04.3085 · Interpellanza · 2004-03-17
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Recenti studi indicano che i progetti sovvenzionati a favore della protezione del clima nel terzo mondo (Clean Development Mechanism) portano in parte a risultati completamente opposti alle aspettative. È quanto afferma una nuova tesi di ricerca svizzera sui drastici disboscamenti nelle foreste tropicali in India per alimentare centrali a biomassa (Christoph Sutter: Sustainability Checkup for CDM Projects, Diss. Zürich 2003). Nel messaggio relativo al Protocollo di Kyoto la Confederazione afferma a pagina 13 che "al fine di assicurarsi che i progetti del meccanismo per uno sviluppo pulito rispettino l'integrità ambientale, questi debbono essere sottoposti ad una serie prestabilita di verifiche e di criteri rigorosi. Occorre quindi stabilire l'evoluzione probabile delle emissioni che sarebbe avvenuta senza i progetti".
Conformemente alla legge sul CO2, nel computo delle emissioni il Consiglio federale deve tenere conto di "criteri riconosciuti a livello internazionale". Se applicato alla Svizzera, il progetto di direttiva della Commissione europea autorizzerebbe ad effettuare all'estero fino al 33 per cento delle riduzioni di CO2 rispetto al 1990, percentuale che corrisponde a 1,33 milioni di tonnellate di CO2.
1. Quali standard di qualità sono applicati alle misure adottate all'estero?
2. Quale autorità verifica i progetti e decide in merito alla computabilità?
3. In che modo viene verificata l'addizionalità delle misure, ossia se un progetto sarebbe stato o meno realizzato senza i meccanismi flessibili? Come si evitano i cosiddetti effetti insperati (ovvero che sarebbero sopraggiunti anche senza l'intervento)?
4. I grandi progetti finanziati dalla Svizzera sono sottoposti all'EIA?
5. Quali sono i tipi di progetti del settore energetico ad essere computati?
a. Progetti volti ad aumentare l'efficienza energetica?
b. Progetti destinati a promuovere vettori energetici rinnovabili (escluse le grandi centrali idroelettriche)?
c. Altri progetti?
6. Il coinvolgimento dell'opinione pubblica nelle decisioni relative ai progetti sovvenzionati è garantito?
7. Su quali "criteri riconosciuti a livello internazionale" secondo l'articolo 2 capoverso 7 della legge sul CO2 si basa il Consiglio federale nel definire le esigenze per la computabilità delle misure adottate all'estero?
8. Una parte di questo contingente sarà riservata alle aziende svizzere con un grande consumo energetico al fine di lasciare loro una certa flessibilità?
9. Il Consiglio federale mantiene la sua posizione secondo la quale per ottenere certificati dall'estero occorre dimostrare di aver ridotto le proprie emissioni di CO2 in Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Gli standard di qualità per i progetti non comprendono solo riduzioni di gas a effetto serra misurabili. Sono presi in considerazione anche gli effetti complessivi sull'ambiente e sulle società locali. Il progetto deve fornire un contributo allo sviluppo sostenibile del Paese ospitante. Conformemente alla decisione delle Parti contraenti della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, i progetti CDM devono seguire un ciclo predefinito che, tramite controlli a più livelli, garantisca l'adempimento delle esigenze.
2. Il ciclo che i progetti devono seguire prevede organismi di controllo privati e statali. I progetti devono essere approvati dal Paese investitore e dal Paese ospitante. In Svizzera il servizio competente è il segretariato nazionale Swissflex presso l'UFAFP. Nel quadro di un esame preliminare, un gruppo di lavoro interdipartimentale (IDA-Swissflex) composto da rappresentanti dell'UFAFP, dell'UFE, del SECO, dei Servizi del Parlamento, della DDIP e della DSC decide in merito all'accettazione dei progetti. L'esame approfondito è invece di competenza di organismi di controllo privati (Designated Operational Entities) appositamente accreditati per i progetti CDM. I loro rapporti sono determinanti per la registrazione dei progetti e per l'emissione di certificati da parte del Consiglio esecutivo del CDM previsto dalla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, all'interno del quale la Svizzera è rappresentata con un membro.
3. L'addizionalità di un progetto viene esaminata dall'organismo di controllo privato accreditato sulla base dei documenti presentati e dei controlli effettuati in loco. Un'altra verifica del carattere addizionale del progetto è eseguita da esperti esterni per conto del consiglio esecutivo del CDM previsto dalla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite prima che quest'ultimo decida in merito alla registrazione del progetto. La prova dell'addizionalità è parte indispensabile della documentazione relativa al progetto e pertanto oggetto dell'esame approfondito previsto nel ciclo del progetto stesso. In tal modo, anche se non possono essere esclusi completamente, gli effetti insperati possono se non altro essere ridotti al minimo.
4. Il Paese ospitante decide le modalità da applicare per dimostrare la sostenibilità del progetto.
5. Ai fini del computo non vengono considerati soltanto i suddetti progetti energetici volti ad aumentare l'efficienza e a promuovere le energie rinnovabili (escluse le grandi centrali idroelettriche). Sono computati anche altri progetti di protezione del clima che generano una diminuzione delle concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera, come ad esempio i progetti che riducono le emissioni di metano delle discariche di rifiuti.
6. La partecipazione dell'opinione pubblica alle decisioni relative ai progetti è garantita indipendentemente dal tipo di progetto. I documenti redatti nell'ambito del previsto ciclo del progetto possono essere consultati su Internet all'indirizzo www.unfccc.int/cdm. Sono invitati a prendere posizione segnatamente i gruppi di interesse, le organizzazioni non governative, gli Stati e le altre cerchie interessate. Gli organismi di controllo privati hanno il compito di inserire tali commenti all'interno dei rapporti necessari per la registrazione dei progetti.
7. Il Protocollo di Kyoto e le decisioni delle Parti contraenti della Convenzione sui cambiamenti climatici definiscono i criteri riconosciuti a livello internazionale per il computo delle riduzioni di emissioni realizzate all'estero. Nell'ordinanza del 22 giugno 2005 sul computo delle riduzioni delle emissioni conseguite all'estero, che concretizza l'articolo 2 capoverso 7 della legge sul CO2, il Consiglio federale si basa in larga misura su tali esigenze.
8. L'ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2 opera una distinzione fra provvedimenti volontari, quali il centesimo per il clima, e imprese che, ai sensi dell'articolo 9 della legge sul CO2, si impegnano formalmente a limitare le emissioni di CO2, e fissa contingenti separati. Tali imprese possono farsi computare, in aggiunta alle misure interne, anche le riduzioni di emissioni realizzate all'estero. La quantità di certificati computabili ammonta al massimo all'8 per cento dell'obiettivo di riduzione e, per le imprese nuove senza potenziale di riduzione interno, a un massimo del 30 per cento.
9. Il Consiglio federale ha regolamentato l'utilizzo dei meccanismi flessibili nell'ordinanza sul computo delle riduzioni di CO2. Le imprese che si impegnano formalmente a ridurre le emissioni di CO2 secondo l'articolo 9 della legge sul CO2 possono computare i certificati esteri solo in aggiunta a misure nazionali. Anche il centesimo per il clima mira a ridurre le emissioni di CO2 a livello nazionale.
Risposta del Consiglio federale.