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04.1172 · Interrogazione · 2004-12-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Se un assicuratore viola il divieto di discriminazione, l'autorità di sorveglianza interviene sulla base dell'articolo 35 capoverso 3 della Costituzione federale, in correlazione con l'articolo 17 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori.

1./2. L'applicazione del criterio della nazionalità nel tariffario dell'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore è lecita nella misura in cui un'esclusione valida soltanto temporaneamente, ossia fino all'adeguamento delle tariffe dei premi, sia oggettivamente fondata e proporzionale nell'ambito del tariffario in funzione dei rischi.

L'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) ha presentato un reclamo alla Mobiliare. In tale occasione esso ha potuto prendere atto che la politica di sottoscrizione della compagnia assicurativa è mutata e che da subito quest'ultima stipula nuovamente contratti con persone di ogni nazionalità.

La Mobiliare non ha operato alcuna distinzione tra donna e uomo nel quadro dell'esclusione di persone di determinate nazionalità dalla stipulazione di contratti di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.

3. Per una maggiore chiarezza sulla politica in materia di tariffario e di sottoscrizione degli assicuratori nel settore della responsabilità civile per i veicoli a motore, l'UFAP ha svolto un'indagine. In seguito all'analisi dei dati, l'UFAP adotterà se del caso provvedimenti in materia di sorveglianza.

Risposta del Consiglio federale.