04.1123 · Interrogazione · 2004-10-06
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide il parere del consigliere nazionale Dunant, secondo cui il consumo di rappresentazioni di violenza brutale, che si tratti di immagini reali, di riprese cinematografiche o di videogiochi, influisce sul comportamento dei giovani in un modo nocivo per loro e per la società. Simili rappresentazioni di violenza, inoltre, incoraggiano in generale l'emulazione e assuefanno in ogni caso le persone agli atti violenti. Sulla base di queste considerazioni, il 1° gennaio 1990 è stata introdotta nell'ordine giuridico svizzero la cosiddetta "norma sulla brutalità", l'articolo 135 CP (rappresentazione di atti di cruda violenza). Da allora è punibile in Svizzera chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana (articolo 135 capoverso 1 CP). Nel campo d'applicazione dell'articolo 135 CP rientrano tutte le rappresentazioni di violenza su supporti video o audio, tra cui, secondo la volontà del legislatore, andrebbero espressamente compresi soprattutto i videogiochi brutali (cfr. Boll. Uff. 1989 N 722 seg.).
Dal 1° aprile 2002 è inoltre punibili anche chi acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede simili rappresentazioni (art. 135 cpv. 1bis CP). Lo stesso vale anche per le rappresentazioni a carattere sessuale che contengono atti di violenza. Questa categoria di rappresentazioni rientra nel campo della cosiddetta pornografia dura (cfr. art. 197 n. 3 e 3bis CP). Nel messaggio concernente queste modifiche del Codice penale, il Consiglio federale ha ritenuto che fosse opportuno punire il possesso di rappresentazioni virtuali di pornografia infantile e di pornografia violenta alla stessa stregua del possesso di rappresentazioni di eventi reali (cfr. FF 2000 pag. 2650).
Spetta ai Cantoni far rispettare gli articoli 135 e 197 CP, che prevedono entrambi reati perseguibili d'ufficio. Le autorità di perseguimento penale cantonali devono quindi attivarsi d'ufficio quando vengono a conoscenza della fabbricazione, offerta o diffusione di giochi di carattere brutale. Secondo l'articolo 36 capoverso 4 della legge sulle dogane (RS 631.0), simili prodotti scoperti nel corso delle pratiche doganali vanno sequestrati provvisoriamente alla frontiera e trasmessi al Ministero pubblico competente. Dall'inizio del 2003, il Servizio di coordinamento per la lotta alla criminalità su Internet (SCOCI) sostiene la Confederazione e i Cantoni nella lotta ai crimini commessi con l'ausilio di Internet, che comprende anche l'offerta e la diffusione di videogiochi brutali.
Per tutti questi motivi il Consiglio federale è convinto che la Confederazione disponga di mezzi sufficienti per procedere contro la diffusione di videogiochi brutali. I Cantoni e i Comuni sono sempre liberi di procedere contro simili prodotti impiegando anche mezzi diversi da quelli messi a disposizione dal diritto penale. Si pensi ad esempio a misure di polizia commerciale o campagne informatiche negli ambiti della scuola e della famiglia.
Risposta del Consiglio federale.