliche importanti possa esser meglio affrontato, al fine di evitare che i fondi rifiutati in una data giurisdizione trovino rifugio presso quella vicina. In seguito a quest'incontro le autorità di vigilanza di parecchi Paesi, tra cui la Svizzera, hanno deciso di redigere delle raccomandazioni relative alla questione dell'accettazione di fondi di persone esercitanti funzioni pubbliche importanti. I principi enunciati in questo documento ("Supervisors' PEP working paper 2001") sono stati ripresi in larga misura nel documento adottato nel 2001 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria concernente il dovere di diligenza delle banche nell'identificazione della clientela. Al momento dell'adozione delle sue raccomandazioni rivedute nel mese di giugno del 2003, il GAFI ha largamente ripreso i principi del documento sopra citato frutto dell'incontro di Losanna nel 2001.

Tali principi illustrano l'impegno della Svizzera in favore della coordinazione degli sforzi sul piano internazionale, coordinazione indispensabile vista la dimensione internazionale del problema evocato dall'autore della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.