04.3286 · Interpellanza · 2004-06-07
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
La valenza della cultura per la nostra società è incontestata: la vita culturale e il confronto attivo con essa contribuiscono sia a formare l'identità sia a stimolare l'esperienza di appartenere a una comunità. Il movimento culturale è diventato anche un importante fattore economico. Stando alle ricerche più recenti raggiunge infatti una cifra d'affari di oltre 15 miliardi di franchi e offre lavoro a quasi 100 000 persone. Anche a livello federale occorre pertanto attribuire alla politica culturale un'elevata considerazione.
In Svizzera i Cantoni e i Comuni - e in particolare le grandi Città - sono di gran lunga i più solidi pilastri del finanziamento della cultura. In un'epoca in cui la situazione delle finanze federali è critica è doppiamente importante che la Confederazione collabori strettamente con i Cantoni e i Comuni e fissi contemporaneamente le sue priorità in tutta chiarezza.
Attualmente è in cantiere una legge federale sulla promozione della cultura. Un gruppo di esperti composto dei principali rappresentanti della cultura e della promozione culturale (istituzioni, Città, Cantoni, Confederazione) ha presentato nel dicembre scorso un disegno di legge che è stato accolto favorevolmente. Questo avamprogetto parte dal presupposto che la Confederazione collabori con i Cantoni e i Comuni nell'ambito della cultura.
Purtroppo è risaputo che, nonostante questi sforzi sul piano legislativo, i programmi di risparmio gravano anche sul settore della cultura.
A questo riguardo e anche in vista dell'elaborazione definitiva della legge sulla promozione della cultura chiedo al Consiglio federale di chiarire i seguenti interrogativi:
1. Che cosa si può fare per attribuire la dovuta considerazione alla sicurezza sociale degli operatori culturali anche in tempi in cui si fa sentire la pressione del risparmio?
2. È possibile che la Confederazione collabori in modo più assiduo e strutturato con i Cantoni e i Comuni nell'ambito della promozione culturale, senza trascurare le proprie priorità? Non si potrebbe creare un sistema che definisca chiaramente la posizione sussidiaria della Confederazione pur lasciando risaltare pienamente il potenziale di una politica di promozione culturale federale autonoma?
3. È possibile ottimizzare le strutture della promozione culturale all'estero? Non si potrebbero affidare a un'unica organizzazione i compiti di promozione culturale svolti attualmente all'estero da Pro Helvetia, da Presenza Svizzera o da altri servizi del DFAE? In tal caso occorrerebbe un nuovo strumento oppure si potrebbe fare ricorso a una struttura organizzativa già esistente?
Quale potenziale di risparmio potrebbe eventualmente scaturire dal superamento dei parallelismi oggi esistenti sul piano della politica culturale estera?
4. È possibile creare sinergie anche nell'ambito dei musei mediante una migliore coordinazione o eventuali raggruppamenti? È possibile definire determinati criteri trasparenti volti a eventuali fusioni?
5. È possibile ancorare le rivendicazioni della comprensione anche nella legge sulla promozione della cultura, essendo risaputo che la cultura in tutte le sue forme dispone di un potenziale di comprensione notevole?
6. È possibile definire chiaramente anche nell'ambito della cultura priorità di promozione quadriennali, analogamente a quanto già succede per il settore dell'educazione e della ricerca?
Stellungnahme des Bundesrates
Con l'articolo 69 della Costituzione federale (Cost.), la promozione della cultura della Confederazione ha ottenuto una base costituzionale. L'articolo 69 capoverso 1 Cost. conferma la sovranità cantonale in materia di cultura. La Confederazione possiede tuttavia una competenza generale per promuovere la cultura. Questa competenza parallela ha carattere facoltativo ed è circoscritta dal criterio dell'interesse nazionale (art. 69 cpv. 2 Cost.). Da sempre la Confederazione ha operato in tal senso nell'ambito della promozione culturale tenendo conto della sovranità cantonale (sussidiarietà). Con la revisione della Costituzione federale alla Confederazione è stata affidata inoltre una nuova competenza parallela concernente la promozione della formazione nelle discipline artistiche e in quelle musicali (art. 69 cpv. 2, seconda parte del periodo Cost.).
La situazione finanziaria estremamente tesa obbliga la Confederazione a ricorrere a radicali modifiche del sistema e a rinunciare sistematicamente a determinati compiti, come annunciato dal Consiglio federale nell'obiettivo 3 del suo programma di legislatura. Una verifica dell'impegno finanziario della Confederazione nell'ambito della promozione culturale è pertanto inevitabile. Lo scopo consiste nel concentrare i mezzi finanziari sui progetti prioritari nel quadro delle risorse disponibili.
Nel giugno 2001, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno istituito un gruppo di esperti presieduto dall'Ufficio federale della cultura (UFC), composto di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle Città, di Pro Helvetia e delle organizzazioni e istituzioni culturali, incaricato di mettere a punto le possibili basi in vista dell'attuazione dell'articolo costituzionale 69. Nel dicembre 2003 il gruppo di esperti ha presentato ai committenti (DFI e CDPE) il disegno della legge sulla promozione della cultura (LPC). In seguito, il capo del DFI ha commissionato all'UFC l'elaborazione di proposte da parte dell'Amministrazione per la LPC e per il disegno di revisione della legge su Pro Helvetia (LPH). Partendo da vari modelli, l'UFC è chiamato a simulare e sottoporre ad approfondito esame i principi fondamentali del disegno della legge sulla promozione della cultura. La consultazione è prevista per il 2005, anche se la data precisa non è ancora stata fissata.
Alle singole domande poste, il Consiglio federale risponde nel modo seguente:
Domanda 1
Stando a varie ricerche, la maggioranza degli operatori culturali dispone di una previdenza professionale insufficiente e al momento del pensionamento deve regolarmente ricorrere a prestazioni assistenziali. Questa copertura assicurativa inadeguata è particolarmente accentuata nel caso dei liberi professionisti, che cambiano spesso i committenti. Il DFI è incaricato di verificare se è possibile risolvere il problema nel quadro della LPC, come previsto nel disegno degli esperti per l'attuazione dell'articolo costituzionale 69. Qualora non fosse possibile, occorrerà verificare, mediante un adeguamento del diritto sulle assicurazioni sociali, come realizzare la sicurezza sociale degli operatori culturali.
Domanda 2
Considerata la competenza sussidiaria della Confederazione nell'ambito della promozione culturale, una collaborazione strutturata e più assidua con i restanti promotori culturali (Cantoni, Comuni, privati) è possibile e necessaria, se si vuole conseguire il miglior effetto possibile con le risorse a disposizione. Il DFI è incaricato di verificare accuratamente il principio della collaborazione previsto dal gruppo di esperti della LPC nel quadro dei preparativi per la consultazione e di simularlo insieme ai suoi partner in base a vari modelli allo scopo di creare un sistema che circoscriva chiaramente la posizione sussidiaria della Confederazione e, al tempo stesso, metta in risalto il potenziale della promozione culturale autonoma della Confederazione.
Domanda 3
L'ottimizzazione delle strutture dell'attività culturale all'estero, non solo della promozione culturale, è possibile e necessaria ed è un compito dei servizi federali interessati. Nel quadro dell'attuazione dell'articolo costituzionale 69 il DFI esaminerà insieme a Pro Helvetia, a Presenza Svizzera e ad altre unità amministrative del DFAE come impiegare in modo ancora più efficace e finalizzato le risorse umane e finanziarie destinate all'attività culturale all'estero. Si tratterà tra l'altro anche di evitare eventuali parallelismi. Un eventuale potenziale di risparmio non può essere quantificato, ma sarà evidente solo dopo l'ottimizzazione delle strutture.
Domanda 4
La creazione di sinergie nell'ambito dei musei è possibile ed è già in atto all'interno del Museo nazionale svizzero (p. es. centro di conservazione e deposito delle collezioni centralizzati, un solo marketing per l'intero gruppo di musei, sviluppo aziendale comune). Nel quadro di un eventuale dibattito parlamentare sulla prevista legge sul Museo nazionale si vedrà se realizzare un disciplinamento per altri musei, segnatamente per il Museo svizzero dei trasporti. Per le rimanenti collezioni della Confederazione e per il supporto a centri di competenza d'importanza nazionale, ciò è previsto nel quadro dell'attuazione dell'articolo costituzionale 69. In linea di principio occorre tuttavia tenere presente che la responsabilità dei musei pubblici in Svizzera è affidata ai Cantoni e alle Città. In questo settore la Confederazione non è intenzionata ad andare oltre gli impegni esistenti.
Domanda 5
Il disegno degli esperti non prevede di ancorare la comprensione nella LPC, in quanto questo aspetto fa parte della cultura linguistica e quindi di un'eventuale legge sulle lingue.
Domanda 6
Considerate le esperienze positive fatte nel settore formativo e scientifico (messaggio ERT), nel quadro dell'elaborazione della LPC il DFI è incaricato di fissare a scadenze quadriennali i settori e le priorità di promozione anche per il settore culturale.
Risposta del Consiglio federale.