04.3363 · Interpellanza · 2004-06-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Non sussiste alcuna discrepanza tra le dichiarazioni ufficiali del Consiglio federale e la sua politica effettiva. Il 23 novembre 1977, il Consiglio federale ha tolto l'embargo sulle esportazioni di materiale bellico verso Israele e i Paesi arabi e ha deciso che le richieste future sarebbero state esaminate caso per caso. Da allora le richieste formali o preliminari di esportazione verso Israele sono state generalmente respinte, a causa delle tensioni tra questo Paese e gli Stati limitrofi, qualora esse avessero potuto rafforzare il potenziale militare dello Stato d'Israele o ci fossero stati dubbi sulla loro utilizzazione finale.
Tuttavia il Consiglio federale ha concesso due autorizzazioni. La prima, il 24 gennaio 1995, per l'esportazione di componenti d'aereo da combattimento FA-18, poiché da un lato l'esercito israeliano non dispone di questo tipo di velivolo, dall'altro si trattava di una catena di montaggio che partiva dagli USA, via la Svizzera, poi Israele e ritornava infine negli Stati Uniti. La seconda, il 30 giugno 2004, per il prestito temporaneo di un veicolo blindato Piranha non armato, nell'ambito di una cooperazione tecnica tra due società private. In entrambi i casi lo Stato d'Israele non ha mai potuto beneficiare di questi materiali.
2. Per quanto riguarda i casi minori, nel 1978 il Consiglio federale ha abilitato l'amministrazione ad autorizzare l'esportazione di alcune armi singole, corte e portatili, anche verso i Paesi in cui l'esportazione di materiale pesante non sarebbe autorizzata, purché esse siano destinate unicamente a scopi privati (per esempio: difesa personale, sport, collezione, ecc.).
L'esportazione oggetto di controversia, del valore di 6000.-- franchi, che figura nella statistica del 2002 corrisponde a una sola e unica arma. Si tratta infatti di un fucile semiautomatico di origine belga, le cui munizioni sono quasi introvabili sul mercato. Quest'arma è destinata a un collezionista, pertanto non è stata consegnata né all'esercito israeliano, né alle forze di sicurezza dello Stato ebraico. Autorizzando questa esportazione non si è quindi contravvenuto ai principi della politica estera svizzera (articolo 22 della legge sul materiale bellico), inoltre la politica del Consiglio federale è rimasta conforme alla risposta fornita alla mozione Spielmann nel 2002.
3. Dal 1973 il Consiglio federale informa dettagliatamente ogni anno le Commissioni di gestione delle Camere federali sulle esportazioni di materiale bellico mediante un rapporto. Quest'ultimo costituisce tra l'altro oggetto di discussione nell'ambito della riunione annuale tra la delegazione delle Commissioni di gestione e i rappresentanti dell'amministrazione; l'esportazione vi era chiaramente menzionata.
Inoltre, dal 1989, viene pubblicato ogni anno, in febbraio, un comunicato stampa sulle esportazioni di materiale bellico dell'anno precedente. Un allegato precisa i valori per ogni Paese di destinazione. Al fine di accrescere ulteriormente la trasparenza, dal 2000 viene pubblicata la ripartizione di questi importi per categoria e per Paese di destinazione. Anche in questo caso l'esportazione era visibile.
Non si può dunque parlare di lacune nel controllo delle esportazioni di materiale bellico.
4. Il Consiglio federale non intende adottare alcuna disposizione supplementare in quanto non è stata accertata alcuna inadempienza, inoltre la Commissione di gestione non ha espresso alcuna critica a questo riguardo. Del resto, se sarà approvato il postulato Lang (04.3289), che richiede la sospensione degli scambi commerciali di materiale bellico con i Paesi del Vicino Oriente, il Consiglio federale potrà elaborare un rapporto specifico e pronunciarsi in maniera più approfondita sull'esportazione di beni militari verso Israele.
Risposta del Consiglio federale.