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04.1098 · Interrogazione · 2004-09-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (RS 935.51) attribuisce ai Cantoni la competenza di autorizzare lotterie a scopo d'utilità pubblica o di beneficenza (art. 5). Nel quadro di due concordati intercantonali, i Cantoni hanno deciso di accordare l'organizzazione di "grandi lotterie" (il piano prevede importi superiori a 100 000 franchi) unicamente a loro società, ossia la "Loterie Romande" e "Swisslos Interkantonale Landeslotterie". Per quel che concerne le piccole lotterie (importi inferiori a 100 000 franchi), i Cantoni fanno uso della loro competenza in modo molto differenziato.

In applicazione della legge federale, il 1° luglio 2001 il Cantone di Friburgo ha posto in vigore una nuova legge sulle lotterie. Tale normativa, più liberale di quella degli altri Cantoni, assimila le tombole alle lotterie, conferendo alle autorità competenti la facoltà di autorizzare l'organizzazione di tombole con la messa in palio di premi in denaro. Le tombole organizzate nel Cantone di Friburgo non corrispondono pertanto alla nozione di "tombola" del diritto federale (art. 2 della legge federale sulle lotterie). La legge sulle lotterie e la prassi del Cantone di Friburgo in materia di autorizzazioni rispettano il quadro legale fissato dalla legge federale sulle lotterie e le scommesse professionalmente organizzate. La legge federale non prevede restrizioni in grado di impedire una prassi estensiva in materia di autorizzazioni di lotterie e scommesse in singoli Cantoni, prassi che può influenzare le manifestazioni organizzate nei Cantoni vicini.

Secondo la legge federale sull'imposta preventiva (LIP, RS 642.21), l'imposta preventiva sulle vincite alle lotterie ha per oggetto i premi in denaro di più di 50 franchi effettivamente versati da lotterie organizzate in Svizzera. L'ordinanza d'esecuzione sull'imposta preventiva (OIPrev, RS 642.211) prescrive inoltre che chiunque organizza in Svizzera una lotteria per la quale sono previsti premi in denaro di più di 50 franchi, è tenuto ad annunciarsi spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 40 cpv. 1 OIPrev). Il Consiglio federale parte dal presupposto che tali disposizioni siano rispettate e che in caso di violazione venga avviato il perseguimento, per il quale sono competenti in primo luogo i Cantoni.

Risposta del Consiglio federale.