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04.1168 · Interrogazione · 2004-12-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel mese di gennaio del 2005, la commissione di esperti guidata dal professor Ulrich Zimmerli ha pubblicato e trasmesso al DFF il suo terzo ed ultimo rapporto parziale sulla questione dell'estensione della vigilanza prudenziale ai gestori indipendenti di patrimoni, ai commercianti di divise e agli introducing broker. Il rapporto presenta un'analisi del problema sulla quale il Consiglio federale si baserà per formulare una decisione di principio in merito all'estensione della vigilanza prudenziale.

2. Il Consiglio federale ritiene che non sussiste alcuna necessità d'intervenire nell'ambito della distribuzione di fondi d'investimento (a prescindere dalla revisione in corso della legge sui fondi d'investimento). La legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d'investimento (LFI; RS 951.31) si fonda sul concetto del cosiddetto "investitore maggiorenne". La protezione degli investitori legale subentra laddove il pubblico deve essere incitato alla sottoscrizione attraverso un appello pubblico. Per quanto concerne i fondi di investimento stranieri, in Svizzera si possono pubblicizzare soltanto i fondi che rispondono agli standard del nostro Paese in materia di vigilanza, trasparenza e strategia di investimento. Ai "fondi offshore" che non soggiacciono a una vigilanza equivalente è dunque preclusa sin dall'inizio la possibilità di ottenere dalla Commissione federale delle banche (CFB) l'autorizzazione di distribuzione. Questo non significa tuttavia che in Svizzera sia impossibile effettuare investimenti in fondi stranieri senza autorizzazione. Nella circolare 03/1 "Appello pubblico" del 28 maggio 2003, la CFB ha confermato l'esistenza di spazi d'azione per la distribuzione di fondi di investimento. Tali spazi permettono di impiegare nella gestione patrimoniale fondi non autorizzati o fondi che non possono ottenere un'autorizzazione alle condizioni elencate nella circolare, anche se ritenute troppo restrittive dal settore dei fondi d'investimento. Un atteggiamento più restrittivo pregiudicherebbe il "Private Banking" in Svizzera. Inoltre, quale sinonimo di maggiore regolamentazione, questo atteggiamento comporterebbe costi per l'economia nazionale e, nonostante lo sproporzionato dispendio in termini di vigilanza, non potrebbe imporsi su scala nazionale.

3. Dopo che Behring, nel 2003, acquistò la Redsafe Bank liquidata da Swiss Life, nell'ambito della procedura di autorizzazione per la ripresa dell'attività la CFB effettuò, tra l'altro, accertamenti approfonditi in merito a eventuali violazioni del diritto sui fondi d'investimento. Da questi accertamenti non emersero né indizi di frode in materia di fondi d'investimento né il concorso diretto di Behring a qualsiasi forma di appello pubblico per "fondi offshore". Tuttavia, sulla base di un esame globale della sua carriera e del suo mondo, l'autorità di vigilanza non ha riconosciuto a Behring le qualità per esercitare un'attività commerciale impeccabile e ha negato l'autorizzazione bancaria, provocando infine la liquidazione della banca interessata.

Behring dichiara di aver agito soltanto in veste di specialista di software per sistemi di negoziazione di Hedge Funds e referente per fondi alternativi. Di per sé tale comportamento non rappresenta ancora un appello pubblico per prodotti di fondi investimento esteri non autorizzati alla distribuzione. Nell'ambito degli accertamenti della Commissione federale delle banche non si è potuto avvalorare il sospetto che Behring abbia distribuito illegalmente al pubblico fondi d'investimento, tanto più che a quell'epoca nessun investitore aveva presentato ricorso presso l'autorità di vigilanza. Del resto, l'ampia diffusione di fondi non autorizzati nei depositi dei clienti non è sufficiente a provare la presenza di appello pubblico. Sulla base degli esami che la CFB ha intrapreso e dei relativi risultati, si può rispondere negativamente alla domanda.

Risposta del Consiglio federale.