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03.3572 · Mozione · 2003-10-28

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale concorda con i contenuti della mozione. Il particolato generato dai motori diesel è estremamente nocivo alla salute. Ha un effetto oncogeno, favorisce malattie cardiovascolari e incrementa il pericolo d'infarto. Può anche provocare asma, allergie e bronchiti. Nuovi studi scientifici mostrano che il particolato più fine può raggiungere il cervello risalendo lungo i nervi olfattivi. Inoltre, è stato provato il nesso tra forti carichi di particolato fine e l'incremento della mortalità neonatale. Infine contribuisce al riscaldamento climatico.

È vero che il filtro antiparticolato conforme allo stato attuale della tecnica permette di ridurre significativamente le emissioni in questione.

Per poter dare una risposta alla mozione nell'ambito di un contesto più generale, il Consiglio federale ha esaminato due possibili varianti con cui ridurre le emissioni di particolato delle nuove autovetture diesel: l'introduzione di un "obbligo" e l'adozione di un "incentivo economico".

Per le automobili diesel messe in circolazione in Svizzera dal 1°gennaio 2006 l'introduzione di un "obbligo" comporterebbe la costrizione di rispettare non soltanto il valore limite in vigore per le emissioni di particelle ma anche un severo valore limite per il numero di particelle emesse. La misura eliminerebbe praticamente tutte le emissioni di particolato generate dalle autovetture diesel, ma costituirebbe una barriera tecnica al commercio ai sensi dell'Accordo OMC sulle barriere tecniche al commercio. Benché ammetta esplicitamente misure restrittive nell'ambito delle prescrizioni tecniche, fra cui anche la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente, tale accordo raccomanda tuttavia ai Paesi membri dell'OMC di orientarsi nell'ambito delle loro possibilità alle norme e agli standard internazionali (quali ad es. i regolamenti ECE ai sensi dell'accordo d'omologazione ECE/ONU del 1958). Nel quadro della notifica svizzera dell'OMC relativa alle misure vincolanti, soprattutto l'Unione Europea ha sollevato fra l'altro le seguenti obiezioni contro la loro introduzione anzitempo in Svizzera:

- il metodo di rilevamento per stabilire il numero di particelle emesse su cui poggia la proposta svizzera è attualmente oggetto di lavori internazionali non ancora conclusi nel quadro dell'ECE/ONU;

- l'introduzione anzitempo in Svizzera di tali metodi di misurazione provocherebbe distorsioni al commercio ed incertezze;

- il periodo di transizione compreso fra l'approvazione delle misure proposte e la loro introduzione, prevista il 1° gennaio 2006, sarebbe troppo breve per l'industria;

- l'articolo 6.3 dell'accordo sulle barriere tecniche al commercio (Accordo TBT) raccomanda accordi di reciproco riconoscimento allo scopo di facilitare il commercio;

- l'introduzione di un "obbligo" investirebbe l'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA). Infatti, tale misura annullerebbe la conformità delle norme svizzere e CE elencate nell'allegato 1, capitolo 12 "Veicoli a motore" di tale accordo, con la conseguente sospensione del capitolo sul reciproco riconoscimento dell'approvazione del tipo di veicoli stradali.

Il Consiglio federale giunge pertanto alla conclusione che l'iniziativa individuale con cui la Svizzera adotterebbe l'introduzione di un "obbligo" sarebbe incompatibile con i suoi impegni economici internazionali.

La seconda misura esaminata dal Consiglio federale, che prevede l'adozione di un "incentivo finanziario", comporta la modifica della legge federale sull'imposizione degli autoveicoli. L'introduzione di incentivi finanziari consentirebbe tra l'altro una promozione mirata di autovetture di prima immatricolazione a basso tasso di emissioni. Tale misura si differenzia dal sistema bonus-malus menzionato nella motivazione della mozione in quanto non integrerebbe ma sostituirebbe la prescrizione di un "obbligo". Il vantaggio della misura in questione è costituito dalla sua compatibilità con il diritto dell'UE e dell'OMC. Nel frattempo, Germania, Paesi Bassi e Austria, ad esempio, hanno comunicato la loro intenzione di introdurre già nel 2005 la promozione fiscale delle autovetture diesel dotate di filtro antiparticolato. Questi criteri ecologici sarebbero inoltre disponibili per i cantoni nell'ambito di un'eventuale differenziazione dell'imposta cantonale sui veicoli a motore. Lo svantaggio legato all'adozione di un "incentivo economico" è dato dal fatto che il montaggio del filtro antiparticolato sulle autovetture rimarrebbe facoltativo. Detta misura non permetterebbe pertanto di ridurre le emissioni di particolato su tutto il territorio nazionale e non realizzerebbe per intero l'obiettivo della mozione.

Il Consiglio federale respinge le due misure menzionate nella motivazione. In considerazione degli argomenti esposti è tuttavia disposto a dare seguito alla proposta di un "incentivo finanziario" nel quadro della legge federale sull'imposizione degli autoveicoli e in base agli obiettivi stabiliti dal governo per il 2005.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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