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04.3101 · Interpellanza · 2004-03-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) ha un ampio campo di applicazione, che copre tutti i servizi, comprese le telecomunicazioni. Il GATS costituisce un quadro che permette ai suoi membri di impegnarsi individualmente in merito all'accesso al mercato e al trattamento nazionale della prestazione di servizi da parte degli operatori stranieri. Nel settore delle telecomunicazioni i membri hanno del resto elaborato un testo specifico relativo al quadro legislativo, denominandolo "documento di riferimento". Alla stregua degli impegni, anche il documento di riferimento viene interpretato a titolo individuale da ogni membro. In relazione alla presente interpellanza, è opportuno rilevare che il documento di riferimento contiene una disposizione in materia di interconnessione. Secondo i termini di questo documento, l'interconnessione viene intesa come la connessione tra fornitori, al fine di permettere agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti di un altro. La redazione di questa disposizione è avvenuta in un contesto di negoziati, che raggruppava i paesi di tutto il mondo, le cui definizioni interne di interconnessione differivano e che, fatte salve alcune eccezioni, non avevano avviato lavori legislativi interni sull'introduzione degli obblighi di accesso disaggregato nel senso di cessione di una linea (e del suo utente) da un operatore all'altro.

1 e 2. Dal GATS non si deduce alcun obbligo di accesso disaggregato per la Svizzera, né a titolo dei suoi impegni individuali, né a titolo del documento di riferimento. Per questa ragione, non è stato fatto alcun riferimento a un qualsiasi nesso tra il GATS e l'accesso disaggregato quando al Parlamento sono stati sottoposti gli accordi e le legislazioni pertinenti.

3. Nessun membro ha avanzato richieste alla Svizzera riguardo all'accesso disaggregato.

4. A questo punto il documento di riferimento è stato ripreso, oltre che dalla Svizzera, da circa ottanta membri dei cinque continenti, a prescindere dal loro livello di sviluppo.

5. Nell'ambito dei negoziati in corso, la posizione della Svizzera consiste nell'ottenere che più membri sottoscrivano il documento di riferimento nel suo stato attuale. La Svizzera ritiene che non ci sia motivo di introdurre nel documento di riferimento una disposizione che preveda l'accesso disaggregato. Nel settore delle telecomunicazioni le richieste della Svizzera si concentrano tuttavia proprio sulla ripresa del documento di riferimento. La posizione degli altri paesi mira ugualmente a non voler introdurre l'accesso disaggregato nel documento.

Pertanto è opportuno sottolineare che un conto è il testo negoziato all'epoca a livello multilaterale, in particolare il fatto che si tratta di un accordo sul commercio, che permette di ottenere garanzie di accesso ai mercati terzi. Un altro conto è invece la politica nazionale sulla concorrenza nel settore delle telecomunicazioni. A questo proposito il Consiglio federale mantiene la sua posizione, secondo cui l'introduzione dell'accesso disaggregato, basata sulla legislazione attuale, è stata un passo necessario e continuerà a impegnarsi fermamente per l'attuazione effettiva delle relative disposizioni interne. Peraltro anche tutti gli altri Paesi OCSE hanno praticamente introdotto l'accesso disaggregato a livello nazionale.

Risposta del Consiglio federale.