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04.1130 · Interrogazione · 2004-10-07

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domande 1 e 2

"Augenauf" è un'organizzazione privata impegnata, tra l'altro, nel settore dell'asilo. Il Consiglio federale non è a conoscenza di alcun atto punibile commesso da tale organizzazione. Un eventuale perseguimento penale sarebbe di competenza delle autorità cantonali.

Ad domanda 3

Dall'entrata in vigore, il 1° agosto 2004, del nuovo articolo 15 capoverso 5 della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), gli offerenti di prestazioni di telecomunicazioni sono tenuti a rilevare e a registrare i dati relativi ai loro clienti che hanno acquistato una carta SIM prepagata nonché a fornire informazioni su tali dati. Già al momento della sua adozione, era chiaro che la nuova disposizione della LSCPT rappresentava per le autorità inquirenti un importante passo nella giusta direzione, anche se la nuova norma non avrebbe permesso di impedire ogni abuso.

In occasione dell'adozione della nuova disposizione era già stato considerato che l'obbligo di registrazione avrebbe potuto favorire la trasmissione abusiva e il mercato nero di carte prepagate. Pare ora che questi timori trovino conferma nei fatti. Non si può tollerare che lo scopo perseguito dall'obbligo legale di registrazione venga compromesso. Alcuni offerenti hanno già inserito nei loro moduli l'indicazione secondo cui, apponendo la propria firma, il cliente attesta l'esattezza dei dati forniti e risponde del danno che può risultare da informazioni false o incomplete. L'indicazione che la persona registrata può essere resa penalmente responsabile anche per favoreggiamento (art. 305 CP), in caso di successivo abuso della carta SIM prepagata, permetterebbe di rendere più efficace l'attuale avvertimento concernente le possibili conseguenze penali. I tribunali competenti saranno chiamati a pronunciarsi di caso in caso sulla punibilità del comportamento delle persone coinvolte.

Per questo motivo il Consiglio federale è disposto a esaminare in una prima tappa, d'intesa con gli offerenti, se e a quali condizioni sia possibile informare le persone già registrate e quelle che dovranno esserlo in futuro. A prescindere da questa misura urgente, il Consiglio federale è pure disposto a esaminare se, sulla base delle prime esperienze, adeguamenti giuridici si rivelino necessari e opportuni.

Ad domande 4 e 5

L'organizzazione "augenauf" non fornisce alcuna prestazione di assistenza su mandato della Confederazione.

Non appena i richiedenti l'asilo sono assegnati a un Cantone, spetta a quest'ultimo garantire la loro assistenza. I Cantoni possono delegare tale compito a terzi, in particolare alle istituzioni di soccorso autorizzate (cfr. art. 80 della legge sull'asilo). Nessun Cantone ha delegato l'assistenza delle persone assegnategli all'organizzazione "augenauf". Il Consiglio federale non è a conoscenza di alcuna attività dell'associazione "augenauf" in tale ambito.

Risposta del Consiglio federale.