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04.1028 · Interrogazione · 2004-03-17

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. La legge stabilisce il principio della divisione della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio, ma non definisce in quale modo deve essere suddiviso l'importo da trasferire. Stabilisce il principio secondo cui, in caso di divorzio, tutto il capitale di previdenza vale a dire il capitale della previdenza obbligatoria e quello sovraobbligatorio (art. 122 del Codice civile e art. 22 della legge sul libero passaggio) deve essere diviso tra i coniugi. Il coniuge che a causa di questa divisione subisce una diminuzione della sua previdenza ha il diritto di riacquistare prestazioni per colmare la lacuna previdenziale (art. 22c della legge sul libero passaggio). La ripartizione della prestazione trasferita è determinata dai regolamenti di previdenza. Il legislatore non ha imposto un metodo particolare relativo all'importo da trasferire all'istituto dell'altro coniuge in caso di divorzio. Per quanto riguarda il capitale diviso si possono immaginare tre possibilità: il trasferimento del capitale di previdenza nella parte obbligatoria, il trasferimento nella parte sovraobbligatoria oppure un trasferimento "misto", vale a dire sia nella parte obbligatoria che in quella sovraobbligatoria. Nel suo regolamento l'istituto di previdenza deve specificare il metodo da adottare. In assenza di disposizioni regolamentari, è preferibile il sistema misto poiché è più equilibrato toccare in modo uguale sia il capitale obbligatorio che quello sovraobbligatorio. Questa interpretazione risulta tuttavia dalla pratica usuale adottata della maggior parte degli istituti di previdenza che applicano la previdenza più estesa, ma non si fonda su nessuna base legale obbligatoria.

2. La regolamentazione attuale esige in effetti dagli istituti di previdenza la distinzione tra patrimonio di previdenza obbligatoria e patrimonio sovraobbligatorio ("conto testimone" ai sensi dell'art. 11 OPP 2). Secondo le direttive del Consiglio federale dell'11 maggio 1988 concernenti l'obbligo per gli istituti di previdenza registrati d'informare i loro assicurati, gli istituti devono dare informazioni riguardo all'importo e alle basi di calcolo delle prestazioni minime dovute secondo la LPP e anche riguardo all'importo e alle basi di calcolo delle prestazioni che oltrepassano questa previdenza minima. Tuttavia la regolamentazione non prevede la ripartizione di un patrimonio trasferito tra la previdenza minima e quella più estesa.

3. Se dovesse diminuire il salario assicurato nella previdenza minima obbligatoria, diminuirebbero anche le prestazioni di vecchiaia minime ai sensi della LPP. È comunque necessario differenziare le ragioni della diminuzione del salario: se è dovuta a una modifica del tasso d'occupazione, la legge prevede che l'istituto di previdenza effettui un conteggio di libero passaggio. Per contro se, in caso di divorzio, l'assicurato trasferisce una parte della sua prestazione di uscita, non si tratta di una diminuzione del salario. In caso di diminuzione del salario, invece, il regolamento della cassa può prevedere una soluzione più favorevole che la diminuzione dell'avere di vecchiaia.

4. In base alle spiegazioni summenzionate, per il momento non è possibile imporre agli istituti di previdenza di trattare allo stesso modo, nel caso di un trasferimento di averi di previdenza dovuto a un divorzio, la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria di previdenza della somma dell'avere trasferito, visto che la somma è stata prelevata dall'istituto del coniuge debitore. Se quindi una parte dell'importo è stata prelevata dalla previdenza professionale minima LPP di un istituto, essa non sarà automaticamente considerata come previdenza obbligatoria dall'altro istituto. Il Consiglio federale è cosciente che questa regolamentazione non è molto soddisfacente, specialmente nei casi in cui il tasso d'interesse minimo non è applicato alla previdenza sovraobbligatoria o sono applicati due tassi diversi agli averi di previdenza a seconda che si tratti di previdenza minima LPP o di quella più estesa. Ogni altra soluzione richiederebbe però una riforma dell'attuale sistema previdenziale, che potrebbe avvenire soltanto nel quadro di una futura revisione della legge. Inoltre, bisognerebbe dapprima analizzare la problematica in modo approfondito.

5. Se contesta l'importo che figura sul certificato di assicurazione, la persona assicurata può promuovere un'azione davanti al tribunale delle assicurazioni competente ai sensi dell'articolo 73 LPP, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (sentenza del 22 dicembre 2000, in re B 33/00). Per questa azione giudiziaria la legge non fissa termini. Non trattandosi di una controversia in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134, a contrario, della legge federale sull'organizzazione giudiziaria). Le spese processuali saranno a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 135 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria).

6. Nel caso descritto dalla presente interrogazione, l'interpretazione della Winterthur non può essere considerata a priori errata. Tuttavia, senza dati precisi riguardo ai redditi assicurati della persona nel corso della sua carriera e senza conoscere le disposizioni regolamentari della cassa, non è affatto possibile pronunciarsi nella fattispecie. Nel caso citato, inoltre, sembra per lo meno sorprendente che una persona con un reddito di 30 000 franchi possa, in fin dei conti, ritrovarsi con una prestazione di vecchiaia superiore al reddito.

Risposta del Consiglio federale.