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04.3077 · Interpellanza · 2004-03-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nei negozi di vendita delle regioni di confine svizzere regna un sentimento di indignazione dovuto al fatto che gli svizzeri possono effettuare sino a 300.- franchi di acquisti in Germania in esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (secondo l'art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza concernente le agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori) e che viceversa i germanici possono acquistare in esenzione dall'IVA nella zona in vicinanza del confine solo sino a 30 euro (secondo il par. 3 cpv. 2 dell'ordinanza tedesca concernente l'entrata in franchigia di merci nel bagaglio personale dei viaggiatori). Anche se essi effettuano comprovatamente degli acquisti più di 15 km all'interno del territorio svizzero, il limite di 175 euro per il traffico viaggiatori (secondo il par. 2 cpv. 7 dell'ordinanza tedesca concernente l'entrata in franchigia di merci nel bagaglio personale dei viaggiatori) è nettamente inferiore al limite valido in Svizzera. Tale differenza danneggia i negozi di vendita svizzeri.

A tal riguardo chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Come giudica il Consiglio federale tale problematica?

2. Il Consiglio federale è pronto ad eliminare tale distorsione concorrenziale e disparità di trattamento nel traffico di confine svizzero con la Germania? In caso affermativo, come?

Stellungnahme des Bundesrates

1a domanda

Da sempre lo sdoganamento nel traffico viaggiatori causa alle autorità e ai partner privati della dogana un lavoro considerevole. Nonostante i provvedimenti concernenti l'esercizio e l'organizzazione adottati negli ultimi anni, il dispendio amministrativo per quanto riguarda lo sdoganamento di merci private nel traffico viaggiatori è rimasto elevato ed ha dovuto essere ridotto. Ciò soprattutto dal punto di vista delle scarse risorse e del cambiamento dei compiti avvenuto all'interno dell'Amministrazione federale delle dogane in generale e nel Corpo delle guardie di confine in particolare (lotta alla criminalità transfrontaliera, al contrabbando commesso da bande, alle entrate illegali, ecc.).

Con l'ordinanza del 30 gennaio 2002 concernente le agevolazioni tributarie nel traffico viaggiatori (ordinanza sul traffico viaggiatori; RS 631.251.1) il Consiglio federale ha deciso, oltre all'unificazione dei limiti di franchigia allora esistenti (limite di franchigia particolare di fr. 200.- e generale di fr. 100.-) in un unico limite di franchigia generale di fr. 300.-, una serie di altri provvedimenti aventi lo scopo di semplificare il lavoro quotidiano dell'Amministrazione federale delle dogane all'atto dello sdoganamento di merci private. Ad esempio, il trattamento differenziato del traffico viaggiatori e di quello di confine è stato soppresso poiché non applicabile nella pratica.

La creazione di tale limite di franchigia secondo il valore ha rappresentato, nel contesto generale dell'esame dello sdoganamento nel traffico viaggiatori, il campo parziale con il maggior potenziale di semplificazione. Inoltre, l'importo di fr. 300.- corrisponde in pratica all'ordinamento dell'UE concernente i viaggiatori provenienti da paesi terzi (euro 175 / fr. 280.-).

In effetti, nell'ambito del traffico transfrontaliero delle merci nella zona di confine, l'ordinamento introdotto in data 1.3.2002 va oltre a quello dei nostri paesi limitrofi. Il limite di franchigia secondo il valore e le quantità ammesse in franchigia nel traffico di confine sono disciplinati nei paesi membri dell'UE a livello nazionale e in modo molto dettagliato (p.es. sino a 10 grammi, 5 pezzi o 1/8 di litro). Nei limiti di franchigia esteri, inferiori rispetto a quelli svizzeri, viene spesso definito un importo massimo speciale per le derrate alimentari (p.es. in Germania per il traffico di confine vale un limite di franchigia di 90 euro, di cui le derrate alimentari non possono valere più di 30 euro). In seguito alle dichiarazioni concordi da parte delle autorità doganali, nella pratica tali prescrizioni non vengono applicate al traffico con la Svizzera.

Riassumendo possiamo affermare che le disposizioni svizzere concernenti il traffico viaggiatori sono paragonabili a quelle dell'UE.

All'atto dell'approvazione della summenzionata ordinanza, il Consiglio federale ha del resto preso in considerazione le succitate differenze. Esso era anche a conoscenza del fatto che le associazioni del settore, quali la Swiss Retail Federation e l'Unione svizzera macellai, si sarebbero opposte alle semplificazioni pianificate. Nel suo apprezzamento generale il Consiglio federale non ha potuto soddisfare tali desideri. A prescindere da ciò, la nuova ordinanza sul traffico viaggiatori garantisce la protezione agricola al confine praticamente nei limiti attuali.

2a domanda

L'affermazione degli interpellanti, secondo cui il nuovo limite di franchigia nel commercio al minuto svizzero provocherebbe una distorsione concorrenziale e disparità di trattamento, non può essere ammessa dal Consiglio federale in questa forma assoluta. Esso ritiene che non sia plausibile definire l'importo del limite di franchigia e quindi la legislazione svizzera quali unici responsabili della problematica esposta in precedenza. I cambiamenti legati alla congiuntura e la disparità dei prezzi nei confronti dei paesi limitrofi influiscono sul comportamento d'acquisto in modo più durevole rispetto alle semplificazioni introdotte nel traffico viaggiatori. Oltre a tali fatti vi sono altri fattori che influiscono notevolmente sulla decisione di effettuare degli acquisti nei paesi limitrofi. Nel contesto generale non bisogna tralasciare la soddisfazione dei consumatori, la qualità della merce, il servizio di vendita, l'ampiezza della paletta offerta, gli orari di apertura dei negozi o semplicemente il piacere di un cambiamento.

Che ciò valga nella stessa misura anche per i paesi confinanti lo dimostra con tutta chiarezza l'esempio del canton Ticino. A causa del rincaro avvenuto in Italia e del conseguente cambiamento del comportamento dei consumatori, il fatturato degli affari svizzeri nelle vicinanze del confine italiano è notevolmente aumentato.

Così stando le cose, il Consiglio federale giunge alla conclusione che non vi siano dei motivi impellenti per rivedere le summenzionate semplificazioni nel traffico viaggiatori.

Risposta del Consiglio federale.