03.3586 · Mozione · 2003-11-25
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Considerazioni generali
I nuclei familiari monoparentali appartengono, come a più riprese dimostrato da diverse ricerche, ai gruppi di popolazione più colpiti dalla povertà. Una delle cause è sicuramente il fatto che molte persone tenute al pagamento degli alimenti non sono in condizione di versare contributi di mantenimento sufficienti o non sempre ottemperano al loro obbligo. L'anticipazione e l'incasso di alimenti hanno lo scopo di facilitare l'esecuzione delle pretese di mantenimento fissata dal giudice o da un accordo scritto. Le esperienze fatte finora dai Cantoni mostrano che l'anticipazione degli alimenti contribuisce in particolar modo ad alleviare le conseguenze finanziarie negative di un divorzio.
2. Anticipazione degli alimenti
L'articolo 293 capoverso 2 CC stabilisce che è il diritto pubblico a disciplinare il versamento di anticipazioni per il mantenimento del figlio. Dalla sua entrata in vigore tutti i Cantoni hanno introdotto l'anticipazione degli alimenti per i figli, parecchi anche per il coniuge. La maggior parte dei Cantoni fa dipendere l'anticipazione da reddito e sostanza. Tutti i Cantoni hanno fissato un limite massimo dell'anticipazione per figlio e per anno, corrispondente perlopiù alla rendita massima per orfani fissata dalla LAVS.
L'introduzione di un disciplinamento unitario a livello federale dell'anticipazione degli alimenti era già stata discussa nel quadro della revisione del diritto del divorzio. Nel suo messaggio, il Consiglio federale era giunto allora alla conclusione che l'anticipazione degli alimenti non potesse essere regolata dal diritto federale per carenza di fondamenti costituzionali (FF 1996 133). L'assolvimento di questo compito sarebbe piuttosto materia del diritto pubblico dell'assistenza, di competenza cantonale.
Questa situazione giuridica non è cambiata neppure dopo l'entrata in vigore della nuova Costituzione federale (Cost.). La nuova Costituzione federale non contiene disposizioni che permettano alla Confederazione di legiferare in quest'ambito, sia pure nel senso di un'armonizzazione. L'articolo 116 capoverso 1 Cost. recita: "Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia". La prima frase non definisce di per sé alcuna competenza. La seconda frase consente invece esplicitamente alla Confederazione di sostenere provvedimenti a tutela della famiglia. L'anticipazione degli alimenti rappresenta di per sé un tale provvedimento. La Confederazione non può tuttavia essere l'iniziatore di tali provvedimenti, ma unicamente sostenere quelli di altri.
Se la realizzazione di un'armonizzazione fosse ritenuta veramente importante, anche da parte dei Cantoni stessi, le autorità che si occupano della materia si dovrebbero attivare, così come è avvenuto, efficacemente e con successo, nell'ambito dell'aiuto sociale grazie alle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS). Inoltre lo studio della COSAS del gennaio 2003 "Existenzsicherung im Föderalismus" (Copertura del minimo vitale nel federalismo, d/f) ha mostrato che le nette differenze esistenti relativamente al reddito disponibile dipendono, a seconda del Cantone e del Comune, da una complessa relazione tra le singole compensazioni e tasse (oltre all'anticipazione degli alimenti vi sono anche le tariffe per la custodia dei bambini, la riduzione degli affitti e dei premi delle casse malati, gli assegni familiari, l'imposizione fiscale ecc.). In quest'ambito l'equilibrio è più facilmente raggiungibile nel quadro della politica sociale complessiva dei singoli Cantoni piuttosto che sulla base di un intervento della Confederazione in un determinato settore.
3. Incasso degli alimenti
Sulla base dell'obbligo previsto all'articolo 290 CC, tutti i Cantoni hanno introdotto l'incasso degli alimenti, che presta un aiuto gratuito a tutti i genitori interessati. L'incasso degli alimenti ha tuttavia dei limiti precisi determinati dalla situazione finanziaria del debitore e dall'importo degli alimenti fissato dal giudice.
Da molto tempo la Svizzera è impegnata nell'ambito dell'incasso internazionale degli alimenti attraverso numerosi accordi multilaterali che facilitano l'esecuzione delle pretese di mantenimento al di là dei confini nazionali, sia nel settore dell'assistenza giudiziaria, sia nell'esecuzione delle decisioni relative all'obbligo di mantenimento, sia in questioni relative al diritto applicabile o alla competenza giurisdizionale. In questo settore la Confederazione ha un ruolo di intermediario e svolge già ora compiti di coordinamento.
Non è dunque necessario intervenire nel settore dell'incasso degli alimenti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.