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04.1159 · Interrogazione · 2004-12-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) prevede un'assicurazione obbligatoria per le cure medico-sanitarie per tutte le persone residenti in Svizzera. Con l'entrata in vigore il 1° giugno 2002 dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea e dell'accordo AELS sono tenute ad assicurarsi in Svizzera anche determinate persone residenti all'estero. L'obbligo d'assicurazione è legato all'attività lucrativa (precedentemente) esercitata in Svizzera. Il gruppo di assicurati di gran lunga più consistente è costituito da pensionati, frontalieri e dai loro familiari senza attività lucrativa. Di regola, il trattamento è previsto nel Paese di residenza. Alle persone assicurate in Svizzera alcuni Stati (A, B, D, F e NL) accordano il diritto di scegliere il luogo di trattamento. Queste persone possono decidere se farsi curare in Svizzera o nello Stato di residenza sottoponendosi alle disposizioni legali vigenti in quello Stato. L'assicuratore è tenuto ad assumere i costi del trattamento. Per le prestazioni fornite in Svizzera sono dunque applicabili le tariffe svizzere.

1./4. I premi degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (Stato CE/AELS) sono, parimenti ai premi degli assicurati residenti in Svizzera, graduati secondo i costi e sottoposti ai principi generali della LAMal. L'assicuratore calcola i premi per Stato tenendo conto dei differenti fattori che, a dipendenza degli Stati e dei gruppi di assicurati, incidono sui costi.

Secondo il gruppo di assicurati e il Paese, gli assicuratori fissano i premi considerando quali prestazioni nette gli importi forfetari o i costi effettivi. I forfait corrispondono ai costi medi e alla struttura d'età della categoria di assicurati interessata all'interno dello Stato in questione. A causa della struttura d'età della categoria degli assicurati pensionati, questi forfait sono più elevati dei costi medi in generale, inoltre vanno versati anche dagli assicurati che, in effetti, non beneficiano di nessuna prestazione. Ciò comporta un onere dei premi maggiore di quanto sarebbe presumibile sulla base dei costi sanitari dello Stato in questione. I costi effettivi degli assicurati residenti in uno Stato europeo che prevede il diritto di scegliere il luogo di trattamento sono complessivamente più elevati dei costi medi di detto Stato.

La composizione dell'effettivo del rischio, definita dalle varie categorie di assicurati, determina i costi e di conseguenza i premi di ciascun assicurato. Pertanto, a dipendenza dell'importanza di una determinata categoria di assicurati come i frontalieri, che cagionano costi piuttosto ridotti, oppure i pensionati, che causano costi tendenzialmente più elevati, gli assicuratori devono offrire premi alquanto differenti nei vari Stati. Così si spiegano anche le notevoli differenze dei premi all'interno di un Paese. Tutti i premi sono calcolati anche in funzione della costituzione di riserve e accantonamenti e della copertura dei costi amministrativi. I frontalieri e i loro familiari senza attività lucrativa sono, inoltre, sottoposti alla compensazione dei rischi. I rispettivi contributi gravano differentemente sui premi a dipendenza del cantone in cui è esercitata l'attività lucrativa e della struttura d'età dei frontalieri assicurati.

Nel quadro dell'approvazione dei premi, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) esamina i premi per la CE/AELS stabiliti dagli assicuratori e interviene nel caso di una fissazione dei premi abusiva (ad esempio premi dissuasivi).

2. Nel quadro dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra CH e CE, la Svizzera applica il regolamento (CEE) n. 1408/71 che prevede un coordinamento di contributi e prestazioni dei regimi nazionali di sicurezza sociale. Non esiste un relativo coordinamento dei sistemi nazionali a livello di diritto comunitario. Degli accordi bilaterali disciplinano il problema della doppia imposizione, ma le norme sui conflitti di legge del regolamento 1408/71 e degli accordi bilaterali in materia di doppia imposizione non sono armonizzate. Questa situazione è insoddisfacente soprattutto dal momento in cui le assicurazioni sociali non sono finanziate soltanto mediante contributi bensì in parte - come del caso in Svizzera - mediante imposte. È quindi possibile che una persona residente in uno Stato CE dove è soggetta alle imposte e quindi mediante il loro versamento contribuisce al finanziamento del sistema sanitario nazionale, sia, in conformità all'accordo di libera circolazione menzionato, contemporaneamente tenuta a versare i premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera. Nel quadro dell'accordo sulla libera circolazione delle persone la Svizzera ha almeno ottenuto nei confronti di alcuni Stati [regolamento 1408/71, allegato VI, 3a) iv) e v)] che i familiari senza attività lucrativa delle persone citate, in deroga al regolamento (CEE) 1408/71, siano esentati d'ufficio dall'obbligo di assicurarsi contro le malattie in Svizzera e non debbano quindi versare i premi.

3. Anche le persone che risiedono in Svizzera e sono assicurate in uno Stato CE/AELS con le loro imposte contribuiscono al finanziamento del sistema sanitario svizzero.

5. Le riduzioni dei premi sono accordate agli assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato CE/AELS. L'esecuzione, di regola, compete ai cantoni, il finanziamento alla Confederazione e ai cantoni. In deroga a questo principio, l'esecuzione e il finanziamento sono unicamente di competenza della Confederazione per quanto concerne le persone pensionate e i loro familiari senza attività lucrativa. Il Consiglio federale ha affidato l'esecuzione all'istituzione comune LAMal.

6. Conformemente all'articolo 101a dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal, RS 832.102) gli assicurati residenti in uno Stato CE non possono aderire ad un'assicurazione con franchigia opzionale. Di conseguenza, l'UFSP non approva premi di questo tipo.

7. Nelle disposizioni finali della modifica OAMal del 22 maggio 2002 è stato stabilito che le persone soggette all'obbligo d'assicurazione residenti in uno Stato CE/AELS saranno informate dell'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'accordo AELS. L'istituzione comune LAMal ha informato ampiamente in merito all'obbligo d'assicurazione i beneficiari di una rendita svizzera. Su indicazione dell'incaricato federale della protezione dei dati, l'istituzione comune LAMal, a informazione avvenuta, ha cancellato i dati che aveva ricevuto dagli uffici preposti al versamento delle rendite. L'istituzione comune LAMal non dispone né di un ulteriore incarico né dei dati di rilievo per un'informazione periodica dei beneficiari di rendite, eccezion fatta per coloro che ricevono una riduzione dei premi e per i quali di conseguenza è prevista un'informazione annuale. Gli altri assicurati sono stati informati tramite i cantoni i quali sono competenti anche per quanto concerne l'informazione dei beneficiari di rendite che lasciano la Svizzera dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali.

Risposta del Consiglio federale.