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Politica delle minoranze in Svizzera, in particolare per i nomadi

04.3347 · Interpellanza · 2004-06-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In riferimento al ciclo di monitoraggio effettuato per la prima volta in seguito alla ratifica della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, avvenuta nel 1998, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. quali conseguenze trae in generale il Consiglio federale dai risultati del primo ciclo di monitoraggio per la politica svizzera delle minoranze e in particolare riguardo al parere del comitato consultivo sull'articolo 3 della Convenzione, in base al quale si deve esaminare l'inserimento di nuove minoranze nella Convenzione quadro?

2. Con quali misure istituzionali o di altro genere il Consiglio federale verifica se i risultati del primo ciclo di monitoraggio entrano a far parte della prassi della politica svizzera delle minoranze e contribuiscono a implementare meglio gli obblighi derivanti dalla Convenzione quadro? Come vuole coinvolgere il Parlamento in questo processo?

3. È d'accordo con il Comitato dei Ministri secondo cui la protezione delle minoranze deve essere intensificata, in particolar modo per i nomadi? Quali misure intende rafforzare concretamente o adottare insieme ai Cantoni e ai Comuni (p.es. luoghi di stazionamento, di passaggio, garanzia della libertà di dimora e di domicilio)?

4. È anch'esso del parere che il centro di documentazione e d'incontro della Radgenossenschaft der Landstrasse, aperto a Zurigo nel mese di novembre del 2003, può apportare un contributo importante per il riconoscimento dei nomadi quale minoranza svizzera e per la riduzione dei pregiudizi da parte dei residenti? Il Consiglio federale provvederà ad aumentare i fondi della Confederazione in seguito all'ampliamento dei compiti, di modo che l'esercizio, la struttura delle collezioni e l'accompagnamento scientifico del centro di documentazione e d'incontro possano essere garantiti?

5. Con quali altre misure d'informazione, d'incontro e di sensibilizzazione il Consiglio federale vuole impegnarsi assieme ai nomadi affinché vengano riconosciuti come una minoranza svizzera?

6. È anch'esso del parere che soprattutto la scuola e materiali didattici adeguati nonché una rivisitazione storica più approfondita della discriminazione secolare possano apportare un contributo importante a quanto summenzionato? Quali misure prevede al riguardo? Come vuole ad esempio garantire che i risultati dei tre progetti, attualmente in corso nell'ambito del Programma nazionale di ricerca 51 riguardanti la storia degli Jenisch, dei Sinti e Roma in Svizzera possano essere resi noti alla popolazione alla conclusione dei lavori? In questo contesto come vengono garantiti l'aiuto e il sostegno degli interessati nell'ambito della rettifica degli atti?

Begründung

Il 21 ottobre 1998 la Svizzera ha ratificato la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali approvata dal Consiglio d'Europa nel 1995. Il primo ciclo di monitoraggio si è concluso il 10 dicembre 2003 con una risoluzione del Comitato dei Ministri. Il Consiglio d'Europa ha valutato positivamente la politica svizzera delle minoranze, pur non lesinando critiche in alcuni punti. Vi è necessità di agire soprattutto nell'ambito della concertazione praticata in Svizzera tra il principio della territorialità e la libertà di lingua e anche nell'ambito del concetto di minoranza definito in modo piuttosto restrittivo dalla Svizzera. Riguardo alle minoranze riconosciute, il Comitato dei Ministri richiama l'attenzione in modo critico specialmente sulle discriminazioni e sui problemi da sempre esistenti con cui i nomadi sono confrontati e chiede in merito sforzi maggiori da parte del Governo.

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1

La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali non contiene una definizione del concetto di "minoranza nazionale". Nel messaggio sulla ratifica della Convenzione quadro la Confederazione Svizzera ha definito dettagliatamente, in una dichiarazione, la cerchia di persone appartenenti in Svizzera a una minoranza nazionale ai sensi della Convenzione. Questa dichiarazione si basa sull'articolo 1 del progetto del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti umani e sull'articolo 2 capoverso 1 del progetto della Convenzione europea per la protezione delle minoranze, che la Commissione europea "Democrazia attraverso il Diritto" ha approvato il 4 marzo 1991. L'interpretazione della Svizzera del concetto di "minoranza nazionale" viene condivisa dalla maggior parte dei paesi europei. Secondo il Consiglio federale al momento non è necessario seguire le proposte del comitato consultivo riguardo all'articolo 3 della Convenzione quadro, che definisce lo statuto delle persone appartenenti a una minoranza nazionale. Tuttavia non si esclude in futuro un possibile inserimento, per esempio, di altre minoranze religiose nella Convenzione quadro.

Ad 2

Per quanto riguarda la promozione della lingua e cultura italiana e romancia in Svizzera conformemente alla legge federale del 6 ottobre 1995 (RS 441.3) le misure prese in collaborazione con i Cantoni Grigioni e Ticino hanno dato ottimi risultati. Nell'ambito dell'attuazione delle misure sulla politica linguistica nel Cantone dei Grigioni hanno un ruolo importante soprattutto le organizzazioni non statali.

Il 22 gennaio 2003 il Consiglio federale ha incaricato il Fondo nazionale svizzero di effettuare il Programma nazionale di ricerca (PNR) 56 "competenza e pluralismo linguistico in Svizzera". Con il PNR, attualmente messo a concorso, vengono tra l'altro elaborate anche basi scientifiche per la realizzazione degli obiettivi della politica svizzera sulle lingue, per cui possono essere prese in considerazione anche le richieste di tutte le minoranze linguistiche riconosciute in Svizzera.

Tra la Confederazione e i nomadi esiste uno scambio di informazioni, di opinioni e di esperienze regolare e istituzionalizzato. In base alla legge federale del 7 ottobre 1994 concernente la Fondazione "Un futuro per i nomadi svizzeri" (RS 449.1), la Confederazione sostiene la Fondazione di diritto privato "Un futuro per i nomadi svizzeri" fondata nel 1997. La Fondazione ha il compito di garantire e migliorare le condizioni di vita della popolazione nomade in Svizzera e di fornire un contributo per la salvaguardia della coscienza nazionale culturale di questa minoranza svizzera. Il suo consiglio di fondazione è composto di cinque rappresentanti dei nomadi e di due rappresentanti delle Città, dei Cantoni e della Confederazione. La Fondazione costituisce un organo, in cui vengono trattati tutti i problemi riguardanti i nomadi - in particolare anche quelli che devono essere esaminati in vista della Convenzione quadro. A intervalli regolari la Fondazione organizza inoltre convegni tematici, durante i quali nomadi e rappresentanti delle autorità comunali, cantonali e federali discutono in comune di questioni attuali e di possibili soluzioni. Le attività della Fondazione si fondano su diverse perizie giuridiche e su interventi parlamentari; il suo operato mira quindi ad implementare gli obblighi derivanti dalla Convenzione quadro. Come anche per altre minoranze, il Parlamento partecipa al processo d'implementazione mediante interventi parlamentari, le sue decisioni riguardanti il budget e il suo ruolo di legislatore. Le questioni riguardanti i nomadi trattate prioritariamente in un prossimo futuro vengono specificate nella risposta alla terza domanda.

Ad 3

Ai sensi del postulato 03.3426 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) "Eliminazione delle discriminazioni nei confronti dei nomadi in Svizzera", nella primavera del 2005 il Consiglio federale pubblicherà un rapporto sulla situazione dei nomadi nel nostro Paese. La prima parte del rapporto è in relazione alla mozione 00.3604 della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) del 14 novembre 2000 e si occupa delle ripercussioni nel caso di un'eventuale ratifica della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 169 riguardante "le popolazioni indigene e tribali negli stati indipendenti" in Svizzera. La questione della ratifica di questa Convenzione è stata discussa più volte in Parlamento, in particolare riguardo alla sua applicazione per ora non chiara nei confronti dei nomadi in Svizzera. In base a una presa di posizione dell'Ufficio internazionale del lavoro (UIL) del marzo 2001 (Conseil d'administration, Rapport du Directeur général GB.280/18, pagg. 8-14), il Consiglio federale ritiene che per principio non vi sia niente contro l'applicazione di questa Convenzione nei confronti dei nomadi, con riserva dell'interpretazione dell'organo di controllo dell'UIL. Il rapporto analizzerà gli obblighi che la Svizzera dovrà assumere nei confronti dei nomadi nel caso di un'adesione alla Convenzione dell'OIL n. 169, con riserva dell'interpretazione dell'organo di controllo dell'UIL. Esso confronterà questi obblighi con la situazione attuale in Svizzera e definirà la necessità di agire, se la Svizzera dovesse ratificare la Convenzione.

La seconda parte del rapporto sarà incentrata sul problema principale con cui devono confrontarsi regolarmente autorità, nomadi e residenti in Svizzera: la mancanza di luoghi di stazionamento e di passaggio. Verranno abbozzate possibili misure, che la Confederazione potrebbe prendere per lottare contro le discriminazioni dei nomadi e per migliorare le loro condizioni di vita. Verrà data una valenza particolare alla collaborazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni. Le possibilità di agire presentate formeranno la base per una discussione obiettiva sull'ulteriore modo di procedere, tenendo conto anche delle capacità finanziarie ridotte della Confederazione.

Ad 4

Con il suo centro di documentazione e d'incontro aperto nel novembre 2003 la Radgenossenschaft der Landstrasse dispone di nuove possibilità per fare conoscere meglio alla popolazione residente il modo di vivere e la cultura dei nomadi e per contribuire a eliminare i pregiudizi. La nuova offerta d'informazione e di discussione ha riscosso un vivo interesse soprattutto nelle scuole. È evidente che non solo la creazione, ma anche l'esercizio del centro di documentazione richiedono mezzi finanziari. In vista di queste necessità la Confederazione ha aumentato considerevolmente i sussidi federali a favore della Radgenossenschaft per il 2003 e il 2004 rispetto a quelli del 2002. In seguito al mandato di risparmio della Confederazione, gli importi previsti nel piano finanziario sono stati nel frattempo corretti verso il basso.

Ad 5

Per il riconoscimento dei nomadi quale minoranza nazionale la lingua jenisch ha un ruolo importante. Il suo significato per l'identità dei nomadi in Svizzera e per la loro coscienza nazionale culturale non viene messo in discussione.

Come è noto, nel 1997 la Svizzera ha ratificato la Carta europea delle lingue minoritarie o regionali e ha riconosciuto lo jenisch ai sensi dell'articolo 1 lettera c della Carta quale lingua non legata a un territorio. Attualmente la Confederazione esamina insieme a rappresentanti dei nomadi possibilità concrete per mantenere e promuovere la lingua jenisch. Poiché quest'ultima è una lingua parlata, che secondo una parte della popolazione nomade non dovrebbe essere accessibile ai residenti, la questione della sua promozione non è ancora stata discussa a fondo dagli stessi nomadi. A questo scopo la Radgenossenschaft der Landstrasse tiene nell'estate e nell'autunno 2004 diversi colloqui tra i nomadi. Dal punto di vista della Confederazione si spera che da questi dibattiti scaturiscano progetti concreti.

Ad 6

L'applicazione dei risultati della ricerca è un elemento integrante del Programma nazionale di ricerca (PNR) 51 "Integrazione e esclusione". A questo scopo sono stati riservati anche mezzi finanziari. Per quanto concerne i tre progetti di ricerca sulla storia degli Jenisch, dei Sinti e Roma sono state pianificate sedute con i ricercatori già durante il processo di ricerca. Esse non servono solo ad informare regolarmente i nomadi e gli organi interessati, ma anche a discutere la questione dell'attuazione. In questo contesto si esaminano sia le possibilità di divulgare e popolarizzare i risultati della ricerca sia di rettificare gli atti.

Risposta del Consiglio federale.