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04.3307 · Interpellanza · 2004-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le autorità di perseguimento penale della Confederazione non hanno uno specifico elenco con persone non grate, che sono imputate di aver commesso all'estero torture o genocidio.

Le autorità svizzere sono in possesso di elenchi di nomi di persone che sottostanno a un divieto di entrata oppure di transito in Svizzera. In questi casi si tratta però di elenchi allestiti nell'ambito di misure coercitive disposte dalla Svizzera nei confronti di singoli Paesi o organizzazioni. Le suddette misure sono disposte in sintonia con le sanzioni dell'ONU, dell'OSCE o di importanti partner commerciali e si basano sulla legge sugli embarghi (RS 946.231). Le persone interessate anche in Svizzera da un divieto di entrata o di transito sono elencate di volta in volta negli allegati delle ordinanze basate sulla legge sugli embarghi e finalizzate all'esecuzione delle singole sanzioni internazionali. È possibile che questi elenchi contengano anche i nomi delle persone che sono, ad esempio, imputate di genocidio.

2. Le autorità di perseguimento penale della Confederazione non intendono redigere appositamente un elenco autonomo di persone non grate perché imputate di tortura o genocidio. Un tale elenco non sarebbe infatti molto utile a livello pratico, poiché le persone imputate di gravi reati sono già ricercate su scala internazionale, ad esempio da Interpol. Inoltre, ad opporsi alla redazione di un simile elenco, insorgono dubbi di ordine costituzionale in merito alla base legale, ai criteri di registrazione nonché all'aggiornamento dell'elenco.

3. Nel caso di cittadini stranieri, che hanno commesso reati all'estero e che soggiornano in Svizzera, in linea di massima, il perseguimento penale da parte delle autorità giudiziarie svizzere si limita all'estradizione verso uno Stato straniero oppure al trasferimento del condannato a un tribunale penale internazionale. Di conseguenza, se uno Stato straniero presenta una domanda di arresto a scopo di estradizione, viene effettuata una procedura di estradizione conforme alle disposizioni in materia di assistenza giudiziaria internazionale. Per il trasferimento del condannato a un tribunale penale internazionale è necessaria una richiesta di trasferimento e il riconoscimento del tribunale da parte della Svizzera. Quando invece non sussistono i presupposti per il trasferimento del condannato, la legislazione svizzera non consente l'estradizione (p.es. perché il colpevole rischia la pena di morte nello Stato richiedente) oppure, semplicemente, non ha luogo alcuna procedura di estradizione (perché non richiesta), le autorità svizzere di perseguimento penale avviano una procedura penale. La premessa tuttavia rimane che, nel caso concreto, sia della Svizzera la competenza del perseguimento del reato.

Per quanto concerne la competenza delle autorità svizzere di perseguimento penale ad avviare una procedura penale per tortura o genocidio, si può affermare quanto segue.

Il Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) non prevede nessuna fattispecie che punisce espressamente la tortura. Delle torture possono tuttavia adempiere singole fattispecie quali, l'assassinio, l'omicidio intenzionale, le lesioni personali, la coazione ecc. e quindi essere perseguite penalmente. La Svizzera, nell'ambito della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), si è impegnata a perseguire anche i reati di questo genere commessi all'estero (art. 5 cpv. 2 della Convenzione). In questo caso si applica l'articolo 6 CP, vale a dire che il reato viene perseguito in Svizzera, a condizione che sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso, l'imputato si trovi in Svizzera e non venga estradato all'estero.

L'articolo 264 CP punisce il genocidio. In virtù del capoverso 2 di questa disposizione, può essere perseguito anche in Svizzera chi ha commesso un reato all'estero, a condizione che egli si trovi in Svizzera e non possa essere estradato. In questo caso non è necessario che il reato sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso.

Le disposizioni concernenti la competenza della Svizzera in materia di perseguimento penale per reati commessi all'estero (art. 4 seg. CP) sono state rielaborate nel quadro della revisione delle disposizioni generali del Codice penale (FF 2002 pag. 7351 seg.). Oltre alle possibilità previste dal diritto vigente illustrate in precedenza, in futuro il perseguimento penale dei reati commessi all'estero sarà possibile anche nei casi in cui l'autore straniero abbia commesso all'estero un crimine particolarmente grave messo al bando dalla comunità internazionale (art. 7 cpv. 2 lett. b del nuovo CP). Questa nuova disposizione è stata appositamente creata per le persone che si trovano in Svizzera e che sono accusate di aver commesso all'estero i reati quali la tortura o il genocidio.

Il perseguimento di reati di tortura e di genocidio commessi nell'ambito di conflitti armati, sottostà, a determinate condizioni, alla giurisdizione militare. In virtù dell'articolo 9 capoverso 1 del Codice penale militare (CPM, RS 321.0), i cittadini stranieri che commettono all'estero un reato contro il diritto internazionale pubblico in caso di conflitto armato (art. 108-114 CPM), sottostanno al CPN se si trovano in Svizzera, hanno uno stretto legame con la Svizzera e non possono essere estradate all'estero né essere deferite a un tribunale penale internazionale.

4. In linea di massima la Svizzera non ha il compito di perseguire penalmente i cittadini stranieri che hanno commesso dei reati all'estero e che soggiornano all'estero. Questa regola vale in assoluto per l'apertura di un procedimento penale militare, mentre nel campo della giurisdizione civile vi è un'eccezione. Se fra le vittime vi è un cittadino svizzero, allora la Svizzera può richiedere l'estradizione del presunto colpevole in virtù dell'articolo 5 CP, affinché in Svizzera quest'ultimo possa essere reso penalmente responsabile.

Risposta del Consiglio federale.