04.3186 · Mozione · 2004-03-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è pregato di inserire il promovimento dell'autoaiuto nella legge sull'assicurazione malattie (LAMal).
Begründung
L'autodeterminazione e la responsabilità personale costituiscono obiettivi di politica sanitaria e sociale generalmente riconosciuti. Il promovimento di gruppi di autoaiuto contribuisce in modo rilevante a concretizzarli e a raggiungerli.
I gruppi di autoaiuto sono associazioni volontarie di persone malate, invalide o con disagi psico-sociali che hanno deciso di non arrendersi e di fronteggiare i loro problemi. In Svizzera per 330 ambiti tematici esistono 2000 gruppi di cui fanno parte circa 22 000 persone. Lo scambio di esperienze rafforza l'energia psichica che l'individuo può mobilitare per la sua salute. A trarre profitto da questi gruppi non sono solo i membri, ma anche i familiari e i conoscenti nonché l'intero settore della sanità e della socialità. I gruppi di autoaiuto lavorano a titolo volontario e sotto la propria responsabilità, ovvero senza essere diretti da uno specialista. Offrono un complemento indispensabile al sistema professionale della sanità, incentrato sulla diagnosi e sulla terapia piuttosto che sulla profilassi e sull'assistenza successiva alla terapia.
L'utilità sociale dei gruppi di autoaiuto e il loro contributo al contenimento dei costi sono tra l'altro conseguenza della migliore informazione dei membri. Le offerte specializzate vengono prese in considerazione in modo più mirato e questo permette di migliorare la collaborazione terapeutica e di facilitare il raggiungimento degli obiettivi che medico e paziente perseguono in comune (vedi il problema della non-compliance, ossia del rifiuto del paziente di attenersi alle prescrizioni del medico). Mediante un minor consumo di farmaci i gruppi di autoaiuto permettono anche di limitare i costi.
L'utilità e la necessità del promovimento dei gruppi di autoaiuto sono riconosciute da tempo in tutto il mondo. La Germania ha imposto agli assicuratori-malattie riconosciuti dalla legge di versare un contributo minimo pari a 0,51 euro per ogni assicurato. Già nel 1982 l'OMS aveva formulato una raccomandazione tesa a promuovere i gruppi di autoaiuto a livello locale, regionale e nazionale.
A livello regionale sono necessari servizi di promovimento e di contatto, mentre su scala nazionale i compiti da svolgere concernono il coordinamento, la garanzia della qualità, il dialogo con le associazioni professionali, l'intervento degli organi federali per lo scambio di esperienze a livello internazionale, la valutazione e la ricerca. L'empowerment, ossia il fatto di assumere la responsabilità della propria salute, costituisce uno dei punti fondamentali del progetto "Politica nazionale svizzera della sanità".
Il promovimento dell'autoaiuto, previsto all'articolo 23a della revisione, recentemente bocciata, della legge sull'assicurazione malattie, era stato adottato dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati: dovrebbe essere inserito nella legge in occasione della prossima revisione della LAMal.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'ambito dei dibattiti parlamentari sulla 2a revisione della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) era stato proposto di modificare la legge in modo da permettere alla Confederazione di affidare ad organizzazioni di utilità pubblica compiti relativi alla consulenza e al promovimento dell'autoaiuto tra assicurati e di concedere a tale scopo aiuti finanziari conformemente alle disposizioni della legge sui sussidi. A priori la mozione intende riprendere questa proposta, sostenuta dal Consiglio nazionale e in seguito anche dal Consiglio degli Stati su proposta della conferenza di conciliazione. Tuttavia, visto che nella sessione invernale 2003 il Parlamento ha respinto la revisione, la proposta, come anche tutto il progetto di revisione, è stata abbandonata.
Nel corso dei dibattiti parlamentari il Consiglio federale si è opposto a questa proposta e non ha ritenuto prioritario riprenderla nell'ambito dei progetti di riforma per tappe della LAMal messi in consultazione successivamente al fallimento della 2a revisione.
Bisogna innanzitutto rilevare che, contrariamente ad altre leggi in materia di assicurazioni sociali - come la legge del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20) -, la LAMal non prevede che vengano versati sussidi federali ad istituzioni od organizzazioni, in quanto poggia unicamente sul finanziamento delle prestazioni. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume infatti soltanto i costi delle prestazioni menzionate nella legge. L'unico sistema di sussidiamento federale previsto nella LAMal è quello destinato alla riduzione dei premi degli assicurati di condizione economica modesta, che però non ha niente a che vedere con le prestazioni in caso di malattia coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
In secondo luogo è opportuno precisare che, ai sensi della LAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume quali prestazioni generali in caso di malattia soltanto i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi (art. 25 LAMal). Essa copre anche i costi di determinati esami destinati ad individuare precocemente le malattie e misure individuali preventive in favore di assicurati particolarmente in pericolo, in un certo momento o a intervalli regolari, senza che vi siano sintomi della malattia (art. 26 LAMal). L'obiettivo principale del legislatore è di far sì che le malattie vengano curate secondo metodi scientifici da fornitori di prestazioni che dispongono di una formazione adeguata: ora, bisogna ammettere che sovente le prestazioni fornite dalle organizzazioni di autoaiuto non rispondono a questi requisiti.
Inoltre, giusta l'articolo 19 LAMal, gli assicuratori e i cantoni gestiscono un'istituzione - denominata Promozione Salute Svizzera - avente lo scopo di stimolare, coordinare e valutare misure tese a promuovere la salute e a prevenire le malattie. Ogni persona soggetta all'obbligo di assicurazione versa un contributo annuo per la prevenzione generale delle malattie (art. 20 LAMal). Con la somma messale a disposizione, che ammonta a circa 17 milioni di franchi all'anno, Promozione Salute Svizzera finanzia una serie di progetti individuali e di azioni volti per l'appunto a stimolare la popolazione ad assumersi la responsabilità della propria salute. L'obiettivo principale è di promuovere uno stile di vita sano e non solo di prevenire malattie e lottare contro di esse. Pertanto il diritto vigente soddisfa già quanto richiesto dall'autore della mozione. Il Consiglio federale ritiene che la Confederazione non debba adottare ulteriori misure in merito.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.