04.1103 · Interrogazione · 2004-09-27
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad 1
Il Consiglio federale ritiene in primo luogo importante che l'aria presente in un locale non metta in pericolo la salute delle persone. A questo proposito ha sottoposto al Parlamento, nel suo messaggio del 24 novembre 1999 concernente la nuova legge sui prodotti chimici, una disposizione relativa ai veleni domestici. Il Parlamento ha però respinto questa disposizione. In base alle attuali conoscenze, i prodotti chimici impiegati per i profumi diffusi nei locali pubblici non presentano rischi acuti o cronici per la salute. Pertanto, a tutt'oggi il Consiglio federale non ritiene che vi sia la necessità d'introdurre un relativo obbligo di dichiarazione. Il marketing olfattivo è solo una delle possibili forme di marketing. Per influenzare la predisposizione dei consumatori all'acquisto si impiegano altri metodi quali l'esposizione della merce, un'illuminazione particolare o la musica. Se si volesse effettivamente vietare l'influenzamento subliminale dei consumatori, si dovrebbe introdurre un obbligo di dichiarazione per tutte queste forme di marketing. Secondo il Consiglio federale una tale misura sarebbe esagerata e superflua, dato che il modo di esporre la merce rientra nella libertà economica sancita dalla Costituzione federale. Va comunque posto un freno all'influenzamento dei consumatori se vi è il pericolo d'inganno. Nelle disposizioni esecutive, il Consiglio federale ha concretizzato il divieto d'inganno, sancito dalla legge sulle derrate alimentari, in modo da poter vietare la diffusione ingannevole di profumi presso stand di vendita di alimentari (si veda la risposta alla domanda 2). Se sono dati i relativi presupposti si ha inoltre la possibilità di applicare la legge federale sulla concorrenza sleale per contrastare l'influenzamento ingannevole dei consumatori.
Ad 2
Il Consiglio federale è del parere che tutt'al più nell'ambito delle derrate alimentari vi possa essere un pericolo d'inganno. Per esempio, un profumo che non proviene dall'alimento offerto o pubblicizzato potrebbe essere impiegato per ingannare i consumatori sull'effettiva natura dell'alimento. I consumatori hanno il diritto di presumere, per esempio, che il profumo di fragola che pervade il settore della frutta oppure il profumo di pane nella panetteria di un negozio di alimentari provenga effettivamente dai prodotti esposti. Ingannare in tal senso i consumatori è vietato dall'articolo 19 capoverso 1 della legge sulle derrate alimentari (le derrate alimentari non devono essere distribuite in modo ingannevole). Il Consiglio federale presuppone che le aziende del settore delle derrate alimentari conoscano questa normativa. Finora non sono stati notificati casi concreti d'inganno all'Ufficio federale della sanità pubblica, organo competente in materia.
Risposta del Consiglio federale.