03.406 · Iniziativa parlamentare · 2003-03-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
In base agli articoli 160 capoverso 1 della Costituzione federale e 21bis capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli, presento la seguente iniziativa parlamentare in forma elaborata:
Articolo ... delle disposizioni transitorie della Costituzione federale
Cpv. 1
Nel corso dell'anno 200X, la Confederazione emana un'amnistia fiscale generale unica a favore delle persone fisiche relativamente alle imposte sul reddito e sulla sostanza che sono riscosse da Confederazione, cantoni e comuni in forza della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO).
Cpv. 2
Valgono i seguenti principi:
a. L'amnistia interessa tutti gli atti che hanno avuto come obiettivo o effetto la sottrazione di imposte all'ente pubblico secondo la LIFD, la LAID e la LTEO.
b. L'amnistia si applica alle imposte sottratte prima della sua entrata in vigore, sempreché la relativa dichiarazione avvenga nel corso dell'anno per il quale l'amnistia è decisa.
c. Il pagamento di una tassa d'amnistia, calcolata in funzione dell'importo della sostanza non dichiarata il 31 dicembre dell'anno che precede la dichiarazione fiscale, comporta l'esenzione dal ricupero d'imposta e l'impunità fiscale.
d. Gli introiti della tassa d'amnistia riscossa sugli importi dichiarati nel quadro della presente amnistia sono devoluti per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai cantoni e ai comuni.
Cpv. 3
La legislazione federale stabilisce le modalità di applicazione di questa amnistia fiscale, in particolare l'aliquota della tassa d'amnistia.