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04.3133 · Interpellanza · 2004-03-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

In un'imposizione definitiva della Direzione generale delle dogane (n. d'imposizione 7542627 del 16 ottobre 2003) la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni ammontava a fr. 0.25. Al cliente (una PMI) è stato tuttavia fatturato un importo totale pari a 5 franchi. L'ampio arrotondamento del 1900 percento (o fr. 4.75) è stato definito come differenza rispetto all'importo minimo.

In veste di ombudsman delle PMI del PPD svizzero sono spesso confrontato con tali situazioni spiacevoli, dal mio punto di vista assolutamente inutili. A tal proposito chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

Vale la pena, dal punto di vista economico-aziendale e del buon senso, che la Confederazione fatturi e incassi tali modesti importi?

b. Il Consiglio federale è consapevole dei costi per la procedura sopportati da una PMI per il controllo, il pagamento e l'allibramento di tali modeste fatture?

c. Non si dovrebbe fissare un importo minimo per la fatturazione, pari p.es. a 20 franchi nel singolo caso, e rinunciare definitivamente a tutti gli importi inferiori?

d. Non si potrebbero sommare tali singoli importi minimi e fatturarli mensilmente?

Stellungnahme des Bundesrates

Nel commento alla consultazione relativa all'ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (OTTP; RS 641.811) la tassa minima è stata motivata come segue.

"Per ragioni di carattere economico-amministrativo, la tassa minima ascende a 10 franchi. Per i veicoli svizzeri è riscosso per ogni periodo fiscale (di regola mensilmente) un importo minimo di 10 franchi, sempre che il veicolo abbia fornito una prestazione chilometrica (per i veicoli esteri equipaggiati con apparecchio di rilevazione, metodo analogo alle disposizioni applicabili ai veicoli svizzeri). Per i veicoli esteri senza apparecchio di rilevazione la tassa minima di 10 franchi sarà riscossa all'atto di ogni tassazione."

Dopo la consultazione la tassa minima è stata fissata a 5 franchi.

Il periodo di tassazione corrisponde ad un mese civile, iniziando dal primo giorno del mese e terminando l'ultimo. Se nel corso del mese il veicolo è messo fuori circolazione (come nel caso concreto il 7 ottobre 2003) il periodo di tassazione termina il giorno della restituzione delle targhe di controllo o dell'annullamento della licenza di circolazione.

Per ogni veicolo regolarmente immatricolato, il detentore deve dichiarare le prestazioni chilometriche una volta al mese. I dati necessari alla riscossione dei tributi, che si trovano nell'apparecchio di rilevazione, vengono letti in modo semplice con la carta chip di dichiarazione. Tali dati vengono inviati per posta, unitamente alla carta di dichiarazione, alla divisione TTPCP. La dichiarazione può essere effettuata anche via Internet. Il chilometraggio accertato dall'apparecchio di rilevazione è determinante per il calcolo dei tributi. Il sistema informatico TTPCP calcola i tributi richiesti sulla base dei dati della dichiarazione e allestisce la fattura per il detentore del veicolo. Per ogni veicolo assoggettato alla tassa viene allestita un'imposizione definitiva. Le imposizioni che concernono lo stesso detentore (stesso numero del detentore del veicolo secondo la comunicazione dell'ufficio della circolazione stradale competente) sono riunite in una fattura.

Un importante principio per la riscossione della TTPCP è la parità di trattamento dei veicoli svizzeri ed esteri. L'obbligo di pagare la tassa per i detentori stranieri ha inizio con l'entrata nel territorio svizzero e termina al più tardi all'uscita.

L'interpellante ha constatato che in un caso concreto (numero d'imposizione 7542627 del 16 ottobre 2003) l'importo della tassa calcolato sulla base della dichiarazione del detentore del veicolo era di fr. 0.25 (chilometraggio: 0,9 km). La tassa fatturata ascendeva a fr. 5.- (importo minimo della tassa da riscuotere giusta l'articolo 45 cifra 3 OTTP).

In merito ai particolari ci esprimiamo come segue.

a) Al momento del calcolo dei tributi l'importo dovuto non è ancora noto. I dati devono essere dichiarati dal detentore del veicolo per mezzo della carta chip di dichiarazione e poi elaborati dal sistema informatico TTPCP. Il lavoro per la determinazione dell'imposizione e il conteggio è indipendente dal chilometraggio del veicolo assoggettato alla tassa. Per motivi di carattere economico-amministrativo è stato quindi fissato un importo minimo pari a 5 franchi.

I veicoli svizzeri ed esteri devono essere equiparati. I veicoli esteri senza apparecchio di rilevazione pagano la tassa all'uscita dalla Svizzera. L'ammontare del tributo è noto solo dopo il conteggio da parte dell'ufficio doganale. Anche tale situazione richiede un lavoro da parte all'amministrazione. La tassa minima ammonta parimenti a 5 franchi. Qualora tale piccolo importo non venisse riscosso, in molti casi gli stranieri non pagherebbero alcuna tassa nella zona di vicinanza del confine. Per un autocarro (EURO 2) con un peso totale di 18 tonnellate questo importo corrisponde ad un viaggio di appena 20 chilometri.

Tali importi modesti richiedono lo stesso lavoro di quelli più elevati. Il sistema informatico TTPCP consente in molti casi un conteggio perlopiù automatizzato. Gli importi minimi per i veicoli svizzeri costituiscono un'eccezione.

b) Vi è la possibilità di pagare le fatture automaticamente mediante procedura di addebito. In tal modo è possibile ridurre i costi per la procedura, anche per le PMI.

c) Se l'amministrazione rinunciasse agli importi minimi pari a 5 franchi o, come proposto, 20 franchi, ciò avrebbe conseguenze molto grandi sulle regioni di confine. I veicoli esteri ne approfitterebbero enormemente e sarebbero esonerati dal pagamento della tassa nel traffico di confine giornaliero (vedi anche le osservazioni alla lettera a). Più il limite di franchigia è elevato, maggiore è la distanza percorsa, p.es. sino a circa 80 km per gli importi pari a 20 franchi. Ciò causerebbe elevate diminuzioni delle entrate e una grande disparità di trattamento nei confronti dei veicoli svizzeri.

d) Nel caso normale le imposizioni concernenti un detentore sono riunite in un'unica fattura. Il numero di detentore, comunicato dall'ufficio della circolazione stradale competente, è determinante. Il canton Obvaldo dispone attualmente di un sistema EED mediante il quale per ogni veicolo di un detentore viene generato un proprio numero di detentore. Ciò spiega perché nel caso concreto il detentore nel canton Obvaldo riceve una fattura per ogni veicolo, tra le quali anche una con l'importo minimo di 5 franchi. Il canton Obvaldo acquisterà nel prossimo futuro un nuovo sistema informatico; in tal modo tutte le imposizioni dei veicoli di un unico detentore potranno essere riunite. Per il mese di conteggio ottobre 2003 il detentore del veicolo in questione ha ricevuto, oltre alla fattura con l'importo minimo di 5 franchi, quattro ulteriori addebiti con importi compresi tra 500 e 3'000 franchi.

Risposta del Consiglio federale.