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03.3576 · Mozione · 2003-10-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

In relazione all'impiego di sostanze chimiche nel quadro degli interventi di polizia vanno analizzate singolarmente la questione degli effetti che tali sostanze possono avere sulla salute (a) e quella della competenza giuridica e costituzionale per il disciplinamento della fattispecie in seno alla legislazione federale, nell'ottica del rapporto tra Confederazione e Cantoni (b). Infine l'impiego di queste sostanze va valutato dal punto di vista della sua funzione pratica nell'adempimento dei compiti da parte della polizia, vale a dire nel servizio d'ordine (c).

(a) I corpi di polizia svizzeri dispongono di diverse sostanze chimiche destinate all'impiego, utilizzabili in vario modo e per diversi scopi.

Sino ad oggi negli interventi di polizia sono stati utilizzati soprattutto due tipi di gas lacrimogeni: cloroacetofenone (CN) e clorobenzilidenemalodinitrile (CS)(il termine gas lacrimogeni può trarre in inganno in quanto nel caso di CN e CS non si tratta di gas, ma di sostanze solide). CN agisce sugli occhi nonché sulle mucose del naso e della cavità orale. Se usata in dosi massicce CN causa bruciori alla pelle. La sostanza è mescolata all'acqua spruzzata con gli idranti. CS è una sostanza che agisce sugli occhi e sulle vie respiratorie. Se usata in dosi massicce può causare conati di vomito. A differenza di CN, CS lega male con l'acqua e si cristallizza rapidamente. Perciò la sostanza viene impiegata per mezzo di appositi apparecchi per lanciare sostanze irritanti.

Sia CN sia CS agiscono su un'area molto vasta.

Un'ulteriore sostanza chimica impiegata dalla polizia è la vanillilammide dell'acido pelargonico (PAVA), una sostanza irritante a base di capsaicina. Nell'estate del 2003, su incarico della Commissione tecnica svizzera di polizia (gruppo Tecnica generale) della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera, il laboratorio di Spiez ha effettuato dei test con PAVA. Si è soprattutto analizzato il grado di penetrazione polmonare della sostanza, quando è impiegata a distanza per controllare o canalizzare assembramenti di persone violente, evitando il contatto diretto tra le forze dell'ordine e le singole persone. Nell'impiego a distanza PAVA è spruzzata come sospensione irritante per mezzo di aria compressa. Nella sua analisi il laboratorio di Spiez è giunto alla conclusione che in base alla penetrazione polmonare misurata della sostanza PAVA si possa escludere - nei limiti dello schema sperimentale scelto per l'esame - un danno per i polmoni dovuto all'impiego di detta sostanza irritante.

PAVA è particolarmente efficace quando è spruzzata (quale soluzione acquosa) direttamente contro una determinata persona o un determinato gruppo di persone da isolare senza coinvolgere una vasta area. PAVA viene quindi impiegato nei casi in cui non si possono usare sostanze utilizzabili a distanza e non si vuole agire su un'area vasta, ad esempio in stadi o contro un gruppo di facinorosi. Dopo l'impiego di PAVA, la contaminazione del luogo è minore di quanto avviene con l'impiego di CN o CS e vi si può ancora transitare. Con PAVA le forze di polizia hanno a disposizione un'ulteriore sostanza utilizzabile nella tattica a distanza, che permette di non contaminare terzi che non sono coinvolti.

(b) Le convenzioni internazionali sulle sostanze chimiche in ambito militare ratificate dalla Svizzera, non prevedono una limitazione dell'impiego per interventi nel quadro della salvaguardia della sicurezza interna.

In riferimento alla competenza a livello nazionale di disciplinare l'impiego di sostanze chimiche nel quadro degli interventi di polizia, l'articolo 57 della Costituzione federale (Cost; RS 101) affida alla Confederazione e ai Cantoni il compito comune di salvaguardare la sicurezza interna del Paese e di proteggere la popolazione nei rispettivi ambiti di competenza. Questo significa che, in virtù dell'articolo 54 della Costituzione, la salvaguardia della sicurezza esterna è di competenza della Confederazione, mentre i Cantoni sono in primo luogo responsabili della salvaguardia della sicurezza interna sul loro territorio (cfr. art. 4 cpv. 1 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; RS 120). In base a questa suddivisione dei compiti all'interno dello Stato federale, la sovranità in materia di polizia compete ai Cantoni. Essi provvedono alla salvaguardia della tranquillità, dell'ordine e della sicurezza sul loro territorio.

Allo stesso tempo va esaminato se il diritto federale offre una base legale per un divieto o una limitazione dell'impiego di sostanze irritanti in quanto sostanze chimiche.

Oggettivamente vi sono punti di contatto con la legislazione sulle armi e con quella sui veleni. In relazione alla legislazione sulle armi (RS 514.54) va tuttavia osservato che le autorità di polizia sono espressamente escluse dal suo campo d'applicazione. Il Consiglio federale ritiene che sia decisamente inopportuno modificare il disciplinamento consolidato, includendovi le sostanze chimiche.

A livello di diritto federale un divieto o una limitazione dell'impiego di queste sostanze irritanti si potrebbe tutt'al più conseguire con una revisione della legislazione sui veleni (diritto vigente: legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni [legge sui veleni], RS 813.0; a partire probabilmente dall'1.1.2005: legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi [legge sulle sostanze chimiche]) attualmente in vigore. In questo contesto va tuttavia osservato che nella forma diluita in cui le sostanze vengono impiegate nel servizio d'ordine della polizia, esse costituiscono un pericolo minimo dal punto di vista tossicologico e solo in casi eccezionali possono causare seri danni alla salute (fatta eccezione per le ferite dovute a un impiego inappropriato di sostanze irritanti o al tiro mal eseguito di un proiettile di CS, che, nel caso specifico di pericolo o danneggiamento per la salute di persone, vanno valutati in base al diritto penale e al diritto amministrativo generale). Il Consiglio federale è tuttavia contrario a una limitazione dell'impiego delle suddette sostanze irritanti per i motivi elencati qui di seguito.

I Cantoni sono responsabili della tattica di polizia, poiché solo sul luogo si possono scegliere i mezzi appropriati da impiegare. Di conseguenza i Cantoni decidono anche in merito all'impiego di CN, CS e PAVA. La sovranità cantonale in materia di polizia infatti comprende anche la competenza dei Cantoni di designare autonomamente i mezzi tattici necessari per adempiere il loro compito costituzionale. In questi mezzi tattici rientra anche l'impiego da parte della polizia di sostanze chimiche irritanti.

(c) Dal punto di vista dell'impiego negli interventi di polizia il Consiglio federale ritiene inappropriato un divieto generale o una limitazione dell'impiego di CN, CS e PAVA. In base all'esperienza, queste sostanze irritanti costituiscono un mezzo efficace per evitare scontri diretti fra dimostranti e polizia in occasione di manifestazioni violente. A ciò si aggiunge che recentemente si è registrato in generale un aumento della predisposizione alla violenza. La polizia ha così dovuto intervenire ripetutamente contro saccheggiatori e difendersi da attacchi da parte di manifestanti militanti, effettuati con il lancio di oggetti nonché con l'impiego di bottiglie incendiarie o pallottole d'acciaio lanciate con fionde e più recentemente anche con l'uso di acidi. Nel complesso la polizia deve quindi poter fare assolutamente affidamento su questi mezzi d'impiego. Essa tuttavia li utilizza solo nel caso in cui ciò sia giudicato adeguato alla situazione da affrontare. Del resto, un divieto dell'impiego delle sostanze irritanti non comporterebbe una diminuzione dei rischi per la salute, anzi vi sarebbero molto più spesso scontri diretti tra polizia e manifestanti militanti con un rischio notevolmente maggiore di feriti da entrambe le parti.

L'impiego di CS, CN e PAVA, ovvero la questione di un suo divieto o di una sua limitazione, va valutato sulla base generale del compito statale volto alla garanzia del mantenimento e del ripristino dell'ordine e della sicurezza pubblica. Gli organi statali devono poter usufruire dei mezzi di polizia adeguati per adempiere, sempre tenendo conto del principio di proporzionalità, i loro compiti in questo settore. Il Consiglio federale è attualmente contrario a un divieto dell'impiego di queste sostanze irritanti anche perché con PAVA è ora a disposizione un'alternativa tattica all'impiego di CN e CS che, se usata in modo appropriato, esclude quasi del tutto la contaminazione di terzi.

Il Consiglio federale è convinto che impiegando sostanze chimiche in occasione di interventi di polizia, i Cantoni continueranno ad applicare la necessaria prudenza e a tenere conto del principio di proporzionalità.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.