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03.3595

03.3595 · Interpellanza · 2003-12-04

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale risponde come segue alle domande che gli sono state poste:

1. Il neoeletto Consiglio nazionale ha già confermato, nell'ambio della trattazione dell'iniziativa parlamentare Freund (02.441), il diritto di ricorso delle organizzazioni e pertanto il Consiglio federale non deve più pronunciarsi sull'esistenza di tale strumento. Per quanto attiene alla forma concreta da attribuire al diritto di ricorso, il Consiglio federale prenderà posizione quando si esprimerà su altri interventi parlamentari concernenti questo tema, segnatamente nella sua risposta all'iniziativa parlamentare Hofmann Hans (02.436: Semplificazione dell'esame dell'impatto sull'ambiente e prevenzione di abusi grazie a una definizione più precisa del diritto di ricorso delle organizzazioni) e a diversi postulati in materia che hanno dato luogo a ricerche dettagliate da parte dell'amministrazione.

Il Consiglio federale non può fornire indicazioni per quanto riguarda eventuali ritardi subiti dai progetti in seguito a ricorsi presentati dalle organizzazioni. La procedura di autorizzazione delle costruzioni è disciplinata prevalentemente dal diritto cantonale. I Cantoni non sono tenuti a informare la Confederazione sullo svolgimento delle procedure né su eventuali opposizioni, e il Consiglio federale non ha peraltro accesso ai relativi dati dei Cantoni e dei Comuni. Poiché il diritto di ricorso delle organizzazioni influisce in particolare nella fase che precede l'inoltro della domanda vera e propria, è ancora più difficile stabilire quale impatto esso abbia.

È importante ricordare che non sono soltanto le organizzazioni a combattere i progetti mediante ricorsi ma anche, e soprattutto, i privati e i Comuni. Una valutazione del "Centre d'étude de technique et d'évaluation législatives" (CETEL) dell'Università di Ginevra, effettuata nel marzo 2000, ha mostrato che i ricorsi presentati dalle organizzazioni rappresentano una percentuale minima rispetto a quelli di privati o Comuni. Sempre stando al rapporto del CETEL, i ricorsi delle organizzazioni sono però molto più efficaci di quelli di privati e Comuni; va qui detto che un ricorso ha successo quando il progetto impugnato non adempie disposizioni legali materiali. Il diritto di ricorso delle organizzazioni è quindi un mezzo conveniente per esaminare la conformità giuridica dei progetti, tant'è vero che la realizzazione di progetti contrari alle norme legali non potrebbe andare a beneficio della comunità.

2. Non si può parlare di un blocco generale degli investimenti, se si considera che tra il 1985 e il 1995 le superfici di vendita sono aumentate del 35% (censimento delle aziende UST). Questa forte progressione dovrebbe proseguire: stando alle previsioni dell'istituto di ricerca di mercato IHA-GfK SA a Hergiswil, l'aumento delle superfici di vendita dei grandi centri commerciali dovrebbe raggiungere il 35% entro il 2006. Occorre inoltre tenere conto che i Cantoni e i Comuni si fanno concorrenza per favorire l'insediamento di imprese sul loro territorio. Nella misura in cui vi è una scelta tra diverse ubicazioni possibili, questa forma di concorrenza può agevolare la realizzazione di nuovi progetti d'investimento.

3. L'elevata densità dell'insediamento in Svizzera limita le zone nelle quali, se necessario, si potrebbero costruire rapidamente grandi centri commerciali. Poiché la competenza primaria in materia di utilizzazione del territorio spetta ai Cantoni, sono loro a decidere se, e in che misura, vogliano favorire la realizzazione di grandi centri commerciali attraverso misure di pianificazione del territorio. Il Consiglio federale ritiene che il quadro legislativo federale conferisca ai Cantoni un margine di manovra sufficiente per simili lavori di pianificazione. Il quadro legislativo consiste nelle disposizioni sulla pianificazione del territorio in forma di piani direttori, piani d'utilizzazione e piani settoriali, e nell'obbligo, in caso di realizzazione concreta, di procedere a un esame dell'impatto sull'ambiente per i progetti di centri commerciali con una superficie di vendita superiore a 5000 m, per alcuni impianti turistici e per stadi sportivi che possono accogliere più di 20'000 spettatori.

4. L'organizzazione dei Campionati europei di calcio 2008 (EURO 2008) deve essere garantita dai promotori dell'evento, con il sostegno delle istanze politiche locali direttamente interessate. Anche la Confederazione fornisce il proprio sostegno. Nel messaggio concernente i contributi e le prestazioni della Confederazione in favore dei Campionati europei di calcio del 2008 (FF 2002 2388) si precisava che l'EURO 2008 si svolgerà, conformemente alla candidatura svizzera, in quattro stadi nuovi e si rilevava che, a quel momento, lo stadio di Zurigo era in fase di progettazione. La costruzione di nuovi stadi era risultata necessaria soprattutto per soddisfare le esigenze dell'UEFA. Occorre anche rammentare che i quattro stadi sono conformi alla Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN) e che tre di essi beneficiano del sostegno finanziario della CISIN. In cambio, quest'ultima esige il rispetto di norme ben precise, soprattutto in materia ambientale. Per questo motivo, il Consiglio ha esposto in dettaglio la problematica dei trasporti legata all'EURO 2008. Si tratta, ad esempio, dell'accessibilità degli stadi attraverso una rete di trasporti pubblici efficiente. Egli ha espresso una valutazione positiva dell'evento, che ha giudicato sotto il profilo delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile. Il messaggio indica anche che i committenti delle costruzioni si premurano di impiegare tecnologie rispettose dell'ambiente, in special modo nel settore dell'energia (ad es. impianti fotovoltaici). Si può pertanto affermare che per questi stadi il rispetto delle disposizioni ambientali è stato esaminato coscienziosamente e nella loro integralità, ciò che dovrebbe influire positivamente sulle procedure di approvazione dei piani e sulla loro durata e prevenire il rischio di un danneggiamento dell'immagine del calcio svizzero.

5. Un'organizzazione ambientalista ha il diritto di ricorrere se adempie le quattro condizioni seguenti:

- non deve avere scopo lucrativo;

- deve esistere da almeno dieci anni;

- deve occuparsi della protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini;

- deve essere attiva su tutto il territorio svizzero.

Un'organizzazione così legittimata può ricorrere in tutta la Svizzera contro qualsiasi progetto che violi la protezione legale dell'ambiente, della natura e del paesaggio. Secondo la giurisprudenza, il ricorso è abusivo soltanto se il ricorrente non può far valere un interesse giuridicamente degno di protezione, e in particolare se il ricorso non ha alcuna possibilità di essere accolto e mira soltanto a ritardare un progetto, oppure se, in questo modo, il ricorrente tenta di ottenere prestazioni pecuniarie dai committenti delle costruzioni senza che tale pretesa abbia una base legale.

Nel caso dello stadio di Zurigo, le informazioni oggi disponibili non permettono di stabilire se sia stato commesso un abuso del diritto di ricorso. Ma se nel corso della procedura dovesse effettivamente emergere l'esistenza di un abuso, spetterà all'istanza di ricorso procedere nei confronti dell'organizzazione ricorrente.

6. In passato, i progetti che sono stati al centro di ricorsi di organizzazioni hanno spesso trovato una soluzione rapida e soddisfacente grazie a trattative extra-giudiziarie (ad es. nel caso della galleria del Baregg). Queste trattative hanno tuttavia evidenziato come le parti più inesperte spesso violino condizioni elementari e norme di comportamento essenziali, cosa che può nuocere pesantemente alla ricerca di un compromesso e mandare a monte l'intera trattativa.

Per le trattative tra le organizzazioni ambientaliste e i promotori di progetti, il CETEL (v. punto 1) ha pertanto raccomandato di introdurre un codice morale ispirato alla "Charte de Concertation" francese. Questo obiettivo è stato in seguito ripreso dal postulato della Commissione degli affari giuridici del CN (00.3188) del 22 giugno 2000. Le raccomandazioni formulate su questa base dal DATEC sono state accolte favorevolmente nella consultazione.

Le raccomandazioni concernenti questo genere di trattative si occupano anche dei versamenti di compensazioni alle organizzazioni ambientaliste, giudicati spesso abusivi ma in pratica molto rari. Simili versamenti forfetari, effettuati in cambio del ritiro o della rinuncia all'esercizio di un diritto di ricorso o di un'opposizione, sono manifestamente in contraddizione con la finalità del diritto di ricorso delle organizzazioni.

Risposta del Consiglio federale.

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