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04.3352 · Mozione · 2004-06-17

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a impegnarsi con fermezza in favore del divieto di utilizzare erbicidi e altri pesticidi a fini bellici: il loro uso come mezzi di guerra deve essere definitivamente bandito.

Il Consiglio federale è incaricato di intervenire presso gli USA perché riconoscano e assumano la loro responsabilità nei confronti delle vittime delle armi chimiche riversate dal 1961 al 1971 su Vietnam, Laos e Cambogia; è parimenti incaricato di adoperarsi a livello internazionale, e in particolare nell'ambito dell'ONU, come portavoce di questa esigenza e di incoraggiare e sostenere tutti gli sforzi in questo senso.

Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo della Svizzera con il Vietnam, si chiede infine al Consiglio federale di tenere conto dei bisogni delle vittime delle armi chimiche, le quali, secondo le stime della Croce Rossa vietnamita, sarebbero tre milioni. Questi bisogni devono essere presi in considerazione sia sotto il profilo dell'aiuto alle vittime, sia sotto quello degli studi ancora necessari per valutare l'ampiezza della disastrosa eredità lasciata dalla guerra in questi Paesi.

Begründung

Le guerre non terminano con la fine dei combattimenti. La devastazione del suolo, dello spirito e dei corpi continua ancora a lungo. Questa osservazione è tanto più rilevante per quanto concerne le vittime delle armi chimiche. Mentre il mondo intero ha potuto constatare che non sono state trovate in Iraq quelle armi chimiche la cui presunta esistenza è servita da pretesto all'intervento americano, non si è ancora del tutto valutata, a 28 anni di distanza, l'entità dei danni a lunga scadenza derivanti dall'uso di armi chimiche qualificate come "pesticidi" da parte degli stessi USA durante la guerra del Vietnam. Le vittime più giovani hanno appena qualche giorno: sono neonati che presentano malformazioni congenite talvolta molto gravi; sono i nipoti delle persone contaminate dalla diossina durante la guerra.

Dal 1961 al 1971, per un decennio, le forze armate degli USA hanno sparso in Vietnam almeno 76 milioni di litri di erbicidi fortemente tossici. Il più noto era il cosiddetto "agente arancio", miscela di due erbicidi adoperati correntemente negli Stati Uniti, ma la cui produzione è avvenuta in maniera totalmente incontrollata, arrivando, per finire, a un tenore di diossina fino a 1000 volte superiore a quello utilizzato nell'agricoltura americana.

Secondo i ricercatori, in questo modo si sarebbero sparsi almeno 170 chili di diossina: a titolo di paragone, nel 1976, a Seveso, ne erano stati sprigionati 250 grammi - con le tristemente note conseguenze.

La Croce Rossa vietnamita valuta a 3 milioni il numero delle persone toccate dalle conseguenze a lunga scadenza dei veleni utilizzati, fra i quali la diossina è per l'appunto il più tossico e il più persistente.

La diossina è all'origine di un'interminabile serie di malattie (cancri, malformazioni congenite, disfunzioni dei sistemi nervoso, immunitario e endocrino). Decine di migliaia di bambini sono afflitti dalle malformazioni congenite più diverse e si ignora il numero delle persone decedute in seguito a questo "test" di armi chimiche, il più massiccio mai effettuato su popolazioni civili.

Il 30 gennaio 2004, sono pervenute alla "US Federal Court" di New York le prime denunce delle vittime della diossina contro oltre tre dozzine di imprese produttrici di questi veleni, tra le quali figurano anche imprese con sedi in Svizzera, come Pharmacia, Wyeth e Dow Chemical (che aveva prodotto anche il napalm).

Le azioni e i confronti per ottenere il riconoscimento delle vittime e l'indennizzo da parte del governo americano devono essere svolti anche a livello politico, parallelamente alle cause intentate dalle vittime stesse. La Svizzera, quale Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra, ha una particolare responsabilità in merito alla loro applicazione.

Nel 1969, l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la risoluzione n. 2603-A; la risoluzione constata che il Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925 proibisce di usare sostanze chimiche o biologiche contro le piante nei conflitti armati internazionali. Denuncia altresì, a titolo di violazione della Convenzione summenzionata, l'uso di sostanze chimiche come metodo di guerra, in ragione dell'effetto tossico diretto sulle persone, gli animali e le piante.

Gli erbicidi, invece, non figurano neppure nella versione completata della "Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione", adottata il 3 settembre 1992 dagli Stati membri del Comitato sul disarmo di Ginevra. Al cospetto delle sofferenze di milioni di vittime dell'agente arancio in Vietnam, Laos e Cambogia, questa lacuna deve essere colmata.

Nel 1999, la Lega internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ha lanciato un appello in favore delle vittime delle armi chimiche in Vietnam. Le ricerche successive hanno dimostrato che il numero delle persone colpite è di gran lunga superiore a quanto ammesso a suo tempo. Le vittime di questa guerra del passato non devono essere dimenticate, nonostante il sopravvenire di nuovi conflitti e nuove guerre.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La mozione solleva questioni concernenti il diritto internazionale pubblico vigente e le priorità della cooperazione allo sviluppo svizzera nel sud-est asiatico.

2. Il Protocollo del 17 giugno 1925 concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici (RS 0.515.105) non menziona specificamente pesticidi e erbicidi. La Convenzione sulle armi chimiche del 13 gennaio 1993 (Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione; RS 0.515.08) proibisce effettivamente l'uso di sostanze chimiche a fini bellici contro gli animali e gli esseri umani, se tali sostanze sono state concepite specificamente in vista della loro azione tossica. Tuttavia, l'uso contro le piante, per esempio come defolianti, non è vietato dalla Convenzione. Gli erbicidi e altri pesticidi, di norma, sono prodotti e adoperati per l'agricoltura, e ciò è esplicitamente tollerato ai sensi dell'articolo 2 capoverso 9 lettera a della Convenzione.

Il diritto internazionale, tuttavia, contiene già disposizioni fondamentali che proibiscono, in determinate circostanze, l'uso di armi chimiche nei conflitti armati. Secondo i principi del diritto internazionale consuetudinario, il loro uso come metodo di guerra non deve prendere di mira direttamente le popolazioni civili. Inoltre, le sostanze chimiche adoperate, per esempio, come defolianti sono proibite nei conflitti armati se causano perdite di vite umane o lesioni a civili in maniera eccessiva rispetto ai vantaggi militari previsti.

Le distruzioni subite dall'ambiente durante la guerra del Vietnam negli anni Sessanta e agli inizi degli anni Settanta sono all'origine della Convenzione del 10 dicembre 1976 sul divieto dell'uso di tecnica di modifica dell'ambiente a fini militari e ad ogni altro scopo ostile (RS 0.515.06) come pure degli articoli 35 capoverso 3 e 55 del Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I; 0.518.521) che proibiscono l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale. L'articolo 8(2)(b)(iv) dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998 (RS 0.312.1) condanna il fatto di "lanciare intenzionalmente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti". Occorre quindi determinare se, dal punto di vista giuridico, è necessaria una proibizione più ampia dell'uso di erbicidi e pesticidi.

3. Oltre a questi motivi giuridici, si deve considerare che oggigiorno, sotto il profilo politico, le probabilità di successo di una proposta fatta dalla Svizzera agli Stati parte della Convenzione sulle armi chimiche in vista della proibizione esplicita di erbicidi e altri pesticidi come mezzi di guerra sarebbero scarse. Da un lato, attualmente tutti gli Stati contraenti considerano prioritaria l'attuazione delle prescrizioni della Convenzione sulle armi chimiche, poiché la mancanza di mezzi finanziari e le complicazioni tecniche sembrano mettere in pericolo la distruzione di tutte le armi chimiche dichiarate, prevista per il 2012 al più tardi. Dall'altro lato, esigere una menzione esplicita degli erbicidi e altri pesticidi, richiederebbe un importante adeguamento della Convenzione, non esente da rischi; altri Stati potrebbero infatti approfittare dell'occasione per proporre modifiche tendenti a ridurne la portata. Per questo, dall'entrata in vigore della Convenzione, nel 1977, si sono evitate modifiche sostanziali del tenore del testo.

4. Il Consiglio federale non riscontra nuovi elementi atti a motivare un cambiamento della politica condotta fino ad oggi, che non prevede futuri interventi presso le autorità americane circa la responsabilità degli USA nei confronti delle vittime dei defolianti usati in passato in Vietnam, Laos e Cambogia. Il Consiglio federale ritiene che spetta innanzi tutto agli Stati che hanno partecipato al conflitto risolvere il problema tra loro, a livello bilaterale.

5. In materia di cooperazione allo sviluppo, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del DFAE e il Segretariato di Stato dell'economia (Seco) del DFE sono attivi in Vietnam dagli inizi degli anni Novanta. Il Vietnam, Paese prioritario della cooperazione svizzera, riceve da queste due istituzioni circa 28 milioni di franchi annui (DSC: 22 milioni, Seco: 8 milioni) a titolo di aiuto allo sviluppo e di aiuto umanitario. Il programma della DSC è ridefinito ogni 5 anni.

Nell'ambito del suo programma, la DSC ha scelto di sostenere il Vietnam nella buona gestione e nello sfruttamento di tutte le sue risorse naturali (foreste, suolo, aria, acqua). Un programma complementare di aiuto umanitario concerne le popolazioni, in particolare in caso di catastrofi naturali. Queste attività, volte a incoraggiare lo sviluppo rurale e quello urbano nel loro insieme, avranno ripercussioni positive anche per le vittime dell'agente arancio.

Geograficamente, le attività della DSC sono concentrate in alcune città di media grandezza, come pure nelle zone montane del nord, del centro e del sud del Paese, che figurano tra le regioni contaminate dall'agente arancio.

Anche il Seco sostiene gli sforzi di sviluppo nazionale del Vietnam. Gli strumenti del Seco forniscono aiuti all'investimento in vista di potenziare l'economia privata, in particolare le PMI. Mettono a disposizione crediti per la promozione del commercio e delle esportazioni, per lo sviluppo del settore finanziario e per il consolidamento delle infrastrutture di base (ambiente e settore sociale). Il sostegno a uno sviluppo industriale duraturo del Vietnam contribuisce a generare impieghi e redditi.

6. In considerazione dell'impegno già considerevole della Svizzera nella cooperazione allo sviluppo in Vietnam, il Consiglio federale è del parere che non ci sia motivo di aggiungere programmi in favore delle vittime dell'agente arancio, che causerebbero inevitabilmente riduzioni dei mezzi finanziari disponibili per le attività attuali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.