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04.1145 · Interrogazione · 2004-10-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è l'autorità di sorveglianza in materia di assistenza giudiziaria internazionale. In tale ambito l'UFG raccoglie alcuni dati statistici che dal 2003 vengono valutati soltanto in misura parziale. Occorre inoltre rilevare che l'UFG non registra le domande che sono comunicate direttamente alle autorità (per il 1999 la comunicazione diretta riguardava le domande provenienti dalla Germania e dall'Austria, alle quali nel 2002 si sono aggiunte anche quelle dalla Francia e dall'Italia). Alla luce dei dati disponibili, alle domande poste si risponde come segue.

Ad domanda 1

L'UFG ha trattato 1 736 casi nel 1999, 1 608 nel 2002 e 1 602 nel 2003.

Ad domanda 2

Nel 1999 la Germania ha presentato 305 domande, la Francia 206, il Liechtenstein 195, l'Italia 173, la Spagna 124, gli Stati Uniti 82, la Gran Bretagna 59, la Russia 58, il Belgio 52, la Repubblica ceca 48. In totale sono state presentate domande da 69 Stati.

Nel 2002 la Germania ha presentato 267 domande, l'Italia 192, la Francia 165, gli Stati Uniti 112, il Liechtenstein 94, la Spagna 78, la Turchia 62, la Gran Bretagna 47, il Belgio 46 e i Paesi Bassi 44. In totale sono state presentate domande da 71 Stati.

Ad domanda 3

Di regola le domande sono state trasmesse alle autorità di giustizia cantonali. Nei seguenti casi le domande sono invece state eccezionalmente trasmesse ad autorità federali: nel 1999, 57 domande sono state assegnate al Ministero pubblico della Confederazione, 18 alla Direzione generale delle dogane e 11 all'UFG. Nel 2002, 135 domande sono state assegnate al Ministero pubblico della Confederazione, 8 alla Direzione generale delle dogane e 20 all'UFG. Nel 2003 il MPC si è visto attribuire 237 domande, la Direzione generale delle dogane 14, l'UFG 15 e altri servizi federali 2.

Ad domande 4-7

Per rispondere a queste domande non vi sono dati statistici. L'assistenza giudiziaria serve in linea di massima a imporre misure coercitive. Di regola le domande possono essere accolte. Talvolta occorre esigere complementi o precisazioni. Soltanto raramente le domande devono essere nettamente respinte.

Ad domande 8-9

Le domande contro le quali non viene interposto un ricorso e che non necessitano di chiarimenti possono di principio essere liquidate da 3 a 6 mesi a partire dalla presentazione. In caso di ricorso la durata di trattazione si prolunga spesso oltre i dodici mesi.

Per quel che concerne le procedure ricorsuali giunte fino al Tribunale federale, nel 1999 ve ne sono state in totale 151, di cui 13 ricorsi accolti e 6 accolti parzialmente. Nel 2002 vi sono state in totale 75 procedure, di cui 3 ricorsi accolti e 3 accolti parzialmente. Nel 2003 i ricorsi sono stati 84 (non vi sono dati particolareggiati per l'anno in questione).

Risposta del Consiglio federale.