Autorizzazione di viaggiare all'estero per i titolari di un libretto N
04.3295 · Mozione · 2004-06-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1), nel modo seguente:
Articolo 30 capoverso 4 (nuovo): Il titolare di un libretto N può essere autorizzato a compiere viaggi all'estero se si tratta di persone riconosciute in ambito scientifico, culturale e sportivo, e se il viaggio serve all'esercizio della sua attività professionale.
Begründung
La nuova legge sugli stranieri (LStr), secondo il disegno presentato dal Consiglio federale nel suo messaggio dell'8 marzo 2002, prevede disposizioni che permetterebbero a persone riconosciute in ambito scientifico, culturale e sportivo di esercitare liberamente la loro attività in Svizzera (art. 23 cpv. 3 lett. b LStr), a prescindere dalla loro nazionalità. I firmatari della mozione salutano positivamente queste nuove norme.
Tuttavia, numerosi cittadini stranieri del settore dell'asilo non hanno la possibilità di esercitare liberamente la loro professione, nemmeno una volta scaduto il termine di tre mesi previsto dall'articolo 43 della legge sull'asilo (LAsi), se l'esercizio dell'attività lucrativa presuppone un viaggio all'estero. È soprattutto il caso degli sportivi d'élite, in particolare nel settore dell'atletica, che desiderano partecipare a competizioni internazionali di alto livello. Per queste persone l'articolo 30 OAsi 1 è di fatto in contraddizione con l'autorizzazione di esercitare un'attività lucrativa prevista dall'articolo 43 LAsi.
Sensibile a questo tipo di problematica, il consigliere federale Adolf Ogi aveva all'epoca concesso autorizzazioni di viaggio eccezionali al maratoneta Tesfaye Eticha, originario dell'Etiopia. Tale pratica aveva tuttavia suscitato reazioni negative, poiché si riteneva che avrebbe aperto una pericolosa breccia nel sistema giuridico, suscettibile di applicarsi a macchia d'olio a ogni sportivo di medio livello.
Visto che ha deciso di prevedere nella LStr la possibilità di concedere permessi di soggiorno particolari per "persone riconosciute in ambito scientifico, culturale e sportivo", senza il timore di aprire una pericolosa breccia nella regolamentazione, il Consiglio federale potrebbe autorizzare tali persone, che fanno però parte del sistema dell'asilo, a varcare la frontiera per poter esercitare la loro attività professionale.
Considerati i rischi che incombono sulla nuova LStr, contro la quale sarà verosimilmente lanciato un referendum, gli autori della presente mozione ritengono che una modifica dell'OAsi 1, non sottoposta a referendum, permetterebbe di risolvere questi casi entro un termine più breve, almeno per quel che riguarda le persone che fanno parte dell'ambito dell'asilo.
Oltre al maratoneta Tesfaye Eticha, vi sono in Svizzera altri sportivi d'élite che fanno parte del settore dell'asilo e che potrebbero beneficiare di questa nuova disposizione. Tola Zenebech, pure lei nata in Etiopia, all'età di 20 anni fa già parte delle cinque migliori atlete al mondo su distanze che vanno dagli 800 ai 10 000 metri su pista. Il divieto di varcare la frontiera costituisce per questa atleta di talento un importante ostacolo per la sua realizzazione sportiva e professionale.
Per analogia, gli stessi argomenti possono essere fatti valere per le persone riconosciute in ambito culturale e scientifico.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Lo statuto dei richiedenti l'asilo è disciplinato nel capitolo 2, sezione 4 della legge sull'asilo (LAsi; RS 142.31) e concretizzato nell'articolo 30 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1; RS 142.311) citato dall'autore della mozione. Tale disposizione prevede tra l'altro il rilascio di un permesso N ai richiedenti l'asilo che possono presumibilmente soggiornare in Svizzera fino alla fine della procedura d'asilo. Tale permesso attesta unicamente il deposito della domanda d'asilo e non autorizza a varcare la frontiera.
L'articolo 30 OAsi 1 non contempla norme applicabili ai viaggi compiuti da richiedenti l'asilo titolari di un permesso N. In merito è invece determinante l'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV; RS 143.5), che all'articolo 4 capoverso 2 enuncia le condizioni che devono essere rispettate affinché l'UFR possa rilasciare un documento di viaggio ai richiedenti l'asilo.
Secondo il tenore di detta norma, l'UFR può rilasciare un certificato d'identità segnatamente per pratiche familiari urgenti, allo scopo di preparare la partenza o la partenza definitiva verso un Paese terzo.
Il termine "segnatamente" esprime il fatto che l'enumerazione dei motivi di rilascio contenuta nell'articolo 4 capoverso 2 ODV non è esaustiva. Tuttavia, sulla base di giurisprudenza e dottrina consolidate, da tale enumerazione si deve desumere che un certificato d'identità può essere rilasciato unicamente per motivi gravi e qualificati, e non per qualsiasi motivo di natura personale. Il richiedente l'asilo deve trovarsi in una situazione assolutamente straordinaria, che impone in via eccezionale il rilascio di un certificato d'identità.
In linea di principio, i viaggi professionali menzionati dall'autore della mozione non sono pertanto compresi tra i motivi previsti dal Consiglio federale nell'articolo 4 capoverso 2 ODV per il rilascio di un documento d'identità.
La ragione alla base di condizioni più restrittive per il rilascio di certificati d'identità a richiedenti l'asilo è l'articolo 8 capoverso 3 LAsi, che impone ai richiedenti l'asilo di tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali durante la procedura.
Il diritto fondamentale alla libertà personale, e in particolare la libertà di movimento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 Cost., sottostà quindi necessariamente a determinate limitazioni. Tuttavia, alla luce del compito delle autorità competenti, tenute a concludere la procedura d'asilo entro un termine ragionevole, tali limitazioni non appaiono sproporzionate. In questo senso è anche nell'interesse delle persone interessate evitare rallentamenti della procedura dovuti a regolari trasferte all'estero per motivi professionali.
Il caso citato dall'autore della mozione, concernente lo sportivo professionista Eticha, costituisce un'eccezione. In questo caso la procedura d'asilo, per motivi particolari e specifici, si è protratta per tempi straordinariamente lunghi e un'ulteriore limitazione della libertà di movimento dell'interessato si sarebbe rivelata sproporzionata.
In base a giurisprudenza e prassi costanti, il diritto di effettuare viaggi professionali all'estero non può nemmeno essere fatto discendere dall'autorizzazione d'esercitare un'attività lucrativa che, secondo l'articolo 43 LAsi, i richiedenti l'asilo possono ottenere tre mesi dopo la presentazione della loro domanda. A causa dello statuto speciale dei richiedenti l'asilo, descritto in precedenza, la loro attività lucrativa è sottoposta a diverse limitazioni, sia sul piano del mercato del lavoro sia su quello della procedura d'asilo. Contrariamente a quanto sostenuto dall'autore della mozione, l'articolo 30 OAsi 1 non è in contraddizione con l'articolo 43 LAsi.
È vero che in futuro, conformemente all'articolo 23 capoverso 3 lettera b del disegno di nuova legge sugli stranieri, nel caso del rilascio di un permesso L o B a personalità straniere riconosciute in ambito scientifico, culturale e sportivo si potrà derogare alle condizioni d'ammissione ordinarie. Non è tuttavia pertinente paragonare un permesso N con un permesso L o B, in quanto i permessi L e B sono autorizzazioni di soggiorno ordinarie subordinate al diritto in materia di stranieri, mentre secondo l'articolo 30 OAsi 1 il permesso N attesta unicamente il deposito di una domanda d'asilo.
In riferimento all'articolo 30 OAsi 1, il Consiglio federale è pertanto contrario all'inserimento di un quarto capoverso ai sensi della proposta formulata dall'autore della mozione, e quindi a un'estensione dei motivi per la concessione di un certificato d'identità a richiedenti l'asilo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.