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04.1108 · Interrogazione · 2004-09-29

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'ordinanza del DFF concernente la trasmissione elettronica di dati e di informazioni (OelDI) contiene un catalogo completo che permette ai contribuenti, o a terzi, di trovare soluzioni in materia di fatturazione elettronica. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha illustrato le disposizioni dell'OelDI anche in un commento e in spiegazioni complementari di singoli articoli. Inoltre, i presupposti tecnici necessari all'attuazione sono, tra l'altro, dettagliatamente descritti in documenti RFC. La consegna di istruzioni contenenti descrizioni dettagliate delle esigenze rispettivamente di elenchi degli oneri limiterebbe solo inutilmente i contribuenti, o gli offerenti di soluzioni da loro incaricati, nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni ottimali adattate ai bisogni individuali.

2. L'IVA rimane tuttora un'imposta imperniata sul principio dell'autotassazione. Sebbene per molte imprese la fatturazione elettronica sia una novità, non esiste alcuna necessità di derogare a tale principio. Nell'ambito delle risorse di cui dispone, l'AFC valuta l'architettura dei sistemi di fatturazione elettronica ma non il loro funzionamento, ossia l'implementazione effettiva, l'esercizio e la manutenzione di un'applicazione concreta. Grazie alle conoscenze tecniche e nonostante le scarse risorse, l'AFC è stata finora in grado di seguire l'evoluzione in questo settore e di mantenere una disponibilità al dialogo soddisfacente riconosciuta anche dai settori economici. La presa di posizione su progetti concreti di terzi costituirebbe tuttavia una violazione del segreto professionale.

3. L'OelDI è in vigore dal 1° marzo 2002. Le disposizioni transitorie di questa ordinanza permettono all'AFC di rimediare alla mancanza di prestatori di servizi di certificazione riconosciuti. Pertanto, dal mese di dicembre del 2002 (disponibilità in Svizzera di un certificato accettato dall'AFC) non vi sono più ostacoli all'attuazione pratica; da allora la fatturazione elettronica è possibile, almeno in ambito IVA.

In un primo tempo, gli Stati membri dell'UE avrebbero dovuto trasporre la direttiva CE 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 (GU L 15 17.1.2002 pagg. 24-28), nel rispettivo diritto nazionale al più tardi entro il 1° gennaio 2004. La Germania, ad esempio, che aveva emanato una regolamentazione sulla fatturazione elettronica prima dell'entrata in vigore dell'OelDI, ha incontrato forti difficoltà nell'emanare prescrizioni fattibili. Sembra tuttavia che anche l'attuazione della suddetta direttiva CE abbia avuto esiti talmente discordanti nei differenti Paesi membri che ancora oggi un'impresa attiva nell'UE non riesce a predisporre, in un Paese dell'UE, un sistema di fatturazione elettronica adeguato per un vasto numero di Stati.

4. Non solo nell'ottica del fisco è auspicabile che la fatturazione elettronica trovi una vasta diffusione. Nel confronto con i Paesi limitrofi e anche con quelli più lontani, le condizioni quadro per la fatturazione elettronica nell'ambito dell'IVA in Svizzera sono da considerare molto buone e avanzate. Secondo le opinioni espresse nella stampa specializzata, i problemi dei contribuenti non risiedono tanto nell'implementazione della trasmissione dei dati, quanto piuttosto in quella della loro conservazione. Pertanto, attualmente non s'impongono ulteriori provvedimenti in ambito IVA per diffondere la fatturazione elettronica in Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.