04.1022 · Interrogazione · 2004-03-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Con la legge federale del 27 marzo 1997 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM; RS 901.1), entrata in vigore il 1° gennaio 1998, i compiti esecutivi sono stati interamente delegati ai Cantoni e alle regioni. A tale scopo il Dipartimento federale dell'economia fissa ogni quattro anni i limiti entro i quali i Cantoni possono assegnare mutui di aiuto agli investimenti. Alla fine del 2002 è scaduto il primo quadriennio (1999-2002). Per l'attuale quadriennio (2003-2006) sono stati di recente ripartiti tra i Cantoni complessivamente 430 milioni di franchi.
Dal 1975, 6955 progetti hanno potuto beneficiare di un mutuo di aiuto agli investimenti per un totale di 2,2 miliardi di franchi, mentre a 1354 progetti è stato possibile accordare mutui bancari a tasso d'interesse agevolato per un importo complessivo di 710,3 milioni di franchi. Il volume delle costruzioni indotto dall'aiuto agli investimenti ammonta in totale a poco più di 19 miliardi di franchi.
Di questi progetti, 270 riguardano i settori "Impianti di risalita e impianti per l'innevamento", per un importo complessivo di 140,4 milioni di franchi (6,4% del volume totale dei mutui assegnati). A ciò si aggiungono ancora 44 progetti per i quali sono stati accordati mutui bancari a tasso d'interesse agevolato per un ammontare di 34,5 milioni di franchi (4,5% di tutti i mutui bancari a tasso d'interesse ridotto).
Della somma di tali mutui, pari a 140,4 milioni di franchi, 126,5 milioni erano stati versati entro la fine del 2003 ed erano quindi soggetti ad ammortamento. Alla fine del 2003, i pagamenti effettuati a titolo di ammortamento ammontavano a oltre 52 milioni di franchi. Di conseguenza, alla fine dell'anno scorso, i debiti dei mutui raggiungevano ancora l'importo netto di 74,5 milioni di franchi. Le perdite registrate ammontavano a 3,1 milioni di franchi.
Finora 34 pratiche hanno potuto essere liquidate completamente in favore delle imprese che gestiscono impianti di risalita versando contributi al servizio dell'interesse per un importo di 7,5 milioni di franchi. Per quanto riguarda le 10 pratiche rimanenti relative ai contributi al servizio dell'interesse, nel corso dei prossimi 6-8 anni giungeranno a scadenza ancora vari pagamenti per un ammontare di circa 1 milione di franchi.
In merito alle singole domande precisiamo quanto segue:
1. In base a un'analisi della situazione strutturale nel settore degli impianti di trasporto turistici, occorre che le strategie globali dei Cantoni indichino secondo quali obiettivi e priorità nell'ambito del promovimento nonché a quali condizioni è possibile, durante i prossimi anni, continuare ad accordare mutui di aiuto agli investimenti della Confederazione per progetti di imprese che gestiscono impianti di risalita oppure se la Confederazione è in grado di partecipare a eventuali risanamenti finanziari. A tale proposito sono prioritari i seguenti tre elementi:
- condizioni che disciplinano le cooperazioni o le integrazioni orizzontali di imprese che gestiscono impianti di risalita di una determinata regione sciistica, poiché attualmente intere destinazioni turistiche si trovano in una situazione di concorrenza diretta reciproca;
- esigenze minime, dal profilo finanziario e dell'economia aziendale, per le imprese che gestiscono impianti di risalita e che presentano una domanda al fine di garantire un promovimento sostenibile;
- condizioni che disciplinano il sostegno ai progetti di imprese che gestiscono impianti di risalita, caratterizzate da un debole valore aggiunto e scarsamente redditizie, che dispongono di pochi capitali propri, che si trovano in regioni sciistiche piccole e isolate, prevalentemente ad altitudini piuttosto basse e nelle vicinanze di una città.
Questi elementi strategici principali devono ancora essere completati da condizioni concernenti la documentazione da allegare alla domanda (business plan) e la garanzia del rimborso dei mutui di aiuto agli investimenti assegnati (garanzie).
2. Le strategie globali elaborate finora dai Cantoni e presentate alla Confederazione non mirano in linea di massima a ridurre in futuro l'entità dell'impegno finanziario. Esse sono piuttosto orientate alla promozione, mediante i mezzi finanziari di aiuto agli investimenti, degli adeguamenti strutturali nel settore degli impianti di trasporto a fune che sono necessari per migliorare la competitività rispetto alle destinazioni estere e di conseguenza per garantire in modo durevole un'offerta turistica attraente in una regione di sport invernali o in una destinazione turistica. Soltanto le imprese che gestiscono impianti di risalita disposte a collaborare alla realizzazione della strategia globale prevista a livello cantonale possono ancora beneficiare di tale sostegno.
3. Nei confronti della Confederazione i Cantoni sono tenuti, nell'esecuzione della LIM, a rispettare rigorosamente le condizioni previste dal documento strategico o eventualmente le proprie direttive basate su tale documento quando si tratta di decidere lo stanziamento di nuovi mutui di aiuto agli investimenti in favore degli impianti di risalita o degli impianti per l'innevamento. I criteri decisionali enunciati nei singoli documenti strategici cantonali vanno dalle esigenze formali concernenti la presentazione delle domande agli standard minimi, dal profilo finanziario e dell'economia aziendale, fino all'adempimento di condizioni generali (tra cui quelle in materia di protezione della natura e del paesaggio) e strategiche. Nei documenti strategici di alcuni Cantoni (BE, GR), inoltre, i criteri decisionali sono differenziati a seconda delle diverse categorie di impianti di risalita.
A ciò si aggiungono le condizioni previste dalla LIM, di cui i Cantoni devono verificare se vengono rispettate. Secondo l'articolo 5 lettera c LIM, ad esempio, i mutui di aiuto agli investimenti possono essere concessi soltanto per progetti che non violano le disposizioni di altre leggi federali (p. es. l'ordinanza sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune, la legge sulla protezione della natura e del paesaggio, la legge sulla protezione dell'ambiente, la concezione "Paesaggio svizzero" e la pianificazione del territorio). Se la violazione del diritto federale viene constatata soltanto dopo che il mutuo di aiuto agli investimenti è già stato assegnato o versato, il versamento del mutuo viene rifiutato o rinviato finché la situazione illegale non è stata chiarita oppure il contratto di mutuo viene disdetto senza indugio e viene richiesto il rimborso immediato del mutuo residuo.
Dall'entrata in vigore, il 1° dicembre 1978, dell'ordinanza sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune (ORCF; RS 743.11), che è ancora in vigore, uno degli obiettivi costanti e indiscussi a cui mira la Confederazione nella sua politica in materia di concessioni consiste nel garantire che gli impianti di trasporto turistici siano costruiti e gestiti in modo da rispettare il paesaggio. Da allora questo obiettivo viene perseguito sistematicamente facendo in modo che le decisioni in materia di concessioni per i progetti di impianti di trasporto a fune siano vincolate a condizioni favorevoli alla protezione della natura e del paesaggio.
Da un certo tempo, inoltre, per i progetti concernenti gli impianti di trasporto a fune sono previste misure di accompagnamento ambientale durante la fase di costruzione: si tratta in particolare di assistere un progetto dalla fase di pianificazione a quella di costruzione fino alla messa in funzione degli impianti e, se del caso, di prevedere eventuali misure sostitutive. Uno dei compiti dell'accompagnamento ambientale durante la fase di costruzione consiste anche nel sorvegliare l'applicazione delle condizioni ambientali stabilite con la concessione e il permesso di costruzione cantonale nonché nell'informare entrambe le autorità interessate in merito all'esecuzione. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha stilato recentemente un mansionario modello per l'accompagnamento ambientale durante la fase di costruzione destinato ai progetti di impianti di trasporto a fune.
4. L'abbinamento della concessione dell'aiuto agli investimenti con l'esigenza degli indispensabili adeguamenti strutturali nelle regioni sciistiche o nelle destinazioni turistiche contribuisce in linea di massima a diminuire anche il rischio di perdite, migliorando la redditività delle imprese che gestiscono impianti di risalita e favorendo le sinergie realizzabili. Tuttavia occorre sempre prendere in considerazione un possibile rischio residuo in questo settore che dipende notevolmente dalle condizioni atmosferiche. Secondo le disposizioni della LIM (art. 12 cpv. 1), inoltre, i Cantoni devono provvedere affinché le garanzie dei mutui di aiuto agli investimenti siano sufficienti, vale a dire proporzionate al rischio. Infine le perdite derivanti dal mancato rimborso di un mutuo di aiuto agli investimenti della Confederazione devono essere assunte per la metà dal Cantone che ha dato il proprio consenso a tale prestito. Per questo motivo la maggior parte dei Cantoni applica una prassi prudente nell'assegnare nuovi mutui di aiuto agli investimenti, essendo ovviamente consapevoli dei rischi a cui vanno incontro.
5. Il Seco gestisce un'ampia banca dati in cui sono registrati i progetti che beneficiano dell'aiuto agli investimenti. Tale banca dati contiene anche i mutui di aiuto agli investimenti concessi alle imprese che gestiscono impianti di risalita e che hanno causato una perdita in seguito a difficoltà finanziarie o a problemi di liquidità. Negli anni tra il 1985 e il 2004 si sono verificate 23 perdite sui mutui per un importo complessivo di 3,1 milioni di franchi. Si tratta tuttavia di una cifra che nel corso dei prossimi anni aumenterà leggermente, visti i crescenti problemi a cui sono confrontate le imprese che gestiscono impianti di risalita che hanno già beneficiato di un aiuto finanziario.
6. Considerato il notevole fabbisogno di investimenti nel settore degli impianti di trasporto a fune, la funzione regolatrice dei finanziamenti LIM non deve essere sopravvalutata. Infatti gli impianti di risalita continuano a essere finanziati prevalentemente facendo ricorso ad altre fonti (capitali propri, mutui bancari). Le principali regioni sciistiche vengono finanziate quasi completamente dal mercato, che regola essenzialmente lo sviluppo degli impianti di trasporto turistici. L'impegno finanziario dei Comuni è auspicabile se permette di mantenere in funzione un impianto che serve principalmente all'occupazione nel tempo libero della popolazione residente. In tal caso un impianto di risalita ha una funzione analoga al ruolo svolto ad esempio da un teatro in una città. Gli impianti locali di questo genere non provocano una distorsione del mercato dei trasporti a fune.
7. L'articolo 18 ORCF prevede che un'impresa che gestisce un impianto di risalita è tenuta a rimuovere l'impianto a sue spese e a ripristinare i luoghi se la concessione si estingue, è soppressa o revocata. Questa disposizione dell'ordinanza ha una validità generale e non deve essere ribadita nelle decisioni di concessione.
Si tratta di una disposizione che finora in generale non ha causato difficoltà, poiché i vecchi impianti normalmente sono stati rimossi per essere sostituiti da impianti nuovi. La questione dovrebbe essere diversa se tali imprese cessano la loro attività per motivi economici, ciò che in singoli casi non è possibile escludere per il futuro, vista la situazione del mercato nel settore dello sci su pista. Per questo motivo è stato inserito un adeguato approccio di soluzione nel disegno della legge sulle funivie, che presumibilmente verrà presentata alle Camere federali per essere discussa nel corso dell'autunno o dell'inverno prossimo.
8. Se per il finanziamento di un progetto di impianto di trasporto a fune sono previsti fondi LIM, applicando per analogia l'obbligo di coordinazione secondo l'articolo 25a della legge sulla pianificazione del territorio spetta all'UFT, che è responsabile di stabilire la procedura, richiedere la rispettiva prova del finanziamento, assieme ad altri elementi fondamentali (p. es. condizioni relative all'ambiente e alla pianificazione del territorio) allo scopo di esaminare i presupposti della concessione. L'UFT necessita di tale prova del finanziamento non da ultimo anche per la valutazione delle condizioni economiche di concessione secondo l'articolo 6 ORCF. Una ponderazione degli interessi ampia e indipendente, come prevede l'articolo 3 ORCF, è possibile soltanto se le decisioni di finanziamento in merito ai sussidi pubblici non sono ancora state prese. Dal momento del passaggio all'attuale ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, il Cantone in questione deve fornire la prova del finanziamento nell'ambito della propria procedura di consultazione relativa alla domanda di concessione. Dal profilo del contenuto la prova è di tipo generale, mentre i particolari vengono stabiliti dal Servizio cantonale competente nel quadro della decisione di finanziamento.
9. Nell'esecuzione della LIM la maggior parte dei Cantoni persegue una prassi aperta, secondo la quale le regioni e gli operatori regionali vengono istruiti e informati in modo approfondito in merito alle strategie e alle priorità perseguite nell'attuazione dell'aiuto agli investimenti nonché in merito alle condizioni da adempiere. In base a questa procedura dei Cantoni, numerosi responsabili dei progetti di impianti di risalita situati in regioni sciistiche di dimensioni limitate e a un'altitudine inferiore rinunciano a presentare una domanda di aiuto agli investimenti, rendendosi conto che il loro progetto non ha alcuna possibilità di essere approvato. In altri casi il Cantone, in collaborazione con la rispettiva regione, ha tentato di garantire un finanziamento senza aiuto federale. Questo è anche il motivo per cui finora i Cantoni non hanno praticamente dovuto rifiutare domande di sostegno con la motivazione che l'impianto si trova in una zona sciistica poco sicura dal punto di vista dell'innevamento o troppo piccola.
A parte alcune rare eccezioni (p. es. Cantone di San Gallo e Cantone del Giura), i progetti di impianti di risalita che hanno beneficiato dell'aiuto agli investimenti durante gli ultimi tre anni si trovano in regioni sciistiche le cui piste sono situate prevalentemente ad altitudini superiori a 1500 metri.
10. Attualmente i Cantoni di San Gallo, di Vaud, dei Grigioni e di Berna dispongono di un documento strategico e sono quindi nuovamente autorizzati ad assegnare alle imprese che gestiscono impianti di risalita nuovi mutui di aiuto agli investimenti.
I Cantoni del Ticino e del Vallese dispongono delle basi necessarie per l'elaborazione di una strategia globale a livello cantonale. Finora, tuttavia, la rispettiva trasposizione in documenti strategici cantonali politicamente consolidati non è ancora stata effettuata.
Inoltre è stato accolto con particolare favore il fatto che i Cantoni della Svizzera centrale (LU, SZ, OW, NW, GL e UR) si sono decisi a elaborare un documento strategico comune.
Entro la fine di quest'anno tutti i Cantoni in cui si trovano destinazioni importanti per il turismo estivo e invernale dovrebbero disporre di una strategia globale.
In base degli attuali piani direttori dei Cantoni si può prevedere che, in futuro, i mutui di aiuto agli investimenti della Confederazione non verranno praticamente più assegnati a imprese che gestiscono sciovie o impianti di risalita i quali si trovano in regioni sciistiche piccole e isolate, che a medio termine non possono essere redditizi e la cui sopravvivenza potrebbe essere garantita soltanto mediante un sostegno durevole da parte dell'ente pubblico. Nei prossimi anni i mutui di aiuto agli investimenti da assegnare a imprese che gestiscono impianti di risalita verranno soprattutto utilizzati per sostenere gli adeguamenti strutturali nelle regioni sciistiche necessari al miglioramento della loro competitività.
Occorre attribuire un'importanza particolare alle regioni sciistiche di dimensioni limitate e isolate che si trovano nella zona di competenza degli agglomerati urbani. Non di raro gli impianti di risalita o le sciovie che si trovano in tali regioni svolgono, a causa della loro posizione e della loro comodità per le famiglie, la funzione di vie di accesso per nuovi giovani sciatori che intendono iniziare la pratica di questo sport. In tal modo questi impianti garantiscono la presenza della futura clientela nelle grandi regioni sciistiche o nelle destinazioni turistiche. Un Cantone prevede di dare in mandato l'esecuzione di uno studio che dovrebbe esaminare in quale misura la sopravvivenza di singole regioni sciistiche di questo tipo può essere garantita tramite forme speciali di cooperazione con le grandi destinazioni o con gli agglomerati urbani.
Risposta del Consiglio federale.