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04.3385 · Interpellanza · 2004-06-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Di norma in Svizzera i prodotti fitosanitari possono essere commercializzati soltanto se omologati (art. 2 cpv.1 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari). L'obbligo d'omologazione fa sì che sul mercato vengano immessi soltanto prodotti fitosanitari idonei allo scopo cui sono destinati, il cui impiego secondo le prescrizioni non determini effetti collaterali inammissibili sull'ambiente nonché sulla salute dell'essere umano e degli animali. Negli ultimi anni le esigenze poste in materia di domanda d'autorizzazione per la commercializzazione di un prodotto fitosanitario in Svizzera sono diventate più severe, segnatamente per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza. Per l'esame e la valutazione delle domande l'autorità preposta all'omologazione si basa sui più recenti dati scientifici, attenendosi a direttive internazionalmente applicate. Il rilascio di un permesso dipende da queste accurate analisi e valutazioni scientifiche. Tra le esigenze poste in materia d'omologazione non mancano studi dettagliati sulla tossicità per le api. Se l'applicazione di un prodotto fitosanitario implica rischi per questi insetti, non viene rilasciata alcuna omologazione. L'obbligo d'autorizzazione, ossia l'esame e la valutazione del prodotto fitosanitario e del principio attivo in esso contenuto prima della commercializzazione, è una delle principali misure preventive dal profilo della tutela dell'essere umano, degli animali e dell'ambiente.

In Svizzera l'omologazione del principio attivo Fipronil nell'insetticida per la concia delle sementi Régent TS è limitata alle colture di mais e cereali. Sulle colture di girasoli, al centro del dibattito in Francia, l'uso di tale principio attivo non è autorizzato. In Svizzera viene trattato soltanto il 5-10 per cento delle sementi di cereali, mentre il mais non viene trattato affatto. Inoltre è risaputo che le api non vanno a bottinare nei campi di cereali.

In Svizzera il principio attivo Imidacloprid è omologato per la concia delle sementi di mais, barbabietola da zucchero e da foraggio, nonché colza. Non è autorizzata l'applicazione sui girasoli.

Il fatto che la mortalità delle api

- sia stata osservata in zone in cui le colture potenzialmente sottoposte a trattamenti non sono state coltivate, ad esempio ad una certa altitudine,

- sia stata osservata in campi di girasoli che non sono stati trattati né con Fipronil né con Imidacloprid,

- sia stata osservata più spesso di quanto ci si potesse attendere dal limitato impiego di entrambi i principi attivi,

fa fortemente pensare che i principi attivi in oggetto non possano avere un ruolo determinante in riferimento alla mortalità delle api osservata. Inoltre, finora in nessun caso di perdite d'api è stato provato che queste fossero effettivamente riconducibili all'impiego di tali principi attivi.

Oltre che su queste osservazioni prettamente epidemiologiche, l'autorità preposta all'omologazione per la valutazione di entrambi i principi attivi si basa principalmente anche sulle indicazioni esaustive contenute nei fascicoli relativi alle domande.

Nell'UE il Fipronil è oggetto di una nuova valutazione nel quadro dell'attuale programma di verifica dei principi attivi. In Svizzera l'esame e la nuova valutazione vengono svolti sulla scorta degli stessi dati disponibili nell'UE. Naturalmente vengono valutati anche altri aspetti rilevanti come pure i rischi per le api. Dai dati raccolti finora, sia in precedenza che nell'ambito della verifica, non traspare alcun legame causale tra le perdite di api e l'impiego autorizzato di Fipronil.

Per quanto concerne l'Imidacloprid, negli anni passati, l'autorità svizzera preposta all'omologazione ha effettuato valutazioni periodiche della situazione basandosi sui dati più recenti a disposizione, segnatamente per quanto riguarda un eventuale pericolo per le api. Finora si è giunti alla conclusione che nemmeno tra le perdite di api osservate e l'impiego di Imidacloprid sussiste alcun rapporto di causa effetto.

Da diversi anni sono stati allacciati contatti diretti con le autorità competenti francesi e di altri Paesi dell'UE, che consentono all'autorità svizzera preposta all'omologazione di avvalersi dei loro progressi e risultati, integrandoli nei propri provvedimenti. Inoltre viene mantenuto un contatto diretto con le associazioni apicole nazionali ed internazionali, nell'ottica di scoprire ed eliminare le eventuali cause di mortalità delle api, concentrandosi non soltanto sui due principi attivi in oggetto. Un noto organismo nocivo delle api è, ad esempio, il Varroa, un acaro che può provocare perdite nelle colonie d'api infestandole direttamente o fungendo da vettore di malattie.

Alla luce delle considerazioni suesposte il Consiglio federale risponde come segue.

1. Principio di precauzione

Per l'applicazione del principio di precauzione nell'ambito dell'omologazione di prodotti fitosanitari sono rilevanti l'articolo 148a della legge sull'agricoltura (RS 910.1) e l'articolo 1 capoverso 2 della legge sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01). Ai sensi del capoverso 1 dell'articolo 148a possono essere prese misure preventive sempre che:

a) sembri verosimile che il mezzo di produzione (p. es. un prodotto fitosanitario) possa avere effetti collaterali inaccettabili per la salute delle persone, degli animali e dei vegetali o per l'ambiente; e

b) la probabilità che tali effetti si producano sia ritenuta elevata o le conseguenze che ne derivano siano di vasta portata.

In tale situazione l'autorità preposta all'omologazione, in virtù dell'articolo 2a lettera b dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari, può ritirare un'autorizzazione o limitarne successivamente la validità, vincolarla ad oneri o condizioni.

Al momento l'autorità svizzera preposta all'omologazione non ritiene vi siano i presupposti per il ritiro dell'autorizzazione.

Tale valutazione si basa sui fatti di seguito riportati.

- Tutti gli studi scientifici finora svolti mostrano che l'applicazione secondo le modalità prescritte di prodotti fitosanitari contenenti Fipronil e Imidacloprid non comporta alcun pericolo per uomo, animali ed ambiente. Ciò vale anche per le api.

- Nel quadro dell'esame dell'Imidacloprid per le indicazioni omologate in Svizzera e dai colloqui tra esperti e autorità collegiali nell'UE emerge che un'applicazione corretta non comporta effetti collaterali inammissibili né sulle api né su altri insetti ancor più sensibili (p. es. afidi).

- Come precedentemente menzionato, l'impiego limitato e mirato di entrambi i principi attivi per la concia delle sementi non spiega le perdite osservate nelle colonie d'api. In Svizzera l'impiego di Fipronil e di Imidacloprid non è omologato per le colture al centro del dibattito in Francia, e soprattutto per i girasoli. Non venendo utilizzati, dunque, non possono essere ritenuti la causa dei danni osservati nei campi di girasoli.

- Nella pratica non esistono prove plausibili che le perdite di api osservate in Svizzera siano riconducibili all'impiego di prodotti fitosanitari.

2. Prodotti alternativi

Un prodotto alternativo per gli insetticidi contenenti Fipronil o Imidacloprid esiste soltanto per un'utilizzazione, ovvero contro gli elateridi nei cereali. Il prodotto "Cruiser" contiene il principio attivo Thiamethoxam e per il momento è stato provvisoriamente autorizzato fino alla fine del 2004. Attualmente sono al vaglio altri prodotti fitosanitari che potrebbero costituire una valida alternativa.

3. Inversione dell'onere della prova

La legislazione in materia di prodotti fitosanitari prevede che la ditta richiedente l'omologazione debba fornire la prova che il prodotto in questione è idoneo allo scopo cui è destinato e che, attenendosi alle prescrizioni, il suo utilizzo non comporta effetti collaterali inammissibili sulle piante utili né un pericolo per l'ambiente, l'essere umano e gli animali. L'onere della prova, quindi, spetta già interamente alla ditta richiedente (ordinanza sui prodotti fitosanitari, Capitolo 2 Sezione 1: Omologazione in base alla procedura d'autorizzazione).

L'onere della prova spetta al titolare anche dopo l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario. Secondo l'articolo 11 dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire le nuove informazioni in merito agli effetti secondari del prodotto per le persone, gli animali e l'ambiente.

Le analisi che vanno oltre il fascicolo da inoltrare per la domanda d'omologazione, come ad esempio accertamenti nel contesto dello studio fattoriale in corso in Francia, di cui sono costantemente informate le autorità svizzere, sono essenzialmente strutturate in modo da ricavarne dati supplementari su relazioni più complesse. In concreto si tratta ad esempio di appurare la valenza relativa delle diverse cause plausibili, e non soltanto dei prodotti fitosanitari, in riferimento alle perdite di api osservate.

L'autorità svizzera preposta all'omologazione prosegue i progressi scientifici e le analisi in corso, richiedendo o effettuando in prima persona altri studi laddove necessario. Considera la mortalità delle api un problema serio, le cui cause devono essere ampiamente ricercate, per poter adottate un metodo di lotta efficace.

Risposta del Consiglio federale.