03.3559 · Mozione · 2003-10-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La Costituzione delega ai Cantoni il compito di fornire prestazioni d'aiuto sociale. La sistemazione dei richiedenti l'asilo rientra in tale sfera di competenza, disciplinata agli articoli 80 segg. della legge sull'asilo (LAsi). La concessione di tali prestazioni è quindi retta esclusivamente dal diritto cantonale. La Confederazione non è pertanto autorizzata a regolamentare a livello di direttiva la sistemazione dei richiedenti l'asilo nei Cantoni. Soltanto una modifica della legge sull'asilo potrebbe attribuire alla Confederazione il diritto di emanare direttive in tale ambito. Occorrerebbe inoltre una nuova disposizione di legge per disciplinare le questioni essenziali non specificate nella mozione e riguardanti la competenza per l'esercizio e il finanziamento.
Tuttavia, una modifica di legge ai sensi della mozione appare superflua. Già l'attuale articolo 28 capoverso 2 LAsi consente infatti ai Cantoni di sistemare i richiedenti l'asilo in alloggi collettivi. Le inchieste svolte in merito evidenziano che tale forma di alloggiamento produce costi maggiori rispetto all'alloggiamento individuale, segnatamente perché aumentano i costi d'assistenza. La sorveglianza degli alloggi collettivi farebbe lievitare ulteriormente i costi d'esercizio. Poiché non è dimostrato che la forma di alloggiamento durante la procedura d'asilo costituisca un criterio per la scelta del Paese di destinazione, è dubbio che una modifica di legge possa condurre ai risultati chiesti dalla mozione.
Il Consiglio federale ricorda che, in occasione del dibattito sulla revisione della legge sull'asilo, era stata avanzata alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale una richiesta alla Confederazione di istituire, gestire e finanziare alloggi collettivi in edifici di sua proprietà per i richiedenti l'asilo renitenti. Tale richiesta era stata discussa dalla Commissione il 23 ottobre 2003 e successivamente respinta. È stata invece accolta positivamente da Confederazione e Cantoni la proposta dell'Amministrazione di istituire un gruppo di lavoro all'interno del quale siano discusse ulteriori misure di politica sociale, ad esempio l'intervento in caso di crisi negli alloggi collettivi o il tipo di sostegno che l'Ufficio federale dei rifugiati potrebbe fornire ai Cantoni nell'elaborazione di un regolamento interno agli alloggi e di un eventuale relativo regime di sanzioni. Come base potrebbe essere adottata l'ordinanza del DFGP sulla gestione dei centri di registrazione. Il Consiglio federale ritiene che la decisione della Commissione delle istituzioni politiche dimostri la volontà di un'ulteriore stretta collaborazione nell'ambito dell'attuale ripartizione delle competenze.
Inoltre, la presente mozione parte apparentemente dal presupposto che la totalità dei richiedenti l'asilo in Svizzera si dedichi ad attività criminali e necessiti pertanto di essere sorvegliata. La percentuale dei richiedenti l'asilo passibili di pena o che non rispettano gli ordini degli addetti all'assistenza, rispetto alla totalità delle persone nell'ambito dell'asilo, è minima. Una sorveglianza generalizzata è pertanto sproporzionata. Inoltre il Consiglio federale ha già ricordato in diversi interventi parlamentari che gli alloggi collettivi chiusi non sono compatibili con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), se non è avviata la procedura di allontanamento o di espulsione. Per garantire l'esecuzione dell'allontanamento sono a disposizione gli strumenti della carcerazione preliminare e della carcerazione in vista del rinvio forzato. In base all'articolo 5 CEDU la limitazione della libertà di movimento è prevista solo se è necessaria per l'ordinaria gestione di un alloggio collettivo ed è proporzionata. Non è tuttavia un modo per impedire attività criminose al di fuori dell'alloggio collettivo. Tanto è vero che la mozione non spiega in quale forma e su quali basi legali dovrebbe avvenire tale sorveglianza e come potrebbe impedire attività criminali.
La sorveglianza di tutti i richiedenti l'asilo costituirebbe inoltre un fattore di costo inutile e non indifferente. I Cantoni Zurigo, Lucerna e Ticino hanno deciso di istituire strutture speciali per richiedenti l'asilo renitenti o criminali. Il calcolo degli oneri ha dimostrato che, rispetto all'attuale forma di alloggiamento, i costi di tutti i modelli di sistemazione sono almeno il doppio. Le strutture previste dai Cantoni Lucerna e Ticino non sono pertanto ancora state messe in funzione. Il centro del Cantone di Zurigo, nel quale meno dell'uno per cento di tutti i richiedenti l'asilo del Cantone possono essere accolti, deve addirittura ridurre il numero di addetti all'assistenza, nonostante gli alti costi di esercizio. Se la sorveglianza richiesta supera le normali prestazioni di polizia e ha l'obiettivo di aumentare il sentimento generale di sicurezza, si calcola che i costi di alloggiamento costituiranno almeno il doppio di quelli attuali.
Anche l'ubicazione degli alloggi fa emergere gli svantaggi delle richieste avanzate. La Confederazione non potrebbe aiutare i Cantoni nella ricerca di un'ubicazione adeguata. Non possiede abbastanza edifici sfitti che, senza modifiche strutturali, possano soddisfare gli alti requisiti di sicurezza richiesti per un centro sorvegliato, tanto più che la sistemazione in alloggi collettivi comporterebbe la creazione di grandi centri regionali. Inoltre le esperienze fatte nei Cantoni dimostrano che la popolazione rifiuta tali centri, che percepisce come fastidiosi e pericolosi.
In generale il Consiglio federale ritiene che il sistema proposto sia ingiustificato, sproporzionato ed eccessivamente caro.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.