03.463 · Iniziativa parlamentare · 2003-12-17
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
Le prescrizioni della legislazione federale sulla protezione del lavoro (legge sul lavoro, pertinenti ordinanze) devono essere adeguate in modo che sia permesso tenere aperti i negozi e sia autorizzato lavorare per un massimo di quattro domeniche l'anno, in particolare in occasione delle cosiddette vendite natalizie, senza che ne sia provata la necessità. I Cantoni ne stabiliscono il numero di domeniche l'anno. L'indennità per il lavoro supplementare continuerà ad essere versata. L'obbligo di ottenere l'accordo dell'impiegato può essere mantenuto, ma nella forma più semplice possibile.