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04.3291 · Interpellanza · 2004-06-09

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Alla domanda 1

Nell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710), il Consiglio federale non ha considerato solo i rischi per la salute, chiaramente dimostrati a livello scientifico, derivanti dalle radiazioni non ionizzanti. A titolo preventivo, poiché i rischi non sono del tutto conosciuti, ha fissato valori limite essenzialmente più severi per i luoghi in cui le persone soggiornano a lungo. Per le antenne di telefonia mobile, i valori limite sono dieci volte superiori ai limiti normalmente prescritti a livello internazionale. La Svizzera dispone perciò di una delle regolamentazioni più severe al mondo. Dall'emanazione dell'ORNI quasi cinque anni fa tale situazione non è mutata. Sulla base di questo contesto. Inoltre il Consiglio federale non è a conoscenza del fatto che il Parlamento europeo ha emanato una raccomandazione per un valore limite di 1 V/m. Nell'UE sono in vigore dal 1999 valori limite tra i 41 e i 61 V/m per le radiazioni della telefonia mobile (indipendentemente dalla durata del soggiorno). In Svizzera tali valori si aggirano tra i 4 e i 6 V/m in luoghi ad utilizzazione sensibile.

Il Consiglio federale segue attentamente la ricerca in corso a livello mondiale sulle conseguenze biologiche e sanitarie delle radiazioni non ionizzanti. L'UFAFP valuta continuamente lo stato delle conoscenze scientifiche ed è tenuto a chiedere al Consiglio federale un adeguamento dei valori limite dell'ORNI, se dalle ricerche dovessero risultare nuovi dati attendibili al riguardo. L'ultimo esame completo è stato pubblicato dall'UFAFP nella primavera del 2003, in un rapporto intitolato "Hochfrequente Strahlung und Gesundheit" (Radiazioni ad alta frequenza e salute, in tedesco). Da tale rapporto non è emersa la necessità di un inasprimento dei valori limite attuali. Se il Parlamento accetta la mozione Wyss (03.3661), il Consiglio federale procederà a un approfondimento dei criteri per la determinazione dei valori limite e su tale base esaminerà nuovamente la situazione.

Alle domande 2 e 3

L'articolo 74 della Costituzione federale e la legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) attribuiscono l'esecuzione delle prescrizioni relative alla protezione dalle radiazioni non ionizzanti per le antenne di telefonia mobile principalmente ai Cantoni. Alla Confederazione spetta invece il compito di vigilanza sull'esecuzione (art. 38 cpv. 1 LPAmb). Il Consiglio federale non dispone attualmente di alcuna indicazione secondo cui l'esecuzione cantonale dell'ORNI nel campo della telefonia mobile sarebbe insufficiente. Il Consiglio federale accoglie tuttavia la censura avanzata dall'interpellante nel singolo caso del Cantone di Ginevra quale denuncia all'autorità di vigilanza e incaricherà l'UFAFP di approfondire la questione nell'ambito della sua attività di controllo.

Al fine di promuovere un'esecuzione uniforme nei Cantoni, nel giugno del 2002 e a settembre 2003 l'UFAFP e il METAS hanno pubblicato in totale tre raccomandazioni relative all'esecuzione e alle misurazioni. I servizi cantonali specializzati per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti possono scambiare le loro esperienze all'interno di un gruppo di lavoro di Cercl'Air (Società svizzera dei responsabili della protezione dell'aria) e si impegnano al fine di armonizzare l'esecuzione. L'UFAFP e l'UFCOM sono rappresentati in questo gruppo di lavoro e forniscono consulenza ai Cantoni anche in singoli casi. Il Consiglio federale considera sufficiente questa forma di collaborazione e di consulenza. Secondo il Governo non vi è attualmente nessun motivo di rafforzare il controllo di esecuzione cantonale.

Alla domanda 4

Il Consiglio federale non ha nessun motivo per ritenere che gli operatori di telefonia mobile non rispettano le prescrizioni in materia di costruzione e di funzionamento dei loro impianti. Nel caso in cui effettivamente gli operatori non adottassero le misure decretate dalle autorità per proteggere la popolazione dalle radiazioni non ionizzanti, andrebbero applicate le disposizioni penali previste dalla legge sulla protezione dell'ambiente: sulla base della LPAmb, è infatti punito chi viola le limitazioni delle emissioni (art. 61 cpv. 1 lett. a LPAmb).

Risposta del Consiglio federale.