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04.3112 · Interpellanza · 2004-03-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Hüseyin Sevinc, in possesso della doppia nazionalità turca e svizzera, ha ottenuto l'asilo nel nostro Paese nel 1984. Da allora vive in Svizzera con la sua famiglia, nella regione di Basilea, dove esercita la professione di insegnante.

Mentre si stava recando a Francoforte, città in cui avrebbe dovuto presenziare a una riunione professionale, il 25 ottobre 2003 H. Sevinc è stato arrestato, in territorio tedesco, sulla base di un mandato d'arresto di Interpol. La Turchia lo accusa di aver partecipato a omicidi commessi per motivi politici nel 1988 e 1989 in territorio turco, ed esige la sua estradizione. Per tali crimini il diritto turco prevede l'ergastolo. H. Sevinc è in grado di provare che al momento dei fatti si trovava in Svizzera. È evidente che i motivi alla base dell'arresto invocati dalla Turchia non sono nient'altro che un pretesto e costituiscono in realtà motivazioni di ordine politico. H. Sevinc è stato liberato il 12 febbraio 2004.

Nel 2001 la Turchia aveva già chiesto l'estradizione di H. Sevinc: tale richiesta era stata respinta dall'Ufficio federale di giustizia. Attraverso Interpol, la Turchia aveva di conseguenza spiccato un mandato d'arresto internazionale nei confronti di H. Sevinc. Recandosi all'estero H. Sevinc correva quindi il rischio di essere arrestato. Malgrado ciò, egli era all'oscuro di tutto: infatti, le autorità svizzere avevano omesso di informarlo della situazione.

Non si tratta di un caso isolato: recandosi in Croazia per le vacanze, il 17 luglio 2000 Naci Öztürk, cittadino svizzero, fu arrestato dalle guardie di frontiera slovene, sulla base di un mandato d'arresto internazionale spiccato dalla Turchia mediante Interpol, e detenuto per 71 giorni. N. Öztürk è un sindacalista attivo, responsabile dell'organizzazione Dev-Yol e perseguitato per motivi politici. La Turchia lo accusa di due omicidi e di un assalto a mano armata ai danni di un posto di polizia avvenuto nel 1980. Già nel 1984, dopo aver verificato i fatti, la Polizia federale aveva comunicato alle autorità competenti in materia che non vi era alcuna obiezione al riconoscimento del diritto d'asilo. La Svizzera ha respinto il mandato d'arresto turco. Come nel caso concernente H. Sevinc, le autorità svizzere erano a conoscenza del mandato d'arresto di Interpol, ma non hanno comunicato nulla al diretto interessato. Neppure N. Öztürk era al corrente della richiesta di estradizione presentata dalla Turchia e del mandato d'arresto di Interpol.

Remo Gysin aveva presentato l'interpellanza 00.3505, dal titolo "Mandati d'arresto motivati con considerazioni politiche", sulla base degli avvenimenti menzionati. Nella sua risposta del 4 dicembre 2000, il Consiglio federale ha in particolare rilevato che "è necessario migliorare il coordinamento tra i relativi uffici. In seguito all'esperienza fatta in questo caso [caso Öztürk], l'Ufficio federale dei rifugiati farà in futuro riferimento, in occasione di un riconoscimento di rifugiati, in forma generale ai principi dello statuto giuridico e ai limiti della protezione. Per il resto, nel caso che le autorità svizzere costatassero che lo Stato d'origine cerca di far arrestare ed estradare un richiedente l'asilo o un rifugiato riconosciuto, l'Ufficio federale di giustizia esaminerà con l'Ufficio federale dei rifugiati quali misure sia opportuno prendere. In particolare l'Ufficio federale di giustizia deciderà se informare la persona interessata, e in quale modo".

Tali misure, presentate tre anni fa, purtroppo non hanno permesso di apportare i miglioramenti auspicati.

Qualche giorno dopo la liberazione di H. Sevinc, sulla base di un avviso di ricerca emanato dalle autorità turche, l'Italia ha arrestato nei dintorni di Chiasso un cittadino curdo giunto in Svizzera 11 anni fa. Anche in questo caso la Confederazione non ha dato seguito alla domanda turca, e le autorità federali non hanno informato l'interessato, padre di un bambino di sette anni.

Alla luce di tali circostanze, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. malgrado l'intervento di Ruth Metzler, allora capo del dipartimento, le autorità competenti non sono ancora in grado di proteggere adeguatamente i cittadini svizzeri e i richiedenti l'asilo o i rifugiati il cui statuto è stato riconosciuto. Quali misure il Consiglio federale intende adottare per colmare tali lacune? Ordinerà un'inchiesta? Come sarà possibile garantire in futuro che le persone interessate siano informate dei mandati d'arresto abusivi di cui sono oggetto?

2. L'8 dicembre 2003, in occasione dell'ora delle domande in Consiglio nazionale, l'allora capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia si era detta dispiaciuta per gli errori commessi dalle autorità competenti. Nel caso del medico curdo arrestato in Italia, il portavoce dell'Ufficio federale di giustizia, Folco Galli, ha ammesso la commissione di errori (cfr. Tagesanzeiger del 19 febbraio 2004, pag. 5). Questi errori dell'Amministrazione federale hanno avuto come conseguenza arresti, una carcerazione di diversi mesi, pressioni psicologiche estreme (subite anche dai congiunti della persona in questione), perdite di guadagno e ingenti spese, in particolare d'avvocato. H. Sevinc può documentare spese di circa 50 000 franchi per traduzioni e avvocati in Svizzera, Germania e Turchia.

Il Consiglio federale, o il Dipartimento federale di giustizia e polizia, è disposto ad assumersi tali spese?

3. Il Consiglio federale è disposto a protestare presso la Turchia per i suoi mandati d'arresto abusivi e reiterati?

4. In occasione della sua visita in Turchia, la nostra ministra degli esteri affronterà il problema posto da queste pratiche illecite, dalle persecuzioni inflitte ai prigionieri e dalle altre violazioni dei diritti umani che continuano a essere commesse in tale Paese?

5. Il Consiglio federale interverrà presso Interpol, affinché tale organismo tragga i dovuti insegnamenti da quanto accaduto e si impegni in futuro a rispettare gli obblighi derivanti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (cfr. art. 2 dello statuto)?

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'ambito delle risposte al postulato Vermot del 20 settembre 2000 e dell'interpellanza Gysin del 4 ottobre 2000, il Consiglio federale ha in particolare rilevato che le richieste internazionali di ricerca sono in linea di principio coperte dal segreto d'ufficio, a meno che non violino l'ordine pubblico internazionale. Occorre di principio attenersi a questa prassi. Va anche osservato che gli interessi legittimi del perseguimento penale possono essere in contrasto con gli interessi legati alla protezione dei rifugiati riconosciuti. Applicando questo principio al caso Sevinc, l'Ufficio federale di giustizia, competente in materia di estradizioni, ha deciso come già nel caso Öztürk di non trasmettere alcuna informazione concreta concernente la richiesta turca nei confronti della persona perseguitata. Tale modo di procedere è giustificato dal fatto che in fin dei conti non vi sia la prova né della colpevolezza, né dell'innocenza della persona ricercata. Non è nemmeno possibile rilevare l'esistenza di motivazioni politiche alla base dell'avviso di ricerca. In seguito al caso Sevinc, nel novembre 2003 è stato istituito un gruppo interdipartimentale, che alla fine di dicembre ha elaborato misure concrete atte a migliorare il coordinamento di simili casi tra gli Uffici federali di giustizia e dei rifugiati. Alla luce della situazione, non sono previsti ulteriori chiarimenti o inchieste.

Il Consiglio federale risponde alle domande nel modo seguente:

1. in seguito al caso Öztürk, dalla fine del 2002 nelle decisioni di concessione dell'asilo si informa in forma astratta e generica ogni persona alla quale è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato dei potenziali rischi insiti in un viaggio all'estero, e delle ridotte possibilità d'intervento della Svizzera in caso di arresto. In seguito al caso Sevinc, l'Ufficio federale dei rifugiati, in collaborazione con l'Ufficio federale di giustizia, ha inoltre reso attente retroattivamente tutte le persone alle quali è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato prima della fine del 2000, e che avrebbero potuto correre il rischio di essere arrestate in caso di viaggio all'estero, dei limiti della protezione garantita. In ragione dell'importante quantità di dati, della mancanza di collegamenti tra i dati elettronici e dei diversi modi di scrivere i nomi, non è praticamente possibile rilevare con sicurezza tutti i casi.

2. Né nel caso Öztürk, né in altri casi analoghi sono state sollevate pretese finanziarie nei confronti della Confederazione svizzera. La competenza per il trattamento di simili richieste spetterebbe al Dipartimento federale delle finanze. Se quest'ultimo si rifiutasse di accordare eventuali risarcimenti, sarebbe possibile rivolgersi al Tribunale federale svizzero, che deciderebbe in modo definitivo.

3. L'Ufficio federale di giustizia, competente in materia di estradizioni, non è a conoscenza di nessun caso in cui la Turchia abbia abusato del canale di Interpol per diffondere richieste di ricerca basate esclusivamente su motivazioni politiche o addirittura fittizie. Non possono essere invece escluse richieste di ricerca basate su reati di diritto comune ma a sfondo politico.

4. Nell'ambito del dialogo politico in corso tra Svizzera e Turchia, vengono affrontate anche questioni relative ai diritti dell'uomo. Al momento non è ancora stata stabilita una data per la visita di lavoro ufficiale in Turchia del capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Non sono neppure stati definiti i temi che verranno discussi in tale occasione dalla consigliera federale Calmy-Rey. Si parte tuttavia dal presupposto che anche in quest'occasione il dialogo politico verrà portato avanti.

5. Tra i compiti di Interpol vi è la diffusione di richieste di ricerca internazionale, finalizzate all'arresto di persone ricercate per ragioni penali. Sulla base dell'articolo 3 dei suoi statuti, Interpol si rifiuta di offrire la propria collaborazione in casi che riguardano reati di natura meramente politica. Se nel contempo si è in presenza anche di un reato non politico, Interpol decide in funzione dell'importanza del caso. L'eventuale rifiuto di collaborare non infirmerebbe in modo cogente né la validità di un mandato d'arresto nello Stato richiedente, né la decisione dell'autorità dello Stato richiesto. Il modo di procedere di Interpol in tutti i casi menzionati non può essere criticato, ragion per cui un intervento della Svizzera non si rivela indicato. Va inoltre considerato che, nella definizione di questioni in relazione al perseguimento di reati a sfondo potenzialmente politico, Interpol si trova confrontata a un compito delicato. Per questo motivo anche il comitato esecutivo di Interpol ha recentemente istituito un gruppo di lavoro, al fine di elaborare proposte per un'eventuale modifica dei suoi statuti e della loro applicazione. La Svizzera è rappresentata in questo gruppo di lavoro, nell'ambito del quale si preoccuperà di sollevare i problemi affrontati dal presente intervento.

Risposta del Consiglio federale.