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04.1163 · Interrogazione · 2004-12-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Da anni i cantoni e le associazioni sportive chiedono l'intervento della Confederazione e in particolare la creazione di una banca dati nazionale per registrare le persone violente in occasione di manifestazioni sportive. Attualmente, in Svizzera non è ancora possibile concertare l'azione dei cantoni e combattere sul piano nazionale la violenza nello sport. Manca un centro d'informazione a livello federale. La banca dati è urgentemente necessaria, soprattutto in vista dei campionati europei di calcio Euro 2008, che si svolgeranno in Austria e in Svizzera.

1. La base legale della nuova banca dati è inserita nel progetto di revisione della "legge federale sulle misure contro la propaganda violenta e la violenza nel corso di manifestazioni sportive".

2. Vi saranno registrate le persone nei cui confronti è stato emesso un divieto di accedere allo stadio e che costituiscono un pericolo potenziale comprovato. La banca dati sulla tifoseria violenta deve soddisfare tutti i requisiti in materia di protezione dei dati. È stato pertanto consultato l'Incaricato federale della protezione dei dati. Su suo suggerimento, le categorie di dati sono state elencate all'articolo 16 capoverso 2 dell'avamprogetto di revisione della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). L'Incaricato federale della protezione dei dati avrà la possibilità di esprimere il suo parere anche in merito agli ulteriori provvedimenti che saranno posti in consultazione prossimamente.

3. I gruppi di spettatori in quanto tali non sono registrati nella banca dati. Il disciplinamento proposto non prevede di registrare o addirittura di criminalizzare i tifosi pacifici. Il comportamento violento si può manifestare come azione singola o di gruppo, ma le registrazioni sono sempre individuali e non vengono effettuate a tappeto.

4. Secondo l'avamprogetto inviato in consultazione saranno registrate nella banca dati unicamente le persone che hanno fatto ricorso alla violenza in occasione di una manifestazione sportiva. Si tratta di persone nei confronti delle quali è stato necessario adottare provvedimenti di diritto civile (divieto di accedere allo stadio) o di diritto pubblico (procedimento penale). I dati cominceranno a essere registrati nella banca dati al momento dell'entrata in vigore di quest'ultima. I dati delle persone arrestate temporaneamente a Zurigo non vi saranno registrati.

5. Secondo l'avamprogetto inviato in consultazione i dati sono conservati fintanto che sono necessari. La durata di conservazione sarà disciplinata nell'ordinanza. I dati trasmessi a terzi da parte degli organizzatori o dei destinatari vanno distrutti una volta conclusa la manifestazione.

Risposta del Consiglio federale.