04.3136 · Interpellanza · 2004-03-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore dell'interpellanza lamenta il fatto che gli acquisti transfrontalieri, a suo parere discutibili dal punto di vista ecologico e dannosi per il nostro Paese, siano aumentati. Al contempo, sottolinea la tendenza contraria nelle abitudini dei consumatori in Ticino. Le disposizioni di diritto federale si applicano in modo uniforme in tutta la Svizzera, per cui le diverse tendenze nelle regioni di frontiera non sono attribuibili tanto all'ordinamento giuridico svizzero quanto piuttosto alla disparità di prezzi tra la Svizzera e i Paesi limitrofi.
La decisione di effettuare acquisti oltre frontiera dipende però anche da altri fattori, come ad esempio la soddisfazione riguardo alla qualità della merce e al servizio vendita, l'ampia offerta o la voglia di cambiamento.
Il fenomeno degli acquisti transfrontalieri va comunque anche a beneficio dell'economia svizzera: molti abitanti delle regioni limitrofe si recano in Svizzera per acquistare vari tipi di merce, come ad esempio cosmetici o apparecchi elettrici.
La posizione del Consiglio federale in merito alle domande poste nell'interpellanza è la seguente:
1. La decisione del 30 gennaio 2002 di semplificare lo sdoganamento nel traffico viaggiatori non mirava assolutamente ad innalzare in modo massiccio i limiti di franchigia ma piuttosto ad armonizzare due limiti di franchigia finora diversi: il cosiddetto limite di franchigia generale (100.- fr.) e il limite di franchigia particolare (200.- fr.). Tutte le disposizioni in merito ai tributi nel traffico viaggiatori sono state a suo tempo riunite in una nuova ordinanza. Un'attenzione particolare è stata accordata alla protezione dell'agricoltura, ragion per cui all'interno del limite di franchigia di 300 franchi sono state fissate anche quantità massime: ad esempio 1/2 kg di carne fresca e 1 kg di burro e di crema di burro per persona e per giorno. Nell'ambito della procedura di consultazione, la maggior parte delle associazioni mantello consultate non avevano sollevato obiezioni o si erano addirittura espresse a favore riguardo a tali disposizioni.
La suddetta decisione non era stata presa tuttavia soltanto per agevolare le formalità che incombono ai cittadini in occasione del passaggio della frontiera. Si trattava nel contempo anche di una misura per ridurre gli oneri amministrativi della Confederazione in modo da sgravare l'Amministrazione delle dogane e, più specificatamente, il Corpo delle guardie di confine, consentendo loro di dedicarsi maggiormente alla lotta contro la criminalità transfrontaliera, al contrabbando organizzato e all'entrata illegale nel Paese.
Il Consiglio federale non prevede pertanto di ritornare sulla decisione presa.
2. Secondo l'Ufficio federale di statistica (UST), l'evoluzione dei prezzi è la seguente:
Il legame tra l'indice dei prezzi al consumo e l'indice dei prezzi alla produzione e all'importazione non è molto stretto. Ciò è attribuibile, tra l'altro, al fatto che l'indice dei prezzi alla produzione contempla soltanto poche prestazioni e l'indice dei prezzi all'importazione non ne include affatto. Le prestazioni svolgono invece un ruolo fondamentale nell'indice dei prezzi al consumo
In linea di massima valgono le stesse considerazione anche nel confronto tra l'indice dei prezzi alla produzione nell'agricoltura e l'indice dei prezzi al consumo. Vista l'importanza relativamente modesta dell'alimentazione nell'indice dei prezzi al consumo (12 per cento), tale legame risulta ancora più debole.
Bisogna inoltre tenere conto che, negli ultimi dieci anni, le abitudini dei consumatori sono cambiate. A prescindere dall'incremento, in singoli casi, dei margini di trasformazione e di distribuzione, si constata una tendenza generale verso prodotti con un elevato grado di trasformazione. Questi prodotti offrono al consumatore, vista la diminuzione del tempo di preparazione, un valore aggiunto in forma di prestazione, che si ripercuote in parte sul prezzo. Occorre inoltre considerare che negli ultimi anni è aumentata la domanda, da parte dei consumatori, di prodotti che presentano standard di qualità più elevati o che garantiscono il rispetto di determinati standard in materia di produzione o di sicurezza del prodotto, come dimostrato dalla creazione di numerosi label.
3. Il prezzo delle materie prime agricole, che rappresenta un quarto del prezzo di vendita finale, influenza sempre meno il prezzo dei generi alimentari. Ciò significa, ad esempio, che se il prezzo della materia prima aumenta del 50 per cento, il prezzo del genere alimentare sale soltanto del 13 per cento. Il fatto che i prezzi delle materie prime agricole siano più elevati rispetto ai Paesi limitrofi è attribuibile alle difficili condizioni climatiche e topografiche, ad un livello dei costi in Svizzera generalmente elevato e alle strutture relativamente piccole della nostra agricoltura. Il livello dei pagamenti diretti in Svizzera tiene conto di questi fattori come pure degli elevati standard ambientali svizzeri.
Secondo il Consiglio federale sarebbe sbagliato chiedere di eliminare gli elevati standard ecologici e sociali dell'agricoltura svizzera allo scopo di aumentarne la competitività. Una simile misura si rivelerebbe probabilmente controproducente poiché, a causa dell'elevato livello dei prezzi e dei salari, l'agricoltura svizzera non è comunque in grado di sostenere la concorrenza dei Paesi esteri, con prodotti di massa più a buon mercato. Al contrario, perderebbe la sua posizione di vantaggio, ossia l'immagine di una produzione garantita naturale, riducendo così le proprie possibilità sul mercato.
4. Dal 1° gennaio 2001 la TTPCP è rimasta invariata, senza essere stata adeguata al rincaro. Secondo l'Ufficio federale di statistica, l'introduzione della TTPCP ha comportato un aumento del rincaro dello 0,1%. Contemporaneamente alla sua introduzione, il limite di peso è stato portato in Svizzera da 28 a 34 tonnellate. Inoltre, nell'ambito dell'applicazione dell'Accordo sui trasporti terrestri, alle imprese di trasporto sono stati attribuiti contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate. L'innalzamento dei limiti di peso ha portato ad un significativo aumento della produttività per le imprese di trasporto. Come indicato dal Consiglio federale nella risposta all'interpellanza 02.3565 CN Menétrey - Savary, l'aumento dei costi di trasporto è stato compensato in generale da un aumento della produttività. Nel frattempo la situazione non è cambiata.
Il fatto che alcuni progetti per strutture a forte affluenza di pubblico subiscano ritardi o non possano essere realizzati è essenzialmente attribuibile alla densità di popolazione in Svizzera, più elevata rispetto all'estero. A causa di ciò, infatti, aumentano i rischi di conflitti e opposizione tra i committenti e gli interessati. Inoltre, al momento di lanciare importanti progetti, a volte capita che non si tenga sufficientemente conto, nella scelta dell'ubicazione, delle esigenze legali da rispettare. Le procedure d'autorizzazione sono quindi prolungate poiché occorre ancora risolvere le questioni che non erano state affrontate in precedenza.
Il fatto che le opposizioni e i ricorsi presentati dagli aventi diritto comportano dei ritardi è nella logica delle cose. Le opposizioni vengono sollevate non solo dalle associazioni ma spesso anche da singole persone o Comuni. Il diritto di far riesaminare una decisione amministrativa da un'autorità giudiziaria indipendente è tuttavia una colonna portante del nostro Stato di diritto democratico e non va messo in questione.
Il Consiglio federale si esprimerà in maniera dettagliata sul diritto di ricorso delle associazioni nell'ambito di altri interventi parlamentari in materia ancora pendenti, in particolare dell'iniziativa parlamentare Hofmann Hans (02.436), "Semplificazione dell'esame dell'impatto sull'ambiente e prevenzione degli abusi mediante una definizione più precisa del diritto di ricorso delle organizzazioni". Il Consiglio federale prenderà altresì in esame le riserve espresse in questi ultimi tempi dall'opinione pubblica riguardo all'applicazione concreta di questo strumento, riserve che tra l'altro comprende. Attualmente è opportuno menzionare che il DATEC ha pubblicato, il 20 aprile 2004, 14 raccomandazioni concernenti le trattative condotte nel quadro del diritto di ricorso delle associazioni; tali raccomandazioni, a destinazione dei committenti, delle organizzazioni ambientaliste autorizzate a ricorrere e delle autorità interessate, intendono facilitare l'utilizzazione del diritto di ricorso delle associazioni.
5. Per quanto riguarda la prima fase di trasformazione industriale delle derrate alimentari (ad es. produzione di farina, olio, latte in polvere o burro), le imprese nazionali continuano ad essere poco competitive a livello internazionale. I processi di trasformazione sono sempre più standardizzati in tale fase, per cui è difficile migliorare la competitività grazie alla specializzazione e a nicchie di produzione. Per aumentare la competitività si potrebbe ad esempio adeguare le strutture aziendali, ciò che permetterebbe di ridurre i costi di trasformazione. I costi di trasformazione potrebbero essere ulteriormente ridotti aumentando la produzione grazie all'accesso ai mercati di sbocco esteri. Il livello dei prezzi agricoli generalmente elevato obbligherebbe comunque le imprese di trasformazione a ricorrere anche a materie prime estere.
Le imprese della seconda fase di trasformazione (produzione di cioccolato, biscotti, ecc.) sono meglio integrate nei mercati internazionali e, per quanto riguarda i processi di trasformazione, sono completamente esposte alla concorrenza internazionale. È uno degli effetti della legge federale del 13 dicembre 1974 su l'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati ("Schoggigesetz", RS 632.111.72), che permette di compensare le differenze di prezzo delle materie prime agricole rispetto all'estero in occasione dell'importazione e dell'esportazione. Le imprese operanti in questo settore riescono a far fronte alla concorrenza internazionale grazie all'elevata qualità dei loro prodotti; inoltre, i loro volumi di produzione sono maggiormente adeguati grazie alle possibilità di esportazione.
6. Il Consiglio federale è consapevole che il rendimento insufficiente di alcune imprese, in particolare nella produzione agricola e nella prima fase di trasformazione delle derrate alimentari, comporterà necessariamente cambiamenti strutturali. A tal proposito occorre inoltre sottolineare che le imprese innovative investono con successo in modo mirato.
Le varie misure prese dalla Confederazione impediscono che l'elevato livello dei prezzi per i prodotti agricoli costituisca, per l'industria alimentare della seconda fase di trasformazione, uno svantaggio in termini di concorrenza a livello internazionale. Nell'ambito della "Schoggigesetzes" sono previsti, per il 2004, contributi all'esportazione per un importo pari a 98,5 milioni di franchi al fine di compensare gli svantaggi, legati ai prezzi elevati delle materie prime (cosiddetto "handicap materie prime"), dell'industria alimentare indigena esportatrice.
Rendendo possibile il traffico di perfezionamento attivo, grazie all'esenzione dei dazi doganali per materie prime estere importate temporaneamente a scopi di trasformazione, la Confederazione contribuisce affinché le imprese svizzere producano in modo razionale e raggiungano la dimensione critica necessaria senza gravare il mercato interno. Il traffico di perfezionamento è consentito nel caso in cui non siano disponibili in quantità sufficiente prodotti indigeni simili oppure se nessun altro mezzo consente di compensare gli inconvenienti dovuti al prezzo delle materie prime necessarie per tali prodotti.
I vari accordi di libero scambio conclusi con la CE, l'AELS e altri Paesi terzi facilitano l'esportazione di prodotti alimentari trasformati senza che la protezione agricola svizzera ne subisca le conseguenze.
Nell'ambito dei negoziati bilaterali II con l'UE il Protocollo n° 2 dell'Accordo di libero scambio Svizzera-CE relativo al commercio di prodotti agricoli trasformati è stato rinegoziato. Secondo il progetto di testo elaborato, l'Accordo rafforzerà in vari modi la piazza economica svizzera per l'industria alimentare di trasformazione: in primo luogo, semplificherà il meccanismo di compensazione dei prezzi agricoli, facilitando ampiamente le esportazioni a destinazione dell'UE, che avrà presto un mercato di circa 450 milioni di consumatori. In tal modo, i contribuiti all'esportazione potranno essere impiegati in modo più efficace poiché, a pari quantità di materie prime agricole utilizzate, il loro volume diminuirà. In secondo luogo, il campo d'applicazione del Protocollo n° 2 sarà esteso ad una serie di nuovi prodotti, per i quali i dazi doganali saranno completamente aboliti da entrambe le Parti. Tra questi vi sono prodotti come il caffè torrefatto o i fitofarmaci, per cui la Svizzera beneficia di vantaggi in termini comparativi. Ci si può quindi aspettare che la futura liberalizzazione del commercio con l'UE stimolerà gli investimenti in Svizzera.
Il Consiglio federale è convinto che queste condizioni quadro costituiscono, per l'industria di trasformazione, il miglior presupposto per i futuri investimenti.
7. Le esperienze fatte dimostrano che le agevolazioni introdotte e in particolare l'unificazione dei limiti di franchigia non hanno portato ad un sostanziale aumento degli acquisti transfrontalieri da parte dei consumatori svizzeri. Le prescrizioni emanate in materia di sdoganamento e le franchigie influiscono sugli acquisti transfrontalieri solo minimamente. Si è constatato che franchigie poco elevate portano ad un aumento del numero di viaggi a scopo di acquisti verso l'estero. Al contrario, franchigie elevate contribuiscono a diminuire tali viaggi ma non aumentano la quantità di merce importata. In ogni caso, il Consiglio federale si impegna ad aumentare l'attrattiva della Svizzera quale destinazione per gli acquisti. La riforma agraria va portata avanti in modo da migliorare la competitività dell'agricoltura e, di conseguenza, dell'intero settore alimentare. Inoltre, il nuovo Protocollo n° 2 stimolerà la concorrenza tra la Svizzera e l'UE nel settore dei prodotti agricoli trasformati e comporterà una diminuzione del prezzo per alcuni prodotti in Svizzera. In questo modo, l'interesse per gli acquisti transfrontalieri diminuirà.
L'elevato livello dei prezzi in Svizzera è attribuibile in primo luogo ad altri fattori. Nel confronto internazionale, risulta chiaramente che tale constatazione vale soprattutto per i settori orientati verso il mercato interno e regolamentati dallo Stato. Il Consiglio federale intende, come annunciato nel suo programma di legislatura 2003-2007, favorire la concorrenza sul mercato interno e agevolare l'accesso al mercato.
Gli interventi che contengono grafici o tabelle possono essere scaricati da: Attività parlamentare / Curia Vista / Interventi che contengono grafici o tabelle.
Risposta del Consiglio federale.