03.3658 · Interpellanza · 2003-12-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Durante il mese di settembre 2003 l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari tedeschi (BaFin) ha pubblicato un promemoria che precisava e concretizzava la sua prassi amministrativa relativamente alla prima frase del § 32 capoverso 1 della legge sui crediti.
Finché le banche e i negoziatori di titoli in Svizzera saranno sotto la vigilanza della CFB conformemente agli standard del Comitato di Basilea e alle direttive di altre organizzazioni determinanti (ad es. IOSCO e GAFI), non dovrebbero divenire oggetto di discriminazioni, venendo equiparati a piazze finanziarie non appartenenti allo SEE che non fruiscono di una regolamentazione appropriata.
Quali passi ha intrapreso il Consiglio federale per far sì che la Svizzera e gli istituti che ivi si trovano siano esonerati dall'obbligo di autorizzazione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 16 settembre 2003, l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari tedeschi (BaFin) ha modificato la sua prassi amministrativa in materia di obbligo di autorizzazione per operazioni finanziarie e/o prestazioni svolte e fornite oltre confine per impedire, tra le altre cose, l'attiva propaganda di offerenti esteri nei confronti della clientela privata. Tale propaganda rendeva, infatti, più difficile mantenere le relazioni con i clienti. La BaFin ha motivato le modifiche apportate adducendo, in particolare, che spesso gli istituti non appartenenti allo SEE, che offrono i propri servizi per internet o per telefono, non sono soggetti a alcuna vigilanza nel Paese di origine. Con le nuove regolamentazioni, la BaFin intende consolidare la protezione degli investitori.
Dal punto di vista della Svizzera, per l'ottenimento dell'autorizzazione necessaria, è importante che, diversamente da prima, gli offerenti di Paesi non appartenenti allo SEE che intendono vendere servizi bancari e finanziari in Germania in modo mirato, cioè attivo, abbiano un'impresa affiliata o una succursale in Germania. Le operazioni bancarie o finanziarie dovranno essere contabilizzate in questa unità amministrativa. L'applicazione esatta, e quindi le conseguenze concrete in Svizzera di questi provvedimenti di diritto di vigilanza, non sono ancora chiare; potenzialmente, possono tuttavia fortemente pregiudicare la fornitura di prestazioni e l'accesso della Svizzera al mercato tedesco o ostacolare tale accesso nell'ambito di determinate attività. In particolare, ne potrebbe soffrire il commercio al dettaglio.
2. La regolamentazione e la vigilanza della piazza finanziaria in Svizzera funzionano in modo efficiente e sono riconosciute a livello internazionale. Le regolamentazioni svizzere soddisfano, infatti, i più elevati standard internazionali. In qualità di membro del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria come pure di altre commissioni internazionali, la Svizzera svolge un ruolo attivo nella definizione di questi standard. Per quanto riguarda gli offerenti svizzeri monitorati da un punto di vista prudenziale, non si può parlare di una particolare esigenza di protezione nei confronti dei clienti tedeschi. D'altro canto, la Svizzera offre agli intermediari finanziari tedeschi l'accesso al mercato finanziario (per la fornitura attiva e passiva di prestazioni). Per quanto riguarda la presenza di una vigilanza prudenziale, in Svizzera ci si chiede inoltre come la BaFin valuterà i gestori di patrimoni indipendenti che nel nostro Paese sono soggetti alla legge sul riciclaggio di denaro ma non alla vigilanza sui mercati finanziari.
Secondo il Comitato di Basilea, tra piazze finanziarie equivalenti, la vigilanza nel Paese di origine riveste un ruolo di primo piano. Di qui, l'esigenza legittima della Svizzera di disporre di una regolamentazione BaFin per le operazioni finanziarie che tenga conto della vigilanza svizzera sulle banche fondata sulle norme internazionali.
3. Secondo i piani originari, la BaFin intendeva strutturare la nuova prassi amministrativa secondo canoni ancora più restrittivi. Già nel 2002, la Svizzera ha affermato in un intervento che la nuova prassi contraddiva gli obblighi sanciti dall'Unione Europea (UE) nell'Accordo Generale sullo Scambio dei Servizi (GATS). In seguito, la Svizzera ha invitato l'UE a includere nell'Accordo obblighi in materia di operazioni finanziarie fornite oltre confine. Questa richiesta si è tuttavia scontrata con una grande opposizione tra le schiere dell'UE. La questione della conformità del GATS richiede un ulteriore approfondimento.
Dalla metà del 2003, quindi ancor prima della pubblicazione del promemoria, hanno avuto luogo vari contatti ufficiali tra i rappresentanti delle autorità svizzere e tedesche, ad esempio nel quadro dell'incontro trilaterale tra i ministri dell'economia di Germania, Austria e Svizzera, come pure a livello di funzionari. Tuttavia, nonostante le affermazioni delle autorità tedesche siano fondamentalmente positive per la Svizzera, il promemoria pubblicato non prevede alcuna soluzione particolare per gli offerenti svizzeri. Di conseguenza, questi ultimi sono esposti a una considerevole incertezza giuridica. Alla fine del 2003, in accordo con il Dipartimento federale delle finanze DFF, la Commissione federale delle banche ha inviato una lettera alla BaFin. L'obiettivo della Svizzera è di trovare una soluzione per un acceso al mercato tedesco possibilmente illimitato da parte degli offerenti svizzeri di prestazioni finanziarie. A questo riguardo, continua il dialogo con le autorità tedesche competenti.
Risposta del Consiglio federale.