Lexipedia

04.3374 · Mozione · 2004-06-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) affinché l'età e la formazione siano prese in considerazione nella determinazione dell'indennità di disoccupazione delle persone che rientrano in Svizzera dopo aver lavorato a titolo volontario per organizzazioni non governative (ONG) all'estero senza quindi versare o versando soltanto contributi parziali all'assicurazione contro la disoccupazione sulla base di un salario forfetario.

Begründung

Molti cittadini svizzeri esercitano un'attività volontaria per un periodo più o meno breve presso organizzazioni non governative all'estero. Assumendo questo impegno, cessano in genere la loro attività professionale in Svizzera e non sono pertanto più assicurati contro la disoccupazione. Talvolta le organizzazioni accordano indennità per coprire determinate spese e/o i bisogni vitali del volontario. Tale contributo, che può essere dichiarato all'assicurazione contro la disoccupazione, dipende dal livello di vita del paese in cui si esercita l'attività volontaria ed è in genere molto basso.

A loro rientro in Svizzera, le persone che non sono affiliate all'assicurazione contro la disoccupazione non beneficiano di alcuna prestazione di disoccupazione. In caso di affiliazione sulla base di un salario forfetario o di un salario minimo, le prestazioni di disoccupazione sono estremamente modeste. In entrambi i casi, i volontari delle ONG sono costretti a ricorrere all'assistenza sociale finché non ritrovano un lavoro in Svizzera. Si tratta di una situazione paradossale se si considera che queste persone, che con il loro lavoro si impegnano ad assistere i più poveri della società, devono a loro volta ricorrere all'assistenza sociale al rientro in Svizzera.

Sarebbe pertanto opportuno completare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione in modo da consentire, da un lato, l'affiliazione all'assicurazione contro la disoccupazione dei volontari delle ONG all'estero e, dall'altro, che siano presi in considerazione, in caso di affiliazione sulla base di un reddito forfetario, l'età e il livello di formazione delle persone assicurate. In tal modo verrebbero versate prestazioni sufficienti a evitare il ricorso all'assistenza sociale e, soprattutto, si garantirebbe la parità di trattamento con i cittadini svizzeri che lavorano per un datore di lavoro straniero e per i quali si tiene conto dell'età e della formazione. Il problema menzionato evidenzia una chiara ingiustizia, una lacuna che va colmata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente alla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, l'assicurato ha in linea di principio diritto alle prestazioni soltanto se ha adempiuto il periodo di contribuzione. Gli assicurati che adempiono il periodo di contribuzione hanno diritto a 400 o, in determinati casi, a 520 indennità giornaliere (art. 27 LADI).

Vi sono circostanze, esaustivamente elencante nella legge, in cui le persone che non possono comprovare un periodo di contribuzione sufficiente hanno comunque diritto all'indennità di disoccupazione. In particolare, gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né dell'AELS né dell'UE sono esentati per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un'attività dipendente all'estero. Le persone esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione hanno tuttavia diritto a 260 indennità giornaliere al massimo (art. 27 cpv. 4 LADI in combinato disposto con l'art. 41 OADI) e percepiscono un'indennità forfetaria che varia, a seconda dalla formazione, tra i 102 e i 153 franchi al giorno.

L'autore della mozione chiede che gli assicurati che hanno lasciato la propria attività in Svizzera per andare a lavorare all'estero al servizio di un'ONG possano percepire, al loro rientro in Svizzera, un'indennità di disoccupazione sotto forma di importo forfetario in funzione dell'età e del livello di formazione. Queste persone sarebbero in tal modo favorite, in deroga al diritto vigente, in quanto non dovrebbero lavorare all'estero per almeno un anno al fine di essere esentate dall'adempimento del periodo di contribuzione. Quanto richiesto dall'autore della mozione è già in parte adempiuto dal diritto attuale, in base al quale l'indennità forfetaria dipende dal livello di formazione e quindi, in una certa misura, dall'età, poiché la durata della formazione determina l'età di entrata nella vita professionale. È inoltre difficile stabilire quali imprese vanno considerate ONG e quindi determinare quante persone lavorano in tali imprese e dovrebbero essere coperte dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Del resto, le persone che hanno lavorato per meno di un anno presso un'ONG all'estero e che al loro rientro si iscrivono alla disoccupazione hanno diritto all'indennità se, prima di recarsi all'estero, hanno adempiuto un periodo di contribuzione di 12 mesi. Si constata quindi che, indipendentemente dalla durata più o meno lunga dell'attività lavorativa all'estero, gli assicurati beneficiano di una copertura in caso di disoccupazione.

Il Consiglio federale apprezza il servizio prezioso fornito da queste persone; tuttavia, non spetta all'assicurazione contro la disoccupazione assicurare finanziariamente il loro rientro in Svizzera al termine della missione volontaria, in deroga alle disposizioni legali e al principio di parità di trattamento con gli altri assicurati. Anche in Svizzera esistono persone che lavorano a titolo volontario ricevendo una retribuzione simbolica. È il caso ad esempio delle persone che si occupano di persone ammalate o di persone bisognose di assistenza. Anche questi lavoratori forniscono un servizio prezioso senza tuttavia beneficiare di un disciplinamento favorevole.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.