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03.3669 · Mozione · 2003-12-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ha comprensione per la richiesta degli autori della mozione intesa a ridurre il numero delle persone che conducono un veicolo nonostante sia stata loro revocata la licenza di condurre. Ogni anno vengono revocate circa 60'000 licenze di condurre e circa 4000 automobilisti vengono condannati per aver guidato senza licenza di condurre (art. 95 LCStr). Tuttavia il Consiglio federale è del parere che la confisca del veicolo in base all'articolo 58 CP non sia di norma idonea a conferire maggiore incisività alla revoca della licenza di condurre. Perciò il Consiglio federale, fondandosi sulle riflessioni seguenti, respinge la modifica richiesta dell'articolo 58 CP:

Recentemente l'Assemblea federale ha deciso diverse modifiche legali che consentiranno una prassi più severa nei confronti di coloro che infrangono le norme della circolazione stradale. Così, giusta l'articolo 95 capoverso 2 della riveduta legge sulla circolazione stradale (nLCStr) il fatto di condurre nonostante la revoca della licenza non costituisce più soltanto una contravvenzione, ma un delitto che può essere punito con una pena detentiva fino a tre anni. La normativa sulle condizioni e la durata della revoca della licenza di condurre, inoltre, è stata notevolmente inasprita proprio nei confronti dei recidivi (cfr. art. 16 - 17 nLCStr). Con l'introduzione della licenza di condurre a titolo di prova secondo l'articolo 15 nLCStr, è poi lecito attendersi che i giovani delinquenti della circolazione stradale si sforzeranno di essere maggiormente disciplinati. Queste nuove norme entreranno in vigore nel 2005.

Se il giudice decide di confiscare il veicolo in virtù dell'articolo 58 CP, significa che il conducente scorretto verrà privato durevolmente del veicolo. Il provvedimento è ammissibile unicamente se è dato credere che con il suo veicolo l'autore violerà ancora gravemente le norme della circolazione stradale e con esso comprometterà la sicurezza di altre persone. La confisca di oggetti pericolosi non entra in linea di conto come misura accompagnatoria alla forma più usuale di revoca della licenza di condurre, la così detta revoca d'ammonimento. In questo caso la confisca sarebbe sproporzionata. Infatti la revoca d'ammonimento non viene ordinata perché il conducente interessato rappresenta un rischio per la sicurezza a tempo indeterminato. Al contrario, questa revoca è, per sua natura, una pena pronunciata per una durata determinata in funzione del torto commesso.

Diversa è la situazione nel caso della revoca di sicurezza, che viene ordinata per una durata indeterminata se una persona non è più idonea a guidare a causa di un'incapacità fisica o mentale o per motivi caratteriali. Questa forma di revoca si fonda essenzialmente sulla necessità di garantire maggiore sicurezza e pertanto può essere affiancata da una misura quale la confisca del veicolo giusta l'articolo 58 CP. Per contro, non tutte le revoche di sicurezza giustificano una confisca penale del veicolo. Quest'ultima è possibile soltanto se vi è stato precedentemente almeno un tentativo di reato, circostanza assai rara nel caso delle revoche di sicurezza pronunciate per motivi medici. In simili casi non vi è inoltre motivo di ritenere che i conducenti interessati disattenderanno il divieto di circolare. Soltanto nel caso in cui la licenza di condurre è revocata a un conducente scorretto che presenta deficienze caratteriali è possibile prendere in considerazione una confisca penale del veicolo. Trattandosi però di una misura che viola la garanzia della proprietà, occorre parimenti esaminarla concretamente dal profilo della proporzionalità, tanto più che la confisca di un veicolo è un processo irreversibile. La revoca di sicurezza, invece, anche se pronunciata per una durata indeterminata, non deve essere eterna. I veicoli confiscati devono essere realizzati. La legge vigente non prevede la confisca limitata nel tempo. Considerato che la confisca non deve essere pronunciata per punire l'autore, ma per proteggere il pubblico da altri comportamenti reprensibili, lo Stato deve restituire all'autore il prodotto della realizzazione, dedotte le spese. Orbene, non ha senso confiscare il veicolo e restituire il prodotto della realizzazione al proprietario affinché quest'ultimo possa conseguentemente acquistarne uno nuovo. A tali condizioni, la confisca si tradurrebbe in un'inutile trafila amministrativa. Si aggiunga il fatto che l'autore spesso non è il proprietario del veicolo in questione. In Svizzera circa la metà degli automobilisti possiede un veicolo in base a un contratto di leasing. Se il legittimo proprietario del veicolo può garantire che l'autore non utilizza più abusivamente l'oggetto (cfr. DTF 121 IV 370), la confisca del veicolo è fuori questione e il veicolo deve essere restituito al proprietario. Se non è in grado di escludere un abuso del veicolo, questi deve accettare la confisca dell'oggetto, ma ha diritto al prodotto della realizzazione. Ciò causerebbe spese considerevoli che lo Stato potrebbe addossare unicamente all'autore. Infine, la confisca di un veicolo tocca sempre anche altre persone autorizzate a usarlo e queste non hanno violato le norme della circolazione.

Queste spiegazioni evidenziano che la confisca del veicolo a motore fondata sull'articolo 58 CP costituisce una misura incisiva, proporzionata e giustificata soltanto in casi eccezionali. È quindi comprensibile che i tribunali abbiano finora fatto un uso assai moderato della possibilità di confiscare il veicolo. I motivi che giustificano una confisca dipendono in gran parte dalle singole circostanze e pertanto è quasi impossibile classificarli in categorie. Non è sensato limitare con ulteriori norme il margine discrezionale di cui godono i tribunali penali in questo ambito. Il Consiglio federale ritiene pertanto inopportuno precisare l'articolo 58 CP nel senso richiesto dalla mozione.

Come alternativa si potrebbe riconoscere all'autorità amministrativa competente il diritto di revocare, unitamente alla licenza di condurre e per lo stesso lasso di tempo, anche la licenza di circolazione e le targhe del veicolo coinvolto, laddove vi sia motivo di ritenere che la persona interessata non rispetterà il divieto di circolare. Questa misura sarebbe meno radicale e potrebbe essere abbinata sia alla revoca d'ammonimento, sia alla revoca di sicurezza. Tuttavia, questa proposta è già stata discussa e respinta nel quadro dell'elaborazione di una nuova politica della sicurezza dei trasporti, cui hanno preso parte rappresentanti del Parlamento, delle associazioni dei trasporti, dei Governi cantonali e delle associazioni di vittime di infortuni della circolazione stradale. Il rifiuto era dovuto essenzialmente alla presunta scarsa efficacia di tale provvedimento - in particolare nei confronti di coloro che non possono fare a meno di mettersi alla guida di un veicolo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.