Diritto temporaneo di rifiutare il transito di energia elettrica
04.3154 · Mozione · 2004-03-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Si invita il Consiglio federale, in virtù dell'articolo 8 della legge sui cartelli, ad introdurre per un tempo limitato il diritto generale di rifiutare il transito di energia elettrica. Questo diritto deve poter essere applicato, in particolare, nei Cantoni in cui non esistono disposizioni che prevedano un monopolio legale dell'azienda di approvvigionamento elettrico cantonale. Questo diritto dovrà essere applicabile fino a quando non entrerà in vigore una nuova ordinanza sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica.
Begründung
Il 22 settembre 2002, il Popolo svizzero ha detto "no" alla nuova legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE), respingendo così la liberalizzazione di questo settore. Un gruppo di esperti istituito dal Consiglio federale sta elaborando le basi per una nuova regolamentazione del mercato dell'energia elettrica. Questo gruppo chiede che, come soluzione transitoria, siano rapidamente stabilite regole vincolanti per il commercio transfrontaliero di elettricità, che sia creato un gestore giuridicamente indipendente della rete di trasmissione e che sia istituita un'autorità di regolazione. Ora, dopo la sentenza del Tribunale federale del 17 giugno 2003, tutti i consumatori finali, le aziende di approvvigionamento elettrico e le aziende che commerciano in energia elettrica possono far valere un diritto di transito. In un contenzioso che vedeva opposte l'azienda elettrica friburghese e la Watt Schweiz AG, il Tribunale federale ha confermato la decisione della Commissione della concorrenza (Comco) del 5 marzo 2001, secondo cui la legge sui cartelli è applicabile anche al settore dell'energia elettrica. Il Tribunale federale ha così creato i presupposti per l'apertura del mercato dell'elettricità attraverso la legge sui cartelli. Una tale apertura del mercato può far sì che altre aziende si basino sulla prassi della Comco e del Tribunale federale e ne seguano l'orientamento. Presso la Comco sono pendenti due casi di rifiuto del transito risalenti a prima della votazione sulla LMEE (Elektra Baselland, EBL e azienda elettrica del Cantone Turgovia, EKT). Un'apertura selvaggia del mercato dell'energia elettrica non corrisponde alla volontà del Popolo. Come inoltre scrive il Consiglio federale nella sua risposta all'interpellanza del gruppo ecologista, con la legge sui cartelli non è possibile regolamentare in modo completo il mercato dell'energia elettrica. In particolare mancano regole per il commercio internazionale dell'elettricità e per le misure atte a garantire la sicurezza di approvvigionamento e il servizio pubblico. Poiché la procedura è complessa, solo le grandi aziende possono percorrere la via della legge sui cartelli. Ciò porterà ad un sovvenzionamento trasversale delle grandi aziende da parte di quelle medie e piccole e delle economie private, attraverso tariffe più elevate. Secondo il Consiglio federale, con la legislazione attuale, questo sovvenzionamento trasversale a spese delle PMI e delle economie private può essere evitato solamente attraverso la sorveglianza dei prezzi e una stretta vigilanza sulle tariffe elettriche. Gli effetti dipenderanno dalle singole condizioni negoziate, che non sono tuttavia rilevabili statisticamente. Per questo il Consiglio federale deve creare le condizioni per un "time out", fino a quando non sarà stata elaborata una nuova regolamentazione del settore. In virtù dell'articolo 8 della legge sui cartelli, il Consiglio federale può dichiarare ammissibile per un periodo limitato il rifiuto del transito, se è eccezionalmente necessario alla realizzazione di interessi pubblici preponderanti. Dopo che il Popolo svizzero ha detto chiaramente "no" alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, dovrebbe essere di pubblico interesse introdurre per un periodo limitato il diritto di rifiutare il transito.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart; RS251) è fondamentalmente applicabile anche al mercato dell'energia elettrica. Secondo l'articolo 3 capoverso 1 LCart, sono fatte salve le prescrizioni che vietano la concorrenza per determinati beni o servizi su un mercato, in particolare quelle che fondano un regime statale di mercato o dei prezzi, o quelle che incaricano singole imprese dell'esecuzione di compiti pubblici e accordano loro speciali diritti. La LCart, quindi, non si applica in particolare quando disposizioni cantonali prevedono un monopolio legale dell'azienda di approvvigionamento elettrico cantonale. Se non esistono disposizioni di questo tipo, ogni gestore di rete è tenuto a consentire il transito di energia di fornitori terzi nei limiti delle capacità di rete disponibili.
Nelle spiegazioni relative alla votazione popolare sulla legge sul mercato dell'energia elettrica (LMEE) del 22 settembre 2002, il Consiglio federale aveva fatto notare che un "no" non avrebbe potuto arrestare il processo di apertura, e che la liberalizzazione sarebbe probabilmente proseguita sfruttando le basi legali esistenti. Il Popolo svizzero doveva quindi prevedere che l'apertura del mercato avrebbe seguito altre vie, per esempio attraverso la LCart.
Se la LCart risulta applicabile e se la Commissione della concorrenza o un'autorità di ricorso ha obbligato un gestore di rete a consentire il transito di energia di un fornitore terzo, il Consiglio federale, su richiesta del gestore di rete, può dichiarare ammissibile, per un periodo limitato, il rifiuto di assicurare il transito altrimenti illecito ai sensi della LCart, se ciò è eccezionalmente necessario alla realizzazione di interessi pubblici preponderanti (articoli 8 e 31 LCart). Il rifiuto di assicurare un transito può essere dichiarato ammissibile dal Consiglio federale solamente in casi singoli e sulla base di una richiesta concreta. Devono inoltre essere fatti valere interessi preponderanti di carattere pubblico. L'obbligo di garantire il transito dell'energia elettrica di terzi sulla propria rete non mette tuttavia in questione, in linea di massima, l'approvvigionamento regionale o nazionale.
La legge sui cartelli non consente al Consiglio federale di attivarsi autonomamente o sulla base di richieste generali ai sensi dell'articolo 8 LCart. La chiara volontà del legislatore era di non permettere un'applicazione generica e astratta dell'articolo 8 LCart. Poiché il 17 febbraio 2004 l'azienda elettrica friburghese ha ritirato la propria domanda, il Consiglio federale non ha più motivo di occuparsi della questione.
Proposta del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.