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03.3585 · Mozione · 2003-11-11

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all'articolo 47 bis b capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli (dal 1° dicembre 2003: articolo 7a capoverso 2 della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), RS 172.010), il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali. Al riguardo, il criterio determinante è la porta limitata di detti trattati. La delega della facoltà di concludere trattati internazionali concessa dall'Assemblea federale al Consiglio federale ha lo scopo di sgravare l'Assemblea federale da trattati internazionali di scarso rilievo. Se lo strumento in questione disciplina segnatamente questioni prevalentemente tecnico-amministrative, è diretto in primo luogo alle autorità, è revocabile e non implica oneri importanti a livello finanziario o di personale, può essere senz'altro ritenuto di portata limitata e quindi concluso dal Consiglio federale.

In merito all'accordo con l'Ucraina:

L'accordo con l'Ucraina delinea il quadro per lo sviluppo della collaborazione militare, in quanto ne disciplina i principi, le procedure e le forme. Le attività comuni concrete nel settore dell'istruzione militare saranno tuttavia stabilite nell'accordo esecutivo. L'accordo in questione non rappresenta quindi alcuna base per concreti progetti di cooperazione. Nella pratica, si tratterà principalmente di progetti di sostegno puntuali e unilaterali, analogamente a quanto avviene con altri Paesi in fase di transizione dell'Europa orientale e sudorientale; tali progetti non richiedono necessariamente una base negoziale di questo tipo. La competenza del Consiglio federale per concludere l'accordo si fonda, nella misura in cui è interessata la collaborazione in materia d'istruzione militare, sull'articolo 48a capoverso 1 della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10).

Per quanto concerne i progetti di cooperazione negli altri settori, la competenza del Consiglio federale per la conclusione di accordi si fonda sull'articolo 47bis b capoverso 3 lettera d della legge sui rapporti fra i Consigli (articolo 7a capoverso 2 lettera d LOGA).

In merito ai Memoranda of Understanding (MoU) con il Regno Unito e con l'Italia:

L'obiettivo di questi MoU è il promovimento della ricerca, dello sviluppo, della produzione, dell'acquisto e della liquidazione comuni nel campo del materiale d'armamento nonché il promovimento del dialogo e della cooperazione delle rispettive industrie d'armamento. Questi MoU intendono migliorare l'utilizzo delle risorse disponibili per rafforzare l'efficienza di tali industrie. Ciò comprende anche lo scambio di informazioni nel rispetto delle convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni. Questi MoU istituzionalizzano e formalizzano la buona collaborazione pluriennale con il Regno Unito e l'Italia nel settore dell'armamento. Per queste ragioni sono quindi diretti ad autorità dello Stato e non a imprese private. La concretizzazione dei MoU è garantita dai pertinenti comitati comuni, i quali si riuniscono una volta l'anno, identificano i settori concreti della collaborazione e li stabiliscono in cosiddetti Implementing Arrangements fra i rispettivi Stati. In base ai risultati di questa collaborazione concreta vengono conclusi contratti d'acquisto specifici di diritto privato. In Svizzera questa operazione è effettuata da armasuisse (ex Aggruppamento dell'armamento).

Entrambi i MoU hanno contenuti vincolanti. Tuttavia possono essere revocati in ogni momento, non comportano oneri importanti a livello finanziario o di personale e disciplinano questioni tecnico-amministrative. Sono quindi considerati accordi di portata limitata. La scelta del titolo di questi strumenti (MoU) è usuale nel settore degli armamenti.

I MoU con il Regno Unito e l'Italia sono conformi alla politica d'armamento della Svizzera e completano l'attuale cooperazione con altri Stati (per es. Germania, Francia, Spagna e Stati uniti). Il testo dei MoU, oltre a essere standardizzato, è anche il frutto di una prassi pluriennale. Gli accordi con gli Stati menzionati sono pure considerati trattati di portata limitata e non sono quindi stati sottoposti alla procedura ordinaria in Parlamento.

In conclusione, occorre rilevare che i MoU con il Regno Unito e l'Italia, come pure l'accordo con l'Ucraina, sono trattati bilaterali di portata limitata. Questa considerazione è conforme alla prassi adottata fino ad oggi e allo scopo della legge. Inoltre è anche garantita la necessaria flessibilità nel contesto internazionale. I timori secondo cui al Parlamento potrebbero essere occultate informazioni sono infondati. In primo luogo il Consiglio federale allestisce annualmente all'attenzione del Parlamento un rapporto sui trattati bilaterali conclusi, in secondo luogo - per quanto riguarda i MoU con il Regno Unito e l'Italia - tutti i progetti d'acquisto concreti vengono sottoposti al Parlamento in occasione dell'approvazione dei programmi d'armamento.

In base ai motivi menzionati, il Consiglio federale giudica corretta la procedura adottata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.