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04.3025 · Interpellanza · 2004-03-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Dalla sua entrata in funzione in qualità di capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), il consigliere federale Christoph Blocher si è dato da fare per rin-novare le regole di funzionamento del dipartimento. Sperando di risparmiare egli ha, tra l'altro, emanato una direttiva il 4 febbraio 2004 nella quale esige che ogni assun-zione di personale (compresa la sostituzione di posti rimasti vacanti), ogni contratto con esterni e ogni partecipazione a seminari o corsi di formazioni gli vengano sotto-posti per approvazione, dopo aver percorso l'intero iter gerarchico.

Vista tale situazione chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande se-guenti:

- fa parte dei compiti di un consigliere federale controllare personalmente addi-rittura la partecipazione di un collaboratore a un corso di perfezionamento professionale?

- L'intervento di un consigliere federale e dei suoi alti funzionari per questo ge-nere di compiti non rischia di paralizzare il funzionamento dell'amministrazione federale e di provocare costi superiori rispetto ai risparmi previsti dal consigliere federale Blocher? È stata allestita una valutazione dei costi in termini di tempo e di finanze causato da tale gestione?

- In che modo il consigliere federale Blocher valuta la fondatezza o no di una proposta di spese o di una nuova assunzione? Quali criteri decisionali adot-ta?

- L'articolo 4 dell'ordinanza sul personale federale "Sviluppo del personale e formazione" si applica ai collaboratori del Dipartimento federale di giustizia e polizia? Hanno diritto al perfezionamento professionale?

Stellungnahme des Bundesrates

L'alta vigilanza esercitata dall'Assemblea federale per il tramite delle commissioni della gestione sulla gestione del Consiglio federale è retta dai seguenti criteri: conformità all'ordinamento vigente, adeguatezza, efficacia ed economicità (art. 26 e 52 LParl).

Nei limiti di tali criteri ogni capo di dipartimento dirige il suo dipartimento e ne assume la responsabilità politica. In seno al dipartimento il capo di dipartimento ha per principio il diritto illimitato di dare istruzioni, procedere a controlli e intervenire personalmente (art. 38 LOGA).

Non è compito del Consiglio federale commentare il modo in cui un nuovo consigliere federale appena eletto si fa un'idea del suo nuovo dipartimento oppure come conduce il dipartimento e attua i mandati di risparmio del legislatore nell'ambito delle sue competenze.

Risposta del Consiglio federale.