04.3329 · Interpellanza · 2004-06-16
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
In generale
L'utilizzazione dello spazio aereo svizzero è consentito a tutti i velivoli a condizione che per l'ammissione e l'esercizio siano state osservate le relative norme giuridiche. Di conseguenza, in Svizzera possono volare aeromobili nuovi e meno nuovi, svizzeri o stranieri, di diversa costruzione e con gli scopi più disparati.
Gli aeromobili Ecolight, cui si fa riferimento nell'intervento, rappresentano per la Svizzera una nuova categoria di velivoli, moderni ed efficienti, a uno o due posti. Essi sono un'alternativa particolarmente ecologica ed economica ai tradizionali velivoli piccoli, vista la loro costruzione leggera e la propulsione con motori a basso consumo di carburante. Il peso massimo al decollo degli Ecolight è di 450 o 472,5 kg per i modelli in cui è installato un dispositivo di salvataggio. Per questi aeroplani leggeri, impiegati all'estero soprattutto per attività del tempo libero, nel nostro Paese non esistono ancora esigenze di navigabilità, ragion per cui l'esercizio degli Ecolight non è al momento consentito.
Nella risposta del 14 giugno 2002 alla mozione Polla, il Consiglio federale ha illustrato le condizione imposte dal DATEC per un'ammissione. In ultima analisi si trattava di un vantaggio ecologico che sarebbe scaturito dall'autorizzazione.
Dopo una serie di accertamenti preliminari, il DATEC ha adottato, nell'autunno 2002, la decisione di principio di ammettere gli aeromobili Ecolight in Svizzera; contemporaneamente è stata autorizzata l'elaborazione del relativo progetto.
L'eventuale ammissione non concerne però i velivoli ultraleggeri secondo la definizione svizzera (aeromobili con un carico alare inferiore ai 20 kg/m2), che non rientrano nella categoria degli Ecolight; il divieto del 1984 emanato dal Consiglio federale è tuttora in vigore.
Nel quadro di un progetto di più ampio respiro, dalla fine del 2002, ai fini dell'attuazione della decisione concernente l'ammissione, d'intesa con i rappresentanti dell'Aero-Club Svizzero, è in corso l'elaborazione dei presupposti affinché al termine dei lavori di progetto, gli Ecolight possano essere ammessi e ricevere l'autorizzazione d'esercizio in Svizzera.
Risposta alle singole domande:
- Al fine di poter impiegare in seno all'UFAC più personale nelle attività di vigilanza, fondamentali per garantire la sicurezza, nel mese di novembre 2003, il DATEC ha deciso di rimandare al massimo di un anno il progetto non rilevante sotto il profilo della sicurezza. Questa decisione ha interessato anche il progetto sull'ammissione di aeromobili Ecolight. Al momento della sospensione, circa la metà dei lavori era stata eseguita. La ripresa dei lavori da parte dell'UFAC è prevista per il 1° dicembre del 2004.
- A partire dalla ripresa del progetto, in considerazione del vasto lavoro che deve ancora essere svolto e salvo eventuali imprevisti, occorre mettere in conto un periodo di almeno sei mesi di lavoro di progetto comune. Allo stato attuale, gli Ecolight saranno ammessi e dunque entreranno in esercizio nel nostro Paese a partire da metà 2005.
- La prevista introduzione degli Ecolight non implica alcun divieto di ammissione per altri velivoli. Gli Ecolight non sono in grado di sostituirsi pienamente agli attuali velivoli piccoli, né per quanto concerne la capacità (per esempio ci sono al massimo due posti a sedere), né per quanto riguarda le possibilità d'impiego. Tuttavia, per un determinato settore dell'aviazione e per i relativi impieghi, possono essere la migliore alternativa soprattutto anche dal punto di vista ambientale. Secondo uno studio commissionato dal DATEC, sussiste un potenziale non irrilevante per la sostituzione di velivoli leggeri più vecchi e più inquinanti con questi velivoli Ecolight.
- Per i velivoli militari ammessi al traffico civile non è previsto un divieto di volo; a riguardo, non sussiste neanche un nesso con la prevista ammissione di aeromobili Ecolight. L'ammissione, poco frequente, di ex-aerei militari, avviene nel quadro della citata normativa giuridica. Simili aeromobili possono essere ammessi quali aeromobili d'epoca di categoria speciale solo se sono soddisfatti numerosi presupposti. L'esercizio è connesso con condizioni estremamente limitative. I voli commerciali e l'istruzione di base sono vietati; ad eccezione di occasionali esercitazioni e voli di trasporto è ammessa praticamente soltanto l'esibizione durante manifestazioni aeronautiche autorizzate.
Risposta del Consiglio federale.