04.3041 · Postulato · 2004-03-04
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
A causa della situazione sul mercato del lavoro, il 28 maggio 2003 il Consiglio federale ha applicato per la prima volta l'art. 57b OADI, in collegamento con l'art. 35 cpv. 2 LADI. A partire dal 1° luglio 2003 esso ha portato da dodici a diciotto mesi la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto. Il presente provvedimento è scaduto il 31 marzo 2004. L'autore del postulato richiede che esso venga prolungato ulteriormente fino al 30 settembre 2004.
Per tener conto del fatto che gli effetti della ripresa tardavano un po' a manifestarsi, il 24 marzo 2004 il Consiglio federale ha deciso di riportare a diciotto mesi la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto a livello svizzero, in applicazione dell'art. 57b OADI. Esso ha fissato la durata di validità della nuova proroga dal 1° aprile al 30 giugno 2004.
Il Consiglio federale risponde quindi parzialmente alla domanda che costituisce l'oggetto del postulato. In compenso ritiene opportuno limitare la durata di validità a tre mesi, per via del miglioramento della situazione economica e del calo della disoccupazione. Secondo le previsioni economiche del Seco, queste tendenze si consolideranno ulteriormente nel corso dell'estate 2004.
L'obiettivo della proroga del diritto all'indennità per lavoro ridotto consiste nel garantire una copertura assicurativa più estesa di quella attuale per la disoccupazione persistente e rilevante (art. 35 cpv. 2 LADI). E' quindi importante che, in presenza di segnali che annunciano una ripresa, si proceda a un esame della situazione del mercato del lavoro a intervalli più ravvicinati, in modo da rispettare lo scopo di questo provvedimento.
Vista la situazione economica attuale, il Consiglio federale ritiene opportuno prevedere una durata di validità del provvedimento limitata al 30 giugno 2004. Esso procederà in seguito a un nuovo esame della situazione del mercato del lavoro e, all'occorrenza, prorogherà di nuovo il provvedimento in maniera generale o regionale, come previsto dall'art. 35 cpv. 2 LADI e 57b OADI.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.