04.3167 · Mozione · 2004-03-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La nuova legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1), in vigore dal 1° gennaio 2003, ha permesso di armonizzare nozioni, procedure e disposizioni organizzative.
Tuttavia il sistema dei rami assicurativi separati in funzione dei rischi continua ad essere determinante. Questo sistema presenta diversi vantaggi, ma anche una serie di svantaggi che dovranno essere eliminati progressivamente. A questo scopo bisognerebbe procedere alla revisione della LPGA, tenendo conto soprattutto degli obiettivi seguenti:
1. Vanno elaborate le basi per un esame statistico globale delle assicurazioni sociali, affinché si possano migliorare la loro sistematica, la loro coordinazione e la loro valutazione.
Il Parlamento, il Consiglio federale, gli organi d'assicurazione e gli assicurati hanno bisogno di statistiche attuali, standardizzate e pubblicate in modo comprensibile. Esse rappresentano una base di lavoro indispensabile per le future revisioni.
Innanzitutto è necessario raggiungere una trasparenza dei costi (per ramo assicurativo, per organo d'assicurazione, per fornitore di prestazioni, per persona assicurata).
2. Si devono creare le premesse giuridiche necessarie per introdurre l'e-business, strumento al passo coi tempi, tra i datori di lavoro, gli assicurati e i fornitori di prestazioni da un lato e gli organi d'assicurazione dall'altro. In questo modo i conteggi con le assicurazioni sociali potranno essere effettuati per via elettronica rendendo il tutto notevolmente più semplice (nessun rilevamento plurimo, riduzione delle fonti d'errore).
3. Il sistema di protezione giuridica deve essere unificato e al tempo stesso razionalizzato.
Il Consiglio federale è invitato a presentare in questo senso una prima revisione della LPGA, emanando - se del caso - ulteriori disposizioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La lunga genesi della LPGA ha mostrato quanto sia complesso conciliare le assicurazioni sociali. La soluzione attuale rappresenta un compromesso politico e tecnico nominato "LPGA light" che deriva da un progetto di legge originariamente più ampio. All'epoca si era posta la questione se fosse necessario procedere ad una revisione simultanea e coordinata delle leggi specifiche mediante una legge detta d'armonizzazione o prevedere la creazione di una parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. Alla fine è stata scelta questa seconda proposta che permette di riunire in una sola legge le disposizioni di validità generale, lasciando il disciplinamento delle particolarità alle rispettive leggi specifiche.
La LPGA regola essenzialmente:
- la definizione di certe nozioni proprie al diritto delle assicurazioni sociali quali malattia, grande invalidità, domicilio ecc.,
- i diritti e gli obblighi degli assicurati nell'ambito della procedura (del contenzioso),
- la coordinazione delle prestazioni,
- il regresso contro terzi da parte delle assicurazioni.
Sui singoli punti della mozione va osservato quanto segue:
1. La LPGA è una legge che permette un minimo di armonizzazione nella procedura e nell'organizzazione. In base all'articolo 77 LPGA, le istituzioni delle assicurazioni sociali devono fornire alle autorità di vigilanza tutte le informazioni che esse richiedono per compilare statistiche significative. Con questa formulazione aperta si tiene conto del fatto che le esigenze e i bisogni dei vari rami delle assicurazioni sociali sono molto differenti. Le direttive dettagliate concernenti le statistiche necessarie sono da integrare nelle leggi specifiche. Se si considerano i settori assicurativi, ve ne sono alcuni ben forniti di dati statistici e finanziari (primo pilastro, assicurazione disoccupazione). Questa situazione consegue dal fatto che si tratta di sistemi che applicano un regime unico di prestazioni sottoposto alla sorveglianza diretta della Confederazione. Nell'ambito della previdenza professionale - non soggetta alla LPGA - si arriverà ad una certa trasparenza grazie all'introduzione di misure appropriate. Tuttavia, per raggiungere una visione complessiva bisogna colmare una gran lacuna, vale a dire l'assenza di dati dettagliati sui beneficiari di prestazioni. Quest'obiettivo non può però essere raggiunto mediante una revisione della LPGA. Con il progetto CH-SILC, l'Ufficio federale di statistica a partire dal 2007 metterà a disposizione dati relativi alla situazione dei redditi delle economie domestiche. È previsto d'ampliare regolarmente questa rilevazione con un modulo complementare affinché possano essere elaborate anche informazioni concernenti la situazione dei beneficiari di prestazioni delle assicurazioni sociali (soprattutto nell'ambito della previdenza per la vecchiaia).
Il Consiglio federale ricorda inoltre che con la statistica delle assicurazioni sociali eseguita annualmente dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e con i conti globali della sicurezza sociale effettuati dall'Ufficio federale di statistica si crea una panoramica delle prestazioni della sicurezza sociale e del loro finanziamento. Nei conti globali le prestazioni (in particolare anche quelle delle assicurazioni sociali) sono rilevate in base ad una tabella unitaria ed adeguata a livello internazionale.
2. L'e-business nell'ambito delle assicurazioni sociali viene già applicato e continua ad essere sviluppato. Esiste p. es. già uno "sportello elettronico PMEadmin" sviluppato da seco, Ufficio del registro di commercio, Amministrazione delle contribuzioni e Ufficio federale delle assicurazioni sociali che permette alle società semplici l'iscrizione nel registro di commercio, all'imposta sul valore aggiunto e all'AVS con una sola operazione. Negli anni dal 2005 al 2007 questa offerta sarà ampliata ad altre forme di aziende.
Attualmente l'INSAI, le casse di compensazione ed altri partner sviluppano una procedura uniforme per la dichiarazione dei salari, grazie alla quale basterà elaborare solo una volta i dati riguardanti il salario e trasmetterli in seguito alle assicurazioni sociali e alle autorità fiscali via Internet o via supporto di dati. Presumibilmente già le dichiarazioni dei salari dell'anno in corso potranno essere trasmesse, nel gennaio 2005, in formato elettronico alle casse di compensazione competenti da molte aziende. Nei prossimi anni questa procedura per la dichiarazione dei salari sarà progressivamente sviluppata. Lo scopo è di estenderla entro l'anno 2007 a 35'000 aziende per un totale di 1,3 milioni di salariati. Inoltre, attualmente è già possibile trasmettere elettronicamente dichiarazioni d'infortunio all'INSAI. Per altro, un gruppo di lavoro di cui fanno parte rappresentanti delle casse di compensazione e degli uffici AI sotto la direzione dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sta coordinando le attività su Internet in modo da permettere che entro breve tempo le informazioni, le consulenze e infine anche le transazioni potranno essere eseguite elettronicamente. L'attuazione avverrà negli anni 2005 e 2006.
L'e-business nell'ambito delle assicurazioni sociali può quindi essere sviluppato già sulla base delle disposizioni legali vigenti.
La comunicazione elettronica sarà introdotta anche nel caso del contenzioso: il progetto di revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale introdurrà un disciplinamento della comunicazione elettronica tra privati ed autorità. L'allegato alla legge sul Tribunale amministrativo federale contiene parecchie modifiche della legge federale sulla procedura amministrativa federale al fine di rendere possibile le transazioni elettroniche nelle procedure. Inoltre questo allegato introdurrà all'articolo 55 LPGA un nuovo capoverso 1 del seguente tenore: "Il Consiglio federale può dichiarare applicabili alle procedure disciplinate conformemente alla presente legge, le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa relativa alla comunicazione elettronica con le autorità.". La modifica della LPGA richiesta dall'autore della mozione è quindi già in corso di realizzazione. L'entrata in vigore è prevista per il 2007/2008.
3. La LPGA ha raggiunto un'armonizzazione delle procedure nei rami assicurativi che le sono assoggettati e definito le condizioni unitarie per il contenzioso davanti ai Tribunali cantonali delle assicurazioni. Il lasso di tempo è troppo corto per poter valutare in modo affidabile gli effetti della nuova legge, entrata in vigore solo un anno fa. Nell'ambito dell'AI le novità della LPGA hanno però causato un numero elevato di opposizioni. Se questa tendenza dovesse mantenersi si imporrebbero misure quali un'ulteriore semplificazione della procedura d'opposizione oppure l'abbandono della gratuità generale. Il Consiglio federale seguirà l'evoluzione e se del caso proporrà degli adeguamenti legali, come aveva già preannunciato nella sua risposta alla mozione Ineichen (03.3606). Queste proposte verranno messe in discussione nel quadro della consultazione nell'ambito della 5 revisione AI.
Per quanto riguarda lo snellimento dei rimedi giuridici e la gratuità della procedura davanti al Tribunale federale delle assicurazioni (TFA), il Consiglio federale rimanda alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale in corso (01.023). Nel quadro di questa revisione è prevista l'introduzione del ricorso unitario anche nel diritto delle assicurazioni sociali, cosa che - in relazione alla procedura - significherebbe l'equiparazione del diritto delle assicurazioni sociali al resto del diritto amministrativo. Con questo progetto, attualmente in discussione in Parlamento, le misure richieste dall'autore della mozione sono state avviate a livello del Tribunale federale. Sta al Parlamento realizzarle nel quadro della revisione in corso ed effettuare eventuali ulteriori adeguamenti.
Riassumendo si può affermare che, in relazione alle basi statistiche, l'armonizzazione, a condizione di essere opportuna, è realizzata o preparata. La seconda richiesta è realizzabile senza basi legali supplementari. Per quanto riguarda la procedura, le modifiche urgenti possono essere realizzate nell'ambito della revisione dell'organizzazione giudiziaria federale. Per il resto, è prima necessario raccogliere esperienze attendibili in rapporto alla LPGA.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.